IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente la delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunita' economica europea e della Comunita' europea dell'energia atomica per la durata della III tappa e stanziamenti di fondi necessari a coprire le spese derivanti dall'applicazione della legge stessa;
Vista la legge n. 1203 del 14 ottobre 1957 che ratifica il trattato istitutivo della Comunita' economica europea;
Visto l'art. 100 del predetto trattato;
Vista la direttiva del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose;
Visto l'art. 355 del decreto presidenziale del 27 aprile 1955, n. 547, concernente le indicazioni per i recipienti contenenti prodotti o materie pericolosi o nocivi;
Sentita la commissione parlamentare di cui all'art. 3 della precitata legge 13 ottobre 1969, n. 740;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per gli affari esteri, col Ministro per l'interno, col Ministro per i lavori pubblici, col Ministro per l'agricoltura e le foreste, col Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, col Ministro per le partecipazioni statali e col Ministro per la sanita'; Decreta: Articolo unico
I recipienti ed i contenitori nei quali sono conservati prodotti o materie pericolosi o nocivi, allo scopo di rendere nota durante la lavorazione l'utilizzazione, manipolazione e deposito la natura e la pericolosita' del loro contenuto, devono portare le indicazioni ed i contrassegni che saranno indicati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e...