DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 2011, n. 225 - Regolamento di individuzione dei termini non superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero delle infrasrutture e dei trasporti, ai sensi dell''articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall''articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 6...

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 1, lettera b) dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ed in particolare i commi 3 e 4 secondo cui sono individuati i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 1994, n. 543, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento ai procedimenti amministrativi di competenza della Direzione generale dell'aviazione civile;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, n. 765, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento ai provvedimenti di competenza della Amministrazione dei trasporti e della navigazione e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 18 aprile 1994, n. 594, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento ai provvedimenti di competenza della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1997, n. 524, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento ai procedimenti di competenza degli organi dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2000, n. 454, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento ai procedimenti di competenza del Servizio nazionale dighe;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo delle amministrazioni di procedere alla rideterminazione dei termini di conclusione dei procedimenti di competenza;

Visto il decreto 12 gennaio 2010 del Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione, adottato di concerto con il Ministro della semplificazione amministrativa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° aprile 2010, n. 76, con il quale sono state approvate le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Tenuto conto che si concludono entro il termine generale di trenta giorni, stabilito dal citato articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tutti i procedimenti non regolamentati dal presente decreto o dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo ai procedimenti con termini superiori ai novanta giorni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Tenuto, altresi', conto che ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono fatti salvi i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi previsti da disposizioni di legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'Adunanza del 23 giugno 2011;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro per la semplificazione normativa;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

  1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, i termini non superiori ai novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio, sono individuati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono definitivamente abrogati i seguenti decreti:

    decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 1994, n. 543;

    decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, n. 765;

    decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 18 aprile 1994, n. 594;

    decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1997, n. 524;

    decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2000, n. 454.

  3. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente a cadenza biennale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti verifica lo stato di attuazione della normativa emanata, ed assume le opportune iniziative, nelle forme previste dalle vigenti disposizioni, per l'adozione delle modificazioni ritenute necessarie.

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Roma, addi' 11 novembre 2011

    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

    Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

    Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

    Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa

    Visto, il Guardasigilli: Severino

    Registrato alla Corte dei conti...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT