DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 aprile 2006, n. 200 - Regolamento recante modalita' di coordinamento, attuazione ed accesso al Registro informatico degli adempimenti amministrativi
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 11 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che istituisce il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese presso il Ministero delle attivita' produttive;
Visto, in particolare, il comma 3 del citato articolo 11 che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie sono stabilite le modalita' di coordinamento, di attuazione e di accesso al Registro, nonche' di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il Piano Nazionale per l'E-Government nel quale e' previsto all'obiettivo 8.4 (servizi integrati alle imprese) la realizzazione di uno sportello unico per le imprese per erogare servizi integrati fruibili dalla sede dell'impresa, degli intermediari o presso un punto d'accesso messo a disposizione da una pubblica amministrazione;
Viste le direttive del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 21 dicembre 2001, del 20 dicembre 2002 e del 18 dicembre 2003, recanti ´linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazioneª;
Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 14 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2003, con il quale sono individuati i progetti innovativi da cofinanziare ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visto il protocollo d'intesa sottoscritto in data 29 luglio 2003 dal Ministro delle attivita' produttive, dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie e dal Presidente dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Sentito il parere espresso dalla Conferenza unificata in data 23 settembre 2004;
Udito il parere n. 1240/2005 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato in data 16 gennaio 2006;
Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizione e contenuto del Registro
1. Ai fini del presente regolamento per ´Registroª si intende il Registro informatico degli adempimenti amministrativi previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e per ´decretoª il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Il Registro, istituito dall'articolo 11, comma 1, del decreto presso il Ministero delle attivita' produttive, fornisce l'accesso facilitato alle informazioni, complete e aggiornate, necessarie per fruire dei servizi erogati alle imprese dalla pubblica amministrazione a livello centrale e locale.
3. In attuazione dell'articolo 11, comma 3, del de-creto il presente regolamento disciplina:
a) le modalita' di coordinamento delle azioni volte all'invio, la raccolta e l'elaborazione dei dati forniti dalle amministrazioni pubbliche, dai concessionari di lavori e dai concessionari e gestori di servizi pubblici per dare seguito all'obbligo previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto;
b) le modalita' di attuazione del Registro e di accesso alle informazioni, nonche' di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CE e CEE vengono forniti gli estremi
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 (Codice delle amministrazioni digitali),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112,
e' il seguente:
´Art. 11 (Registro informatico degli adempimenti
amministrativi per le imprese). - 1. Presso il Ministero
delle attivita' produttive, che si avvale a questo scopo
del sistema informativo delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, e' istituito il
Registro informatico degli adempimenti amministrativi per
le imprese, di seguito denominato ´Registroª, il quale
contiene l'elenco completo degli adempimenti amministrativi
previsti dalle pubbliche amministrazioni per l'avvio e
l'esercizio delle attivita' di impresa, nonche' i dati
raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi
informatici di cui all'art. 24, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Registro, che si
articola su base regionale con apposite sezioni del sito
informatico, fornisce, ove possibile, il supporto
necessario a compilare in via elettronica la relativa
modulistica.
2. E' fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche,
nonche' ai concessionari di lavori e ai concessionari e
gestori di servizi pubblici, di trasmettere in via
informatica al Ministero delle attivita' produttive
l'elenco degli adempimenti amministrativi necessari per
l'avvio e l'esercizio dell'attivita' di impresa.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle attivita'
produttive e del Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie, sono stabilite le modalita' di coordinamento,
di attuazione e di accesso al Registro, nonche' di
connessione informatica tra le diverse sezioni del sito.
4. Il Registro e' pubblicato su uno o piu' siti
telematici, individuati con decreto del Ministro delle
attivita' produttive.
5. Del Registro possono avvalersi le autonomie locali,
qualora non provvedano in proprio, per i servizi pubblici
da loro gestiti.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo si provvede ai sensi dell'art. 21, comma 2, della
legge 29 luglio 2003, n. 229ª.
- Il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, e' il seguente:
´3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA