DECRETO 28 luglio 2005 - Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 28 luglio 2005 Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante

conversione fotovoltaica della fonte solare.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Premesso che l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita', stabilisce che il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta uno o piu' decreti con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare; Premesso che l'art. 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, stabilisce che per l'elettricita' prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare i criteri per l'incentivazione prevedono una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio; Visto l'art. 15 della legge 18 aprile 2005, n. 62, che delega il Governo ad attuare la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, e in particolare il comma 1, lettera f); Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e successive modificazioni e aggiornamenti; Visto l'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante disposizioni specifiche per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW; Visto l'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative; Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 6 agosto 1999, n. 126, di approvazione del libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili; Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 19 dicembre 2003, n. 123, di revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra (legge n. 120/2002); Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 6 dicembre 2000, n. 224/00, che disciplina le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW; Considerata l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, resa nella seduta del 14 luglio 2005; Ritenuto opportuno definire criteri e misure per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare mediante conversione fotovoltaica; Ritenuto opportuno definire tariffe incentivanti, valorizzando la disciplina dello scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 20 kW, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; Ritenuto opportuno definire tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti di potenza superiore a 20 kW e non superiore a 50 kW; Ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera f), della legge 18 aprile 2005, n. 62, introdurre meccanismi di gara per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare mediante conversione fotovoltaica, limitatamente agli impianti di potenza nominale superiore a 50 kW;

Emana il seguente decreto

Art. 1.

Finalita'

  1. Con il presente decreto sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, tenuto conto dell'art. 15, comma 1, lettera f), della

    aprile 2005, n. 62.

    Art. 2.

    Definizioni

  2. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni riportate all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, escluso il comma 15, nonche' le definizioni riportate all'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ed inoltre le seguenti

    1. impianto o sistema fotovoltaico e' un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso e' composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o piu' convertitori della corrente continua in corrente alternata e altri componenti minori; b) potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell'impianto fotovoltaico e' la potenza elettrica dell'impianto, determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come definite alla lettera d); c) energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico e' l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, resa disponibile alle utenze elettriche del soggetto responsabile e/o immessa nella rete elettrica; d) condizioni nominali sono le condizioni di temperatura e di irraggiamento solare, nelle quali sono rilevate le prestazioni dei moduli fotovoltaici, come definite nelle norme CEI EN 60904-1 di cui all'allegato 1; e) punto di connessione e' il punto della rete elettrica, di competenza del gestore di rete, nel quale l'impianto fotovoltaico viene collegato alla rete elettrica; f) data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico e' la data, comunicata dal soggetto responsabile, di cui alla lettera g), al gestore di rete e al soggetto attuatore, di cui alla lettera h), da cui decorre il riconoscimento delle tariffe incentivanti di cui all'art. 7, comma 7; g) soggetto responsabile e' il soggetto, avente i requisiti di cui all'art. 3, responsabile della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, e che ha diritto a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti di cui all'art. 7, comma 7; h) soggetto attuatore e' il soggetto di cui all'art. 9, comma 2; i) potenziamento e' l'intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno cinque anni, tale da consentire una produzione aggiuntiva dell'impianto medesimo, come definita alla lettera j); j) produzione aggiuntiva di un impianto e' l'aumento, ottenuto a seguito di un potenziamento ed espresso in kWh, dell'energia elettrica prodotta annualmente, di cui alla lettera c), rispetto alla produzione annua media prima dell'intervento, come definita alla lettera k); k) produzione annua media di un impianto e' la media aritmetica, espressa in kWh, dei valori dell'energia elettrica effettivamente prodotta, di cui alla lettera c), negli ultimi cinque anni solari, al netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive; l) rifacimento totale e' l'intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che comporta la sostituzione con componenti nuovi almeno di tutti i moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata.

    Art. 3.

    Requisiti dei soggetti che possono beneficiare dell'incentivazione

  3. Beneficiano dell'incentivazione alla produzione di energia elettrica, ottenuta dagli impianti di cui all'art. 5, le persone fisiche e giuridiche, ivi inclusi i soggetti pubblici e i condomini di edifici, responsabili dei medesimi impianti, progettati, realizzati ed eserciti in conformita' alle disposizioni del presente decreto, che presentano richiesta di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dai...

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