LEGGE 23 maggio 1956, n. 490 - Inclusione dei tribunali di Bari e di Catania fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di presidente e di procuratore della Repubblica e magistrati di Corte di appello in funzioni di consigliere istruttore e di procuratore aggiunto della Repubblica

Coming into Force24 Giugno 1956
Enactment Date23 Maggio 1956
Published date09 Giugno 1956
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1956/06/09/056U0490/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.140 del 09-06-1956
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

La tabella L annessa all'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le tabelle A e B annesse alla legge 22 aprile 1953, n. 330, e le tabelle G e D annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, sono modificate, per la parte cui si riferiscono, rispettivamente dalle tabelle A, B, C, D ed E annesse alla presente legge e vistate dal Ministro per la grazia e giustizia e dal Ministro per il tesoro.

La tabella riassuntiva di ripartizione del personale della Magistratura, annessa alla legge 22 aprile 1953, n. 330, e' sostituita dalla tabella F annessa alla presente legge e vistata dal Ministro per la grazia e giustizia e dal Ministro per il tesoro.

Art 2.

Ai magistrati che, per effetto della modificazione o della riduzione dell'organico degli uffici indicati nelle tabelle A, B, C e, D annesse alla presente legge, risulteranno in soprannumero e dovranno essere trasferiti, entro il termine indicato nell'articolo seguente, ad altra sede giusta l'art. 2, comma quarto, del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e' attribuita l'intera indennita' di missione stabilita dalla legge 29 giugno 1951, n. 489, per il periodo di mesi sei a decorrere dalla data di assunzione del possesso.

Art 3.

La presente legge avra' completa attuazione entro 90 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 maggio 1956 GRONCHI SEGNI - MORO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO

Tabelle
TABELLA A

Tribunali ai quali sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di presidenti e di procuratori della Repubblica e magistrati di Corte d'appello in funzioni di consiglieri istruttori e di procuratori aggiunti della Repubblica.

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA B
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