Regolamento recante approvazione delle indennita' spettanti agli organismi di conciliazione a norma dell'articolo 39 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 39 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, recante definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 e, in particolare, il comma 3, ove si dispone che «con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti l'ammontare minimo e massimo delle indennita' spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti pubblici e il criterio di calcolo, nonche' i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennita' proposte dagli organismi costituiti da enti privati»; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 aprile 2004; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota prot. 1245/U-24/36-7 del 20 maggio 2004; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per «indennita» l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di conciliazione fornito dagli organismi di conciliazione costituiti da enti pubblici e privati iscritti al registro di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facile la lettura delle disposizioni di legge alle quali operato il rinvio. Restano invariati il varore l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

- Si riporta il testo dell'art. 39 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366)

Art. 39 (Imposte e spese. Esenzione fiscale). - 1.

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

2. Il verbale di conciliazione e' esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di venticinquemila euro.

3. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti l'ammontare minimo e massimo delle indennita' spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti pubblici e il criterio di calcolo, nonche' i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennita' proposte dagli organismi costituiti da enti privati.

4. L'ammontare dell'indennita' puo' essere rideterminato ogni tre anni in relazione...

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