LEGGE REGIONALE 20 luglio 2011, n. 6 - Disciplina per l'attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15.

(Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 32 del 27 luglio 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto 1. La presente legge disciplina modalita' e criteri per l'attribuzione degli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa conferiti ai dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario regionale nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' art. 1 della legge n. 23 ottobre 1992, n. 421), nonche' dalle disposizioni della contrattazione collettiva.

  1. La presente legge reca altresi' ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale).

    Art. 2

    Esclusivita' del rapporto di lavoro 1. Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa conferiti ai dirigenti del ruolo sanitario del servizio sanitario regionale implicano il rapporto di lavoro esclusivo ai sensi dell' art. 15-quinquies, comma 5 del decreto-legislativo n. 502/1992.

  2. Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa del servizio sanitario regionale, nonche' la responsabilita' e la gestione dei programmi di cui all' art. 5, comma 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed universita', a norma dell' art. 6 della legge n. 30 novembre 1998, n. 419), conferiti a professori e ricercatori universitari, implicano un rapporto di lavoro esclusivo.

  3. Il dirigente titolare di uno degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, che opta per il rapporto di lavoro non esclusivo ai sensi dell' art. 15-quater, comma 4 del decreto legislativo n. 502/1992, decade automaticamente dall'incarico.

    Art. 3

    Indennita' 1. L'indennita' di esclusivita' del rapporto di lavoro prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale e della dirigenza sanitaria e' erogata unicamente al personale con rapporto di lavoro esclusivo.

    Art. 4

    Incarico di direzione di struttura complessa a dirigenti del ruolo sanitario 1. L'incarico di direzione di struttura complessa e' attribuito dal direttore generale dell'Azienda sanitaria competente, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell' art. 15-ter del decreto legislativo n.

    502/1992, alla dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale e alla dirigenza sanitaria in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale), nel limite del numero stabilito nell'atto aziendale e sulla base della preventiva autorizzazione della Giunta regionale di cui al comma 6.

  4. Il direttore generale, sentito il collegio di direzione, prima della nomina della commissione di cui all' art. 5, tenuto conto degli indirizzi della programmazione regionale e aziendale, nonche' dei programmi da realizzare, definisce le specificita' della struttura complessa oggetto di conferimento dell'incarico, sotto il profilo del governo clinico, tecnico-scientifico e manageriale e le comunica alla commissione al fine della individuazione dei candidati idonei.

  5. Il direttore generale, sulla base di una rosa di tre candidati risultati idonei ai sensi dell' art. 6, commi 5 e 6, provvede, con atto motivato, all'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa.

  6. Il rapporto di lavoro del direttore di struttura complessa con l'azienda sanitaria e' regolato da contratto di diritto privato che stabilisce anche la durata dell'incarico, comunque non inferiore a cinque anni e non superiore a sette anni. L'incarico puo' essere rinnovato, con atto motivato del direttore generale, per lo stesso periodo o per un periodo piu' breve.

  7. La durata dell'incarico puo' essere inferiore a cinque anni se coincide con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento a riposo dell'interessato.

  8. La copertura del posto di direttore di struttura complessa e' sottoposta a preventiva autorizzazione della Giunta regionale.

    L'autorizzazione tiene conto della coerenza della richiesta con la programmazione regionale e attuativa locale della rete dei servizi e delle attivita' sanitarie nonche' della strategicita' della struttura rispetto alla mission aziendale.

  9. La procedura per l'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa deve concludersi entro dodici mesi dalla data del provvedimento di autorizzazione di cui al comma 6.

  10. L'atto di conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa e il curriculum del dirigente a cui e' stato attribuito il relativo incarico sono pubblicati nel sito internet dell'Azienda sanitaria interessata al conferimento dell'incarico.

    Art. 5

    Commissione tecnica 1. La commissione tecnica di cui all' art. 15-ter, comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 e' nominata dal direttore generale ed e' composta dal direttore sanitario con funzioni di presidente e da due dirigenti dei ruoli del personale del servizio sanitario nazionale preposti ad una struttura complessa della disciplina oggetto di incarico, di cui uno individuato dal direttore generale e uno dal collegio di direzione mediante sorteggio ai sensi del comma 2.

  11. Ai fini del sorteggio per l'individuazione dei...

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