LEGGE 20 gennaio 1978, n. 25 - Incremento di fondi per il credito cinematografico

Coming into Force24 Febbraio 1978
End of Effective Date05 Febbraio 2004
Enactment Date20 Gennaio 1978
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1978/02/09/078U0025/CONSOLIDATED/20040205
Published date09 Febbraio 1978
Official Gazette PublicationGU n.40 del 09-02-1978
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il fondo di dotazione della sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, istituita con regio decreto 14 novembre 1935, n. 2504, e' aumentato di complessive lire 14 miliardi, in ragione di lire 7 miliardi per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978 mediante conferimento di pari importi da parte dello Stato.

Il fondo particolare di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' aumentato di complessive lire 2 miliardi, in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978, mediante conferimento di pari importi da parte dello Stato.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 28

Art 2.

Il fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, e' integrato della complessiva somma di lire 4 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978, mediante conferimento di eguali importi da parte dello Stato.

Gli importi di cui al precedente comma sono destinati per il 70 per cento alle operazioni di finanziamento per nuove produzioni, per la distribuzione e l'esportazione di film nazionali e per le industrie tecniche e, per il 30 per cento, alla concessione di contributi ed alle operazioni di finanziamento di cui al terzo e quarto comma dello stesso articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 28

Art 3.

I limiti del 30 per cento e di lire 5 milioni, indicati nell'articolo 2, terzo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 819, sono elevati rispettivamente al 40 per cento e a lire 10 milioni.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 28

Art 4.

All'onere di lire 10.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per ciascuno degli anni 1977 e 1978, si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 9001 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT