PROVVEDIMENTO 29 dicembre 2009 - Adeguamento all''inflazione di taluni importi per la determinazione del margine di solvibilita'', ai sensi dell''articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e degli articoli 5 e 11 del regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008. (Provvedimento n. 2768). (10A00078)

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA

SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE

E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 44, comma 1 e l'art. 46, commi 2, 3 e 5;

Visto il provvedimento ISVAP n. 2503 del 13 febbraio 2007, recante Adeguamento all'inflazione di taluni importi per la determinazione del margine di solvibilita'. Modifiche al provvedimento ISVAP 6 dicembre 2004, n. 2322;

Visto il regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, concernente il Margine di solvibilita' delle imprese di assicurazione di cui al Titolo III (Esercizio dell'attivita' assicurativa), Capo VI (Margine di solvibilita') e all'art. 223 (Misure di intervento a tutela della solvibilita' prospettica dell'impresa di assicurazione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, 209, e, in particolare, gli articoli 5 e 11;

Visto il regolamento ISVAP n. 28 del 17 febbraio 2009, e successive modificazioni ed integrazioni recante, tra l'altro, le modifiche ai prospetti dimostrativi del margine di solvibilita' rami vita e rami danni, ed in particolare gli allegati I (Prospetto dimostrativo del margine di solvibilita' rami vita) e II (Prospetto dimostrativo del margine di solvibilita' rami danni);

Vista la comunicazione 2009/C 41/01 della Commissione europea riguardante l'adeguamento all'inflazione di taluni importi previsti dalle direttive sull'assicurazione vita e non vita che, in particolare, fissa in euro 3.500.000 l'importo minimo del fondo di garanzia per i rami vita di cui all'art. 29, paragrafo 2, della direttiva 2002/83/CE, nonche' in euro 2.300.000 e in euro 3.500.000 gli importi minimi relativi ai rami danni di cui all'art. 17, paragrafo 2, della direttiva 73/239/CEE. La comunicazione fissa inoltre rispettivamente in euro 57.500.000 e in euro 40.300.000 l'ammontare delle quote di premi o contributi e di sinistri ai fini del calcolo del margine di solvibilita' di cui all'art. 16-bis, paragrafi 3 e 4, della direttiva 73/239/CEE;

A d o t t a il seguente provvedimento:

Art. 1

Adeguamento degli importi

Le imprese di assicurazione, al fine di tener conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicati da Eurostat, adeguano gli importi relativi...

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