L'indipendenza dei revisori: a proposito della nuova normativa sulla revisione legale dei conti
Autore | Claudia Tedeschi |
Pagine | 825-853 |
Claudia Tedeschi
L’indipendenza dei revisori: a proposito della nuova normativa
sulla revisione legale dei conti
S: 1. Premessa. – 2. Il ruolo dei revisori dei conti come gatekeepers. – 3. Il problema dell’indipen-
denza dei revisori e gli interessi rilevanti. – 4. L’inecacia del meccanismo reputazionale. – 5. L’evo-
luzione della normativa italiana e l’attuale disciplina dell’indipendenza. – 6. L’impossibilità dell’indi-
pendenza dei revisori. – 7 (Segue). Il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39: l’intervento normativo volto a
contrastare gli interessi nanziari dei revisori e l’emersione di taluni dubbi interpretativi. – 8 (Segue).
Le regole sulla responsabilità e la mancanza di “forza” in grado di garantire l’indipendenza. – 9 (Segue).
Gli interessi non nanziari dei revisori e i limiti delle norme.
1. Negli ultimi anni, anche a seguito dei numerosi e noti scandali nanziari, il
tema della revisione contabile ha acquisito una crescente rilevanza. L’ambiente comuni-
tario, già da lungo tempo attento alle questioni connesse al tema, non è rimasto estraneo
alle richieste di predisposizione di meccanismi più ecaci, in grado di scongiurare il ri-
petersi di vicende analoghe. L’approdo è stato la direttiva 2006/43/CE, relativa alle revi-
sioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che ha recentemente, e con ritardo,
trovato attuazione nel nostro Paese attraverso il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
39. Tale decreto, disciplinando in un unico testo la materia, introduce importanti novi-
tà in tema di revisione delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata.
Tra gli aspetti rilevanti della disciplina, alcuni nuovi per l’ordinamento italiano, si
pongono le norme volte a individuare le condizioni che possono pregiudicare l’indipen-
denza dei revisori. Norme che, tra l’altro, si estendono no ad applicarsi alla rete, ossia a
quella struttura alla quale può appartenere il revisore.
Prendendo spunto da questa recente novità legislativa, il presente lavoro intende
arontare il particolare prolo dell’indipendenza dei revisori e, riesaminando il dibattito
su tale requisito, vericare la congruità delle nuove soluzioni prospettate.
2. Lo scopo che, in via generale, si attribuisce all’attività di revisione, sia essa vo-
lontaria o obbligatoria, è quello di tutela dell’interesse dei terzi ad ottenere informazio-
ni chiare e veritiere circa la situazione economico nanziaria delle società1. Certamente
1 Per una indagine storica dell’istituto della revisione, E. B, Responsabilità da informazione al
mercato: il caso dei revisori legali dei conti, Torino, Giappichelli, 2003, 237 ss.; S, La responsabilità
del revisore, Milano, Giurè 1984, 4 ss.; sulla funzione dell’attività di revisione, Cons. St. 28 aprile 1998, n.
570, in Foro ammin, 1998, 1133, in cui si legge: “L’attività di revisione obbligatoria deve ritenersi nalizzata
alla piena informazione del pubblico circa le vicende della società controllata e non soltanto con riguardo alla
osservazione delle regole formali, ma, sulla base di una analitica rappresentazione dei fatti di gestione, alla
certicazione della conformità delle scritture contabili e delle prospettive di continuità aziendale, alla corret-
tezza sostanziale della condotta societaria”.; così come Cons. St. 10 luglio 2002, n. 3845, in Foro ammin.,
2002, 3007 ss. in cui, dopo essersi ssato quale momento essenziale dell’attività della società di revisione la
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la revisione obbligatoria persegue anche la tutela della trasparenza e della ducia nei
mercati2 3.
Questo dato, per quanto consolidato, rappresenta il punto di partenza della presen-
te indagine.
Il problema dell’indipendenza dei revisori nasce proprio da ciò, ossia dal fatto che
il soggetto revisionato, che conferisce l’incarico e paga il revisore, non è, in linea di mas-
sima, il vero soggetto interessato al corretto svolgimento dell’attività di controllo dei
conti. Interessati sono, invece, quei soggetti che intrattengono o vogliono intrattenere
relazioni con la società, investitori ed altri terzi e che necessitano di corrette informazio-
ni per operare.
In questa prospettiva, i revisori sono considerati dei gatekeepers, potendosi intende-
re per tali “independent professionals who are interposed between investors and managers in
order to play a watchdog role that reduces the agency cost of corporate governance”. Soggetti,
dunque, cui si ada un ruolo fondamentale nella protezione degli interessi degli inve-
stitori (attuali e potenziali), attraverso il monitoraggio dei comportamenti dei manager
e attraverso l’illustrazione dei risultati nanziari dell’impresa in maniera imparziale e
accurata, tale da consentirne una valutazione oggettiva45.
verica delle modalità di esposizione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, per cui la relazione di certi-
cazione deve fornire una informazione piena, non reticente né limitata ai soli aspetti formali e documentali,
bensì corredata dai dati, dalle notizie e dagli elementi di fatto a disposizione, tali da renderla non solo veritie-
ra, ma altresì completa anche in relazione alle prospettive aziendali, conclude che “è solo in questo contesto
che si giustica l’adamento dei terzi sulla credibilità non solo dal punto di vista contabile, ma anche econo-
mico, nanziario ed operativo della società il cui bilancio sia regolarmente certicato”.
2 F, Fallimento del mercato e revisione contabile, in Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum
Gianfranco Campobasso, diretto da Abbadessa e Portale, 3, Torino, Utet, 83 ss., spec. 89 ss. il quale aerma
che la funzione della revisione contabile e il ruolo assolto dai revisori legali dei conti “sono strettamente le-
gati alla funzione dell’informazione societaria (e in specie: informazione nanziaria) intesa come «bene
pubblico».”; M, L’istituzione del «controllo pubblico» sulle società per azioni. Prime valutazioni, in
Giur. comm. 1974, I, 539 ss.; C, La disciplina italiana della revisione, in Riv. dott. Comm. 1977, 1
ss.; B, Le società di revisione, Milano, Giurè 1985, 337; C, I controlli esterni, in Tr.
Colombo-Portale, 5, Torino, Utet, 1988, 307 ss., spec. 362 ss.; S, La responsabilità (nt. 1), 204;
C, Quotazione di nuove società e tutela del pubblico investitore: il ruolo delle società di revisione, in AGE,
2002, 201 ss.; R, La revisione contabile delle società, in Foro it. 2004, V, 130 ss., spec. 134; B, La
responsabilità nella revisione obbligatoria della s.p.a., Torino, Giappichelli, 2005, 15 ss.
3 Il Libro Verde sul ruolo, la posizione e la responsabilità del revisore dei conti in ambito comunitario re-
datto dalla Commissione europea nel 1996, ritiene che “la maggiore trasparenza derivante dall’armonizza-
zione delle informazioni nanziarie pubblicate dalle imprese e la crescente adabilità delle informazioni
stesse grazie alla revisione eettuata da un professionista indipendente ed abilitato sono un importante
contributo al completamento del mercato unico”.
4 C jr, e Acquiescent Gatekeepers: Reputational Intermediaries, Auditor Independence and the Gover-
nance of Accounting, (May 2001) Columbia Law and Economic Working Paper n. 191, disponibile all’indi-
rizzo: http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=270944, il quale sottolineando come non tutti i commen-
tatori usino il termine gatekeepers con lo stesso signicato, sintetizza il concetto specicando che
“Essentially the gatekeeper model is a third party enforcement strategy that relies on the fact that may easier to
deter a third party who has little to gain than an entrepreneur who has signicant stake in a questionable tran-
saction”; sul dierente uso del termine nei vari settori delle scienze sociali, si veda, da ultimo, C jr,
Gatekeepers: e Professions and Corporate Governance, Oxford University Press, Oxford UK, 2006, 1 ss.
5 Sul ruolo dei revisori come Gatekeepers tra molti, C jr, Gatekeepers: e Professions and Corporate
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