Indagato detenuto fuori del circondario: note in tema di diritto alla traduzione innanzi al tribunale del riesame

AutoreGisella Leto
Pagine529-531

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La sentenza che si annota ripropone la dibattuta questione del diritto alla traduzione innanzi al Tribunale del riesame dell'imputato, detenuto in luogo posto fuori della circoscrizione, che abbia fatto richiesta di voler essere presente all'udienza camerale. In ordine a tale questione - che si sostanzia nel quesito: obbligo o facoltà del Giudice? - si sono alternati tre diversi orientamenti.

Un primo indirizzo offre una lettura rigidamente formale del dettato dell'art. 127 comma 3 c.p.p. richiamato dall'art. 309 comma 8 c.p.p.: il combinato disposto delle due norme è tale da non consentire soluzioni alternative secondo cui nelle procedure camerali l'indagato, detenuto fuori del circondario, se ne fa richiesta, è sentito dal magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione, tramite la delega-rogatoria del Tribunale del riesame competente, a cui la richiesta dell'indagato è inviata nei termini previsti dall'art. 127 comma 3 c.p.p. In sostanza, secondo tale orientamento 1, ´a norma dell'art. 127 comma 3 c.p.p., quando l'interessato è detenuto in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, non ha diritto a presenziare all'udienza camerale, ma può solo chiedere di essere sentito dal magistrato di sorveglianza territorialmente competenteª.

Gli altri due orientamenti si basano sulla decisione interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 45 del 31 gennaio 1991 2 che - nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 309 comma 8, 127 comma 3 c.p.p. sollevata, in riferimento all'art. 24 comma 2 Cost., nella parte in cui prevedono che l'imputato, se detenuto in luogo fuori della circoscrizione del Giudice del riesame, deve essere sentito, qualora ne faccia richiesta dal magistrato di sorveglianza del luogo, anziché dal Tribunale del riesame - ha interpretato l'art. 309 c.p.p. nel senso di non escludere il diritto dell'imputato, che ne abbia fatto richiesta, di partecipare personalmente all'udienza.

Afferma, invero, il Giudice delle leggi ´che la circostanza per la quale, di regola. il legislatore per ragioni di sicurezza e di economia processuale, abbia prevista la delega-rogatoria al giudice di sorveglianza quando l'imputato sia detenuto in luogo esterno al circondario, non esclude che, ove costui ne abbia fatta espressa richiesta o il giudice di cognizione lo ritenga necessario, possa ordinarne la traduzione innanzi a séª.

La decisione della Corte Costituzionale, da un lato, con il mantenere in vita la disposizione di cui all'art. 127 comma 3 c.p.p., ha fatto ritenere non condivisibile la tesi secondo la quale il Tribunale del riesame sia vincolato ad ordinare la traduzione innanzi a sé dell'indagato quando quest'ultimo ne abbia fatta comunque richiesta essendo facoltà del Giudice di ordinare la comparizione personale dell'imputato che si trovi detenuto in altro luogo, e, dall'altro lato, con il non escludere la possibilità di comparizione personale dell'indagato, ha fatto ritenere erronea la tesi per la quale quest'ultimo può soltanto richiedere di essere sentito dal magistrato di sorveglianza desumendosi un obbligo di traduzione allorquando il detenuto abbia chiesto di essere sentito personalmente.

Sulla base della sentenza del Giudice delle leggi si sono, così, formati altri due orientamenti. Il primo di essi parte dalla considerazione che ´la puntuale lettura della sentenza 31 gennaio 1991, n. 45 Corte cost. e il disposto dell'art. 127 comma 3, in riferimento all'art. 309 comma 8 c.p.p., rendono palese che non esiste il diritto dell'interessato detenuto in un luogo esterno al circondario, ad essere sentito nell'udienza camerale fissata per il riesame della misura cautelare, ma, piuttosto, che è stato riconosciuto al giudice di valutare l'opportunità di fare eccezione alla regola generale dell'audizione da parte del giudice di sorveglianza a richiesta (che costituisce, in tal caso, un vero e proprio diritto), per evitare di dare ingresso ad istanze meramente defatigatorie, intese ad ottenere il superamento dei termini per la pronunciaª 3.

A conclusioni diametralmente opposte giunge, invece, quell'altro orientamento che, valorizzando la lettura secundum costitutionem offerta dalla Consulta, riconosce in capo al detenuto ristretto fuori del circondario la sussistenza di un vero e proprio diritto alla comparizione in udienza, il quale, anche se subordinato sotto il profilo operativo, ad una preventiva richiesta di audizione diretta, viene affidato, per il suo concreto esercizio, alla libera determinazione della persona in vinculis 4. Page 530

Quest'ultima posizione è stata condivisa dalle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui ´Il giudice del riesame è tenuto ad assicurare la presenza dell'interessato dinanzi a sé qualora questi ne faccia specifica richiestaª 5.

Sulla base di tale autorevole conferma, la dottrina ha ravvisato nell'audizione per rogatoria un meccanismo destinato ad un uso soltanto residuale suscettibile di venire in rilievo ´nelle sole ipotesi in...

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