Art
1.
La tabella L annessa all'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le tabelle A e B annesse alla legge 22 aprile 1953, n. 330, e le tabelle G e D annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, sono modificate, per la parte cui si riferiscono, rispettivamente dalle tabelle A, B, C, D ed E annesse alla presente legge e vistate dal Ministro per la grazia e giustizia e dal Ministro per il tesoro.
La tabella riassuntiva di ripartizione del personale della Magistratura, annessa alla legge 22 aprile 1953, n. 330, e' sostituita dalla tabella F annessa alla presente legge e vistata dal Ministro per la grazia e giustizia e dal Ministro per il tesoro.
Art
2.
Ai magistrati che, per effetto della modificazione o della riduzione dell'organico degli uffici indicati nelle tabelle A, B, C e, D annesse alla presente legge, risulteranno in soprannumero e dovranno essere trasferiti, entro il termine indicato nell'articolo seguente, ad altra sede giusta l'art. 2, comma quarto, del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e' attribuita l'intera indennita' di missione stabilita dalla legge 29 giugno 1951, n. 489, per il periodo di mesi sei a decorrere dalla data di assunzione del possesso.
Art
3.
La presente legge avra' completa attuazione entro 90 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 maggio 1956 GRONCHI SEGNI - MORO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO