Indizione e modalita' tecniche di svolgimento della lotteria ad - estrazione istantanea denominata "Bowling"

IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1958, n.

1677, e successive modificazioni; Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea; Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183; Visto l'art. 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 24 febbraio 1994, n. 133; Ritenuto che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata "Bowling" in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e che ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991 ne devono essere stabiliti i criteri e le modalita' di effettuazione; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Decreta: Art. 1.

E' indetta con inizio dal 1 giugno 1998 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata "Bowling".

Art. 2.

Vengono messi in vendita n. 40.000.000 di biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, l'immagine di alcuni birilli e il prezzo di vendita al pubblico. Sul lato destro del biglietto e' situata l'area del gioco, costituita da uno spazio ricoperto da speciale vernice asportabile mediante raschiatura sulla quale e' stampata la dicitura "gratta qui"; sotto l'area del gioco e' impressa la numerazione sequenziale per la individuazione del blocchetto e dei biglietti che vi sono contenuti; e' inoltre presente un rettangolo, anch'esso ricoperto da speciale vernice con la scritta "attenzione non grattare qui|" destinato al codice di validazione.

Nella parte posteriore del biglietto sono indicate le categorie dei premi ed il premio corrispondente a ciascuna di esse, il regolamento del gioco nonche' le modalita' per ottenere il pagamento del premio.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto e' di L. 1.000.

Art. 4.

Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita evidenziando, mediante raschiatura, il risultato del punteggio vincente impresso nell'area di gioco di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

La massa premi ammonta a L. 17.100.000.000. Sono previste otto categorie di premi attribuiti in base...

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