Incostituzionale l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del p.m.: una decisione che non va oltre ogni ragionevole dubbio

AutoreLorenzo Pulito
Pagine312-314

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Nel giro di ore, è stata censurata la legge 20 febbraio 2006, n. 46 e ´disinnescatoª l'emendamento che condusse alla previsione dell'art. 18 lett. e) della legge 22 aprile 2005, n. 69, concernente un caso di rifiuto di consegna (cfr. Cass. pen., S.U., sent. n. 4614 del 30 gennaio 2006 -dep. 5 febbraio 2007) 1.

Non si vogliono ripercorrere le polemiche di carattere non squisitamente giuridico che hanno accompagnato e reso tortuosa la genesi della legge sull'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento: piuttosto, viene da chiedersi se a restare in un certo senso sconfitto dalla decisione della Consulta in esame sia solo il parlamentare proponente 2.

Per rispondere al quesito occorre risalire alle ragioni che hanno condotto alle novità introdotte dalla c.d. legge Pecorella e che affondano le radici in una dimensione ideologica e filosofica in cui alla visione dello Stato totalitario, per la quale poco importa se l'imputato ritenuto innocente sia sottoposto nuovamente al magistero punitivo, si contrappone quella dello Stato democratico, che pone al centro l'esigenza di azzerare il rischio di errore di condanna di un innocente, attraverso l'applicazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio: ´se lo Stato ha sbagliato una volta nell'esercitare l'azione penaleª, ´il giusto equilibrio tra autorità statale e diritti di libertà impone allo Stato di non riprovarciª, di non demordere, dopo l'errore, a protrarre ´la censura improvvisa e brutale nella vita di un cittadinoª 3.

È l'intero sistema che scricchiola quando la condanna, per essere intervenuta dopo una assoluzione, non è più credibile 4. Page 313

Questa dimensione ideologica prende corpo nella Costituzione.

Il potere di appello del pubblico ministero non è riconducibile all'esercizio dell'azione penale di cui all'art. 112 Cost. (Corte cost. 280/95). L'ordinamento garantisce il percorso che conduce alla sentenza di prime cure. Facciano poi quello che più desiderano le parti processuali, se sia infallibile o meno la decisione di primo grado lo decidono loro; l'ordinamento lo tollera 5.

Nel pensiero della Corte costituzionale l'appello è una sorta d'arma da utilizzarsi in un duello che deve essere combattuto alla pari.

Un'arma che non può essere tolta all'imputato perché lo vieta la Costituzione (art. 24): l'imputato è chiamato alla tenzone, gli si lasci almeno il diritto di difendersi.

All'inquirente, invece, quell'arma può (secondo alcuni, deve) essere tolta: nulla lo impedisce, tanto meno la Carta, purché lo scontro resti equilibrato (art. 111 comma 2 Cost.).

Questo il senso della più significativa giurisprudenza costituzionale in argomento (richiamata immancabilmente nella sentenza in esame), specie quella in tema di esclusione del potere di appello del P.M. avverso le sentenze di condanna emesse a seguito di giudizio abbreviato, anche nella sola forma dell'appello incidentale, salvo si tratti di sentenza modificativa del titolo del reato (artt. 443, comma 3, e 595 c.p.p.) 6.

Ora, non pare possa non convenirsi che risulta assai iniqua la condanna per la prima volta in grado di appello 7: così sembra suggerire il diritto internazionale, e lo gridano pure gli articoli 24 e 111 della Costituzione.

Il diritto ad un secondo grado di merito per il controllo della condanna (c.d. doppia conforme), assicurato a chi sia stato condannato in primo grado, è suscettibile di trovare fondamento nell'art. 2 del VII Protocollo annesso alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (L. 4 agosto 1955 n. 848), rubricato ´Diritto a un doppio grado di giudizio in materia penaleª. Detta norma attribuisce ad ogni persona dichiarata colpevole o condannata il diritto ad un secondo grado di giudizio, rinviando alla legge le modalità del suo esercizio e la definizione dei motivi, e stabilendo talune eccezioni, quale la previsione che il diritto di impugnazione non è indiscriminatamente garantito alla persona che ´sia stata dichiarata colpevole e condannata a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimentoª, ´previsione che deve riferirsi senza dubbio ad un secondo giudizio che non può non essere riconducibile al merito, non potendosi legittimamente pensare, come ipotesi naturale, ad una condanna inflitta da un giudice di mera legittimitઠ8.

Dal punto di vista delle norme costituzionali, è da considerare, da un lato, che l'appello del pubblico ministero avverso la sentenza di...

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