Modifiche ed integrazioni alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2005, n. 166/05, in materia di incentivi alla interrompibilita' delle forniture di gas naturale, e disposizioni transitorie ed urgenti in materia di recesso nei contratti di fornitura di gas naturale. (Deliberazione n. 192/06).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 agosto 2006;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2006 (di seguito: decreto 4 agosto 2006);

la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 7 agosto 2001, n. 184/01 (di seguito: deliberazione n. 184/01) come modificata dalla deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: deliberazione n. 207/02);

la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05);

la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 2005, n. 297/05 (di seguito: deliberazione n. 297/05);

la deliberazione dell'Autorita' 21 gennaio 2006, n. 10/06;

la deliberazione dell'Autorita' 19 aprile 2006, n. 84/06;

la deliberazione dell'Autorita' 31 luglio 2006, n. 171/2006 (di seguito: deliberazione n. 171/06);

Considerato che:

con la deliberazione n. 166/05 l'Autorita' ha disposto la riduzione dei corrispettivi di capacita' CPu e CRr nei punti di riconsegna che alimentano i clienti finali con contratti di fornitura di gas naturale con clausola di interrompibilita' e impianti industriali con alimentazione dual fuel, individuati ai sensi della procedura di emergenza climatica;

l'art. 18, comma 18.6 della deliberazione n. 166/05 ha disposto che per l'anno termico 2005-2006, e comunque fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 10.4 della medesima deliberazione, l'impresa di trasporto applichi ai punti di riconsegna di cui al precedente alinea una riduzione dei corrispettivi CPu e CRr pari al 30 per cento dei medesimi corrispettivi;

con la deliberazione dell'Autorita' n. 297/05 e' stato istituito, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa), il fondo per la promozione dell'interrompibilita' del sistema gas, alimentato dalla quota percentuale addizionale dei corrispettivi di trasporto di cui al punto 1 della medesima deliberazione;

con la deliberazione n. 184/01, l'Autorita' ha adottato una direttiva concernente il riconoscimento ai clienti idonei della facolta' di recesso nei contratti di fornitura di gas naturale ed ha disposto che nei contratti di fornitura stipulati con i clienti idonei sia riconosciuta al cliente idoneo, salvo diverso ed espresso accordo tra le parti, la facolta' di recedere dal contratto con un preavviso non superiore a:

sei mesi, in caso di contratti di...

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