DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 aprile 2006, n. 200 - Regolamento recante modalita' di coordinamento, attuazione ed accesso al Registro informatico degli adempimenti amministrativi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 11 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che istituisce il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese presso il Ministero delle attivita' produttive;

Visto, in particolare, il comma 3 del citato articolo 11 che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie sono stabilite le modalita' di coordinamento, di attuazione e di accesso al Registro, nonche' di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il Piano Nazionale per l'E-Government nel quale e' previsto all'obiettivo 8.4 (servizi integrati alle imprese) la realizzazione di uno sportello unico per le imprese per erogare servizi integrati fruibili dalla sede dell'impresa, degli intermediari o presso un punto d'accesso messo a disposizione da una pubblica amministrazione;

Viste le direttive del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 21 dicembre 2001, del 20 dicembre 2002 e del 18 dicembre 2003, recanti ´linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazioneª;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 14 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2003, con il quale sono individuati i progetti innovativi da cofinanziare ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto in data 29 luglio 2003 dal Ministro delle attivita' produttive, dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie e dal Presidente dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Sentito il parere espresso dalla Conferenza unificata in data 23 settembre 2004;

Udito il parere n. 1240/2005 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato in data 16 gennaio 2006;

Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizione e contenuto del Registro

1. Ai fini del presente regolamento per ´Registroª si intende il Registro informatico degli adempimenti amministrativi previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e per ´decretoª il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Il Registro, istituito dall'articolo 11, comma 1, del decreto presso il Ministero delle attivita' produttive, fornisce l'accesso facilitato alle informazioni, complete e aggiornate, necessarie per fruire dei servizi erogati alle imprese dalla pubblica amministrazione a livello centrale e locale.

3. In attuazione dell'articolo 11, comma 3, del de-creto il presente regolamento disciplina:

a) le modalita' di coordinamento delle azioni volte all'invio, la raccolta e l'elaborazione dei dati forniti dalle amministrazioni pubbliche, dai concessionari di lavori e dai concessionari e gestori di servizi pubblici per dare seguito all'obbligo previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto;

b) le modalita' di attuazione del Registro e di accesso alle informazioni, nonche' di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il

valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CE e CEE vengono forniti gli estremi

di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione

europea.

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82 (Codice delle amministrazioni digitali),

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112,

e' il seguente:

´Art. 11 (Registro informatico degli adempimenti

amministrativi per le imprese). - 1. Presso il Ministero

delle attivita' produttive, che si avvale a questo scopo

del sistema informativo delle camere di commercio,

industria, artigianato e agricoltura, e' istituito il

Registro informatico degli adempimenti amministrativi per

le imprese, di seguito denominato ´Registroª, il quale

contiene l'elenco completo degli adempimenti amministrativi

previsti dalle pubbliche amministrazioni per l'avvio e

l'esercizio delle attivita' di impresa, nonche' i dati

raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi

informatici di cui all'art. 24, comma 2, del decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Registro, che si

articola su base regionale con apposite sezioni del sito

informatico, fornisce, ove possibile, il supporto

necessario a compilare in via elettronica la relativa

modulistica.

2. E' fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche,

nonche' ai concessionari di lavori e ai concessionari e

gestori di servizi pubblici, di trasmettere in via

informatica al Ministero delle attivita' produttive

l'elenco degli adempimenti amministrativi necessari per

l'avvio e l'esercizio dell'attivita' di impresa.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri, su proposta del Ministro delle attivita'

produttive e del Ministro delegato per l'innovazione e le

tecnologie, sono stabilite le modalita' di coordinamento,

di attuazione e di accesso al Registro, nonche' di

connessione informatica tra le diverse sezioni del sito.

4. Il Registro e' pubblicato su uno o piu' siti

telematici, individuati con decreto del Ministro delle

attivita' produttive.

5. Del Registro possono avvalersi le autonomie locali,

qualora non provvedano in proprio, per i servizi pubblici

da loro gestiti.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente

articolo si provvede ai sensi dell'art. 21, comma 2, della

legge 29 luglio 2003, n. 229ª.

- Il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.

214, e' il seguente:

´3. Con decreto ministeriale possono essere adottati

regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di

autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge

espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per

materie di competenza di piu' Ministri, possono essere

adottati con decreti interministeriali, ferma restando la

necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono

dettare norme contrarie a quelle dei...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT