DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1969, n. 1335 - Indicazioni e contrassegni da apporre sui recipienti nei quali sono conservati prodotti o materie pericolosi o nocivi

Coming into Force23 Luglio 1970
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1970/07/08/069U1335/ORIGINAL
Published date08 Luglio 1970
Enactment Date30 Dicembre 1969
Official Gazette PublicationGU n.169 del 08-07-1970
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente la delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunita' economica europea e della Comunita' europea dell'energia atomica per la durata della III tappa e stanziamenti di fondi necessari a coprire le spese derivanti dall'applicazione della legge stessa;

Vista la legge n. 1203 del 14 ottobre 1957 che ratifica il trattato istitutivo della Comunita' economica europea;

Visto l'art. 100 del predetto trattato;

Vista la direttiva del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose;

Visto l'art. 355 del decreto presidenziale del 27 aprile 1955, n. 547, concernente le indicazioni per i recipienti contenenti prodotti o materie pericolosi o nocivi;

Sentita la commissione parlamentare di cui all'art. 3 della precitata legge 13 ottobre 1969, n. 740;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per gli affari esteri, col Ministro per l'interno, col Ministro per i lavori pubblici, col Ministro per l'agricoltura e le foreste, col Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, col Ministro per le partecipazioni statali e col Ministro per la sanita'; Decreta: Articolo unico

I recipienti ed i contenitori nei quali sono conservati prodotti o materie pericolosi o nocivi, allo scopo di rendere nota durante la lavorazione l'utilizzazione, manipolazione e deposito la natura e la pericolosita' del loro contenuto, devono portare le indicazioni ed i contrassegni che saranno indicati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e...

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