DECRETO 16 dicembre 2011 - Individuazione delle medie nazionali per classe demografica. (11A16649)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 259, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone che le Provincie ed i Comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario, con la presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato richiedono l'adeguamento dei contributi statali rispettivamente alla media unica nazionale e alla media della fascia demografica di appartenenza come definita con il decreto di cui all'art. 263, comma 1, laddove le risorse di parte corrente, costituite dai trasferimenti in conto al fondo ordinario e al fondo consolidato e da quella parte dei tributi locali calcolata in detrazione ai trasferimenti erariali, siano inferiori alle suddette medie;

Visto l'art. 263, comma 1, del citato testo unico, in base al quale con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno individua le medie nazionali annue, per classe demografica per i Comuni ed unica per le Province, delle risorse di parte corrente di cui all'art. 259, comma 4;

Visto l'art. 156, comma 2, in base al quale le disposizioni del Testo unico e di altre leggi e regolamenti relative all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura, alla disciplina del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le Province ed i Comuni, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione» e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 11 e 21;

Visto l'art. 11, comma 1, lettera e), della citata legge 5 maggio 2009, n. 42, ai sensi del quale i decreti legislativi di cui all'art. 2, della medesima legge, con riguardo al finanziamento delle funzioni di Comuni, Province e Citta' metropolitane, sono adottati, tra l'altro, secondo il principio della soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese riconducibili alle funzioni fondamentali ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, come individuate dalla legislazione statale nonche' delle spese relative alle altre funzioni;

Visto l'art. 21, comma 1, lettera c), della...

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