Informatica, banche di dati e diritto all'informazione

AutoreAldo Loiodice
CaricaIl prof. Aldo Loiodice è docente di diritto costituzionale nella Facoltà di giurisprudenza 'dell'Università di Bari e membro del Comitato nazionale di 'consulenza per le scienze giuridiche e politiche del C.N.R.
Pagine118-159

    Il presente articolo riproduce il saggio destinato agli « Studi in onore di Costante» Mortati ».


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@1. Diritto all'informazione e prospettive di attuazione costituzionale

La tutela costituzionale del diritto all'informazione1, garantendo tra l'altro il concreto ed effettivo accesso ad una pluralità di fonti (ed in particolare a quelle per le quali non è ammissibile un divieto di utilizzazione), richiede di essere attuata rispetto ad ogni possibile e lecita occasione Informativa2.

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Il diritto (o libertà) di informazione, come situazione soggettiva e come principio costituzionale, infatti, determina il necessario rinnovamento del sistema attuale; dagli incentivi all'informazione alla ristrutturazione dell'organizzazione statale secondo ampi schemi di pubblicità, dalla conseguente nuova formulazione della disciplina dei segreti alla garanzia del pluralismo informativo.

Se si tiene presente il fondamento sistematico e l'ampiezza della figura, si può porre in evidenza la sua funzione vitale nell'ambito dei rapporti politici, nei quali consente un tipo di controllo, graduabile automaticamente secondo la sensibilità e gli interessi dei vari soggetti, che, quando intendono acquisire le informazioni, possono pretendere di andare oltre le' notizie elaborate e diffuse dai grandi mezzi di comunicazione di massa.

L'influenza della libertà in discorso, d'altra parte, va anche oltre i rapporti politici e si estende a quelli economici; culturali e sociali in genere3. Le ampie informazioni, che in tal modo si ha diritto di conseguire liberamente, possono costituire un'efficiente causa dì rinnovamento del sistema, perché sono suscettibili di determinare un'azione documentata e fondata su basi obiettive e non su opinioni assunte acriticamente4.

Naturalmente tale ristrutturazione del sistema non è ancora in atto, e sembra che debba purtroppo constatarsi come l'evoluzione in tal senso sia appena cominciata; appare certo, comunque, che una siffatta evoluzione non sarebbe possibile o potrebbe arrestarsi (non appena si verìficasse un qualsiasi cambiamento di indirizzo politico- in riferimento all'informazione) se non vi fessela suddetta garanzia costituzionale e se questa'non venisse attuata in ogni settore dell'ordinamento e specialmente in quelli più interessati dall'impiego delle moderne tecnologie.

La libertà in questione, come situazione soggettiva e come principio, costituisce invero un presupposto essenziale per lo sviluppo democratico e partecipativo del sistema5; essa caratterizza necessariamente la politica dell'in-Page 120formazione, imponendo un miglioramento nella diffusione delle conoscenze, nell'accessibilità alle fonti, tramite im'organizzazione e un'incentivazione dei mezzi di raccolta, selezione e recezione delle informazioni, il cui inadegutto svilupi» si rifletterebbe a tutti i livelli e in' ogni settore della società.

L'ordinamento, in effetti, accoglie (per ora, principalmente a livello costituzionale e di statoti regionali) la formula della democrazia fondata sull'opinione pubblica; esso, tramite la garanzia costituzionale della libertà di informazione, riconosce ti singoli, ai gruppi e allo Stato il potere di con-Page 121correre a formare un tipo di opinione pubblica critica, la cui genesi sia spontanea e ricollegabile a basi documentate o documentabili; esso, cioè, fornisce a tutti indistintamente i soggetti uno strumento di libertà (il diritto all'informazione) idoneo a conseguire la conoscenza obiettiva da porre a fondamento delle loro opinioni e azioni6.

L'imputazione di una situazione soggettiva di libertà ha un'importanza determinante e una funzione precisa nella formazione-dell'opinione pubblica; essa pone come regola il libero e ampio accesso a tutte le fonti d'informazione e i limiti si pongono come eccezione, giustificata solo in quanto si riporti alla normativa costituzionale. L'imputazione di tale situazione soggettiva comporta perciò il superamento degli ostacoli giuridici (monopoli informativi, censure, segretezza e riservatezza) che si frappongono ad una corretta e democratica formazione dell'opinione pubblica- e impone altresì la presenza di un vasto regime di pubblicità nella vita politica, economica ' e culturale del paese, sollecitando contemporaneamente anche il superamento degli ostacoli di fatto che impediscono la pienezza e l'effettività d'informazione di tutti i consociati; il che determina una tensione costituzionale del sistema verso coerenti riforme dei settori inerenti l'informazione.

L'indirizzo politico costituzionale ora rilevato può costituire oggetto di specificazione attraverso un esame, necessariamente limitato alle ipotesi di riorganizzazione o di nuova regolamentazione, dell'influenza che la riconosciuta garanzia costituzionale della libertà d'informazione esercita sulle prospettive di riforma e sulla disciplina delle singole fonti di informazione, tra le quali senza dubbio vanno acquistando notevole rilievo le cosiddette « banche di dati », costituite tramite l'impiego degli elaboratori elettronici7.

@2. Impiego degli elaboratori elettronici, banche di dati e strumenti di comunicazione sociale

I congegni elettronici chiamati calcolatori, automi, elaboratori, cervelli o, con più retorica, macchine pensanti8 possono condizionare non tanto Feser-Page 122cizio del diritto all'informazione di chi non li può utilizzare quanto lo stesso sistema di informazione sociale fondato sull'auspicato uso democratico e partecipativo dei mass-media,

I calcolatori eliminano o riducono la portata limitatrice di alcuni di quei fattori impeditivi dell'accesso ai fatti che ognuno intende conoscere; essi in particolare sono dei « risparmiatori di tempo »9; il che significa che essi possono eliminare uno degli « ostacoli di fatto » che limitano l'esercizio della libertà d'informazione e ciò, tradotto in termini giuridico-costituzionali, vuol dire che l'accesso agli elaboratori, se fosse diffuso e generalizzato, potrebbe essere uno strumento di attuazione dell'art. 3, 2° c. Cost.; ciò che invece nella realtà non si verifica affatto.

In effetti l'attuale impiego degli elaboratori da un lato accentua le disparità informative che sussistono nell'odierna società e dall'altro rischia di prospettarsi come uno strumento che riduce le occasioni informative, oggi, in vario modo, disponibili per gli' operatori dei mass-media.

Anche se l'incidenza dell'uso degli elaboratori elettronici può sembrare ancora limitata, in un paese come il nostro10, non si può disconoscere che gli elaboratori vanno proliferando11 e che una loro considerazione (e disciplina) giuridica può essere già in ritardo sui tempi e venire compromessa dalle situazioni di fatto che si vanno via via determinando. I sistemi elettronici di elaborazione dei dati costituiscono oggi un'infrastnittura di base anche se agli inizi gli scopi assegnati a tali macchine furono piuttosto limitati12, riducendosi a calcoli di fatture e paghe o a lavori di contabilità e statistica elementare e cioè ad operazioni di routine che consentivano di considerare la macchina una specie di « impiegato elettronico »13.

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In tempi relativamente più recenti, però, Fuso del calcolatore si è esteso, oltre i limiti originarii, fino - alla ricerca operativa e alla valut azione quantitàriva dei fenomeni di ogni specie (si pensi per esempio alle possibilità offerte dall'impiego" delle tecniche di simulazione)14. Si sono comprese perciò sempre più l'utilità e l'infinita gamma di applicabilità del meccanismo di base che è proprio dell'uso degli elaboratori e cioè: la definizione preventiva degli obiettivi e il controllo, istante per istante, della realizzazione o meno di tali obiettivi15. Il mondo dell'informatica, allora, si va sottraendo a poco a poco al dominio da parte degli usi industriali e commerciali; si considera sempre meno esatto che il calcolatore sia qualcosa di estremamente costoso e che il suo impiego debba essere solo un compito esclusivamente specialistico; anzi se l'originario uso industriale e commerciale ha reso quasi naturale che intorno ai calcolatori e ai loro adepti potesse crearsi « un'aura .di sacralità (e di pericolosità per il profano) »16, si deve ora smitizzare questo settore e fare uscire i calcolatori dall'isolamento: ciò, sul piano tecnico-operativo è stato reso possibile dal re al tìme e dal tinte sharìng17; ma può essere ancora condizionato da pressioni e interessi, economici, sociali e politici che preferiscono collocare Fuso degli elaboratori in un ambito ristretto e privilegiato.

Contro questo tipo di interessi s'indirizzano le direttive costituzionali in tema d'informazione e partecipazione18. Con il calcolatore l'informazione diventa una specie di energia19 che non può essere considerata meno vitale di altre specie e il calcolatore può fornirne in quantità enormi, a costi sempre minori, in qualsiasi momento e in qualsiasi punto; sicché sorge il problema sulla legittimità che si formi o permanga in un ambito ristretto la- sfera diPage 124 utilizzatoti di questa energia (e cioè; dei destinatari dell'informazione). L'attenzione, perdo, si puntaalizza piuttosto sui problemi giuridici connessi all'informatica che non alla cibernetica20; Interessa, cioè, maggiormente la raccolta, il trattamento, il reperimento e la diffusione delle Informazioni che non- la riproduzione, o simulazione di un comportamento teleologico, umano sulle ed macchine pensanti.

Senza voler ripetere nozioni familiari agli specialisti della materia, è opportuno, ricordare come la distinzione tra hardware e software21 nel sistemi elettronici possa richiamare l'attenzione sull'Infinità di scopi perseguibili e quindi sulla differente disciplina giuridica da adottarsi secondo le categorie di scopi concretamente perseguiti.

Cotn'è noto, hardware (letteralmente: ferramenta) è l'aspetto materiale elettronico del calcolatore, la sua entità fisica, e cioè: quell'Insieme di congegni e macchinarii che rappresentano la parte « visibile »...

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