La logica giuridica come incontro dinamico fra logica deontica e fattuale
Autore | Antonio Chini |
Pagine | 22-40 |
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@1. Introduzione
Chiunque si avvicini al mondo del diritto si accorge ben presto di trovarsi di fronte non già ad un'unica realtà statica, bensì a molteplici realtà coesistenti e fra loro interferenti.
Valga un esempio: Se A cagiona una ferita a B, l'accaduto è intanto riferibile al mondo fisico (quanto al tempo, al luogo, al periodo di guarigione, ecc); e neppure il giurista può prescindere dai mutamenti oggettivi che in tale mondo si verificano.
Ma l'azione di A può cagionare effetti anche sul piano giuridico: se B è un soggetto giuridico, costei subisce una lesione dei suoi diritti della personalità, acquisisce la legittima aspettativa di una sanzione penale a carico di A (se anche costui è un soggetto giuridico), ed acquisisce altresì un diritto al risarcimento; mentre contrarie situazioni e aspettative giuridiche sorgono a carico di A.
Del piano giuridico fa dunque parte una trasposizione della realtà fisica, così come definita dalle norme (si pensi ad esempio al concetto di lesione rapportato a quello di ferita); e fanno parte altresì entità e rapporti creati dal diritto (una sorta di realtà virtuale, altrettanto reale che quella fisica).
Nel piano giuridico rientrano anche i concetti di atto e azione; che coinvolgono sia la realtà giuridica oggettiva, sia la volontà (che si identifica col piano della realtà giuridica soggettiva, e costituisce il tramite ineluttabile fra il mondo reale dell'essere e quello del dover essere).
Vi è infine il piano delle norme, che definiscono la realtà fisica, e rendono obbligatoti o vietati determinati atti - in ogni situazione o in talune situazioni.
I diversi piani in cui opera il diritto potrebbero essere paragonati ala partitura di un direttore d'orchestra, dove contemporaneamente si leggono le note che tutti gli strumenti debbono suonare.
Ma il sistema giuridico, a differenza di una partitura di orchestra, nonPage 22 è statico, bensì dinamico; e tale dinamicità non deriva soltanto dal mutamento delle norme1, bensì deriva in principalità dalla continua interferenza delle norme sulla realtà fisica e sulla realtà giuridica, nonché dalla interferenza della realtà fisica sulla realtà giuridica e viceversa,
Esiste inoltre nell'ordinamento la fase della sanzione, che non si identifica con una aleatoria reazione sociale o spontanea né con una punizione divina futura e discrezionale, ma che deve - al contrario - essere obbligatoriamente attuata all'interno del sistema: ed ecco allora un altro punto di interferenza dinamica fra norme e realtà giuridica, finalizzato alla attuazione del diritto, e del tutto peculiare all'ordinamento giuridico rispetto ad altri sistemi deontici, dato che tale interferenza è guidata dall'ordinamento stesso, e non abbisogna di metanorme per la sua realizzazione2.
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Il campo dì esistenza delle norme giuridiche appare perciò più ampio rispetto a quello delle altre norme deontiche, estendendosi a prescrizioni e istruzioni attuative nei confronti dei giudici.
Ed è indubbio che anche tali prescrizioni e istruzioni costituiscano norme sostanziali, se non altro per il fatto che la loro violazione è prevista dall'ordinamento, ed ivi trova idonei rimedi giuridici.
La deontica giuridica deve pertanto essere intesa in senso lato, e cioè comprensiva di tutte le regole atte ad individuare la realtà giuridica «come dovrebbe essere», anche in presenza di un atto contrario alle norme.
Il problema che si pone, alloraj allo studioso di logica giuridica è il seguente: può esistere un unico linguaggio che ponga in relazione i vari piani in cui opera il diritto; oppure la logica deve adottare una pluralità di linguaggi? E, in tal caso, i vari linguaggi debbono interferire tra loro tramite un metalinguaggio, ovvero sono possibili soluzioni diverse?3.
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@2. Alcune precisazioni sui sistemi deontici e fattuali
Operando con gli strumenti della logica classica, si afferma la verità astratta delle proposizioni, senza alcun riferimento alla realtà fisica.
Tuttavia, ove non si voglia rimanere nell'empireo dell'astrattezza formale, e si voglia invece disporre di uno strumento adattabile alle necessità del linguaggio scientifico, appare indispensabile poter fare riferimento specifico alla realtà fisica4.
Unica, pressante esigenza è quella di evitare ogni equivoco, e di chiarire l'ambito di validità delle formule: a questo scopo, potrebbe essere sufficiente esprimere la indicazione del mondo di riferimento (nel caso della realtà fisica,
Anche la introduzione, dei quantificatori non comporta di per sé alcun problema, perché, con i c.d. quantificatori esistenziali, si intende semplicemente riferire gli enunciati a uno o a tutti gli elementi di una classe. Di conseguenza, la restrizione al mondo
È ovvio però che la restrizione al mondo
Quanto alla logica aletica, semanticamente riferita ai mondi possibili
Numerose complicazioni sorgono, invece, all'atto di introdurre nel si-Page 25stema formale la logica temporale: qui Interessa soltanto sottolineare che in essa cambia il concetto di verità, dato che In tale logica non viene più semplicemente affermata la verità di una proposizione, bensì la sua realizzazione al tempo t.
A sua volta, la scelta di un sistema temporalizzato influisce - come è noto - sul sistema di logica aletica: pertanto, se viene esclusa la utilizzazione del concetto di tempo ramificato, e viene utilizzato il concetto di tempo discreto, la accessibilità del mondi tìsicamente compatibili con
Per altro, la restrizione della logica classica, aletica e temporale al mondo
Anche nella logica deontica5 si è soliti far riferimento al concetto semantico del mondi possibili. È sorto tuttavia .un notevole problema circa la utillzzabllltà di una struttura di modello
Volendo comunque mantenere un modello semantico di riferimento, ciò dovrà avvenire in modo tale che tale logica possa far riferimento ad un ordinamento specifico, compatibile col mondo
Tale scopo potrebbe essere raggiunto indicando i mondi
È, siccome la formalizzazione delle proposizioni e degli enunciati relativi al mondo
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Non sono quindi da trascurare le ricerche semantiche che individuano la struttura di modello dei sistemi deontici in insiemi del tipo S =
@3. L'alternativa ad un sistema globale
La logica fattuale e la logica deontica si basano, dunque, su differenti criteri di validità; e ontologicamente rappresentano l'essere e il dover essere. Per giunta, i vari sistemi modali-fattuali e deontici finora studiati differiscono fra loro per i requisiti di riflessività, simmetria, finitezza, connessione, brevità12; di tal che appare senz'altro utopistica, almeno nello stato attuale delle conoscenze, la creazione di un sistema globale, che unifichi i vari aspetti della logica13.
E allora, al fine di utilizzare linguaggi formalizzati che possano agevolare lo studio, la ricerca e la applicazione nell'ambito dei sistemi scientifici, e in particolare dei sistemi giuridici, non sembra che sussista altra via che quella di rispettare la pluralità di livelli in cui si svolge il ragionamento, utilizzando contestualmente una pluralità di linguaggi,
Nel campo giuridico, per altro, ci troviamo spesso di fronte a fenomeni di interferenza con la realtà fisica e giuridica14; a regole che impongonoPage 28 determinati comportamenti in relazione al verificarsi di particolari circostanze (obblighi ipotetici); e ad istruzioni per l'esercizio del potere autoritativo tutorio o sanzionatone).
Il problema consiste dunque nell'identificare la natura della interferenza definitoria con la realtà fisica; nel valutare le possibilità di formalizzazione degli obblighi ipotetici; nell'individuare la natura e le caratteristiche del c.d. sillogismo deontico.
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