Regolamento recante la disciplina del termine e delle modalita' per le comunicazioni di disponibilita' agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi per la nomina a presidente, presidente di sezione e giudice delle commissioni tributarie provinciali e regionali, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 ...

DECRETO 2 giugno 1998, n. 231.

Regolamento recante la disciplina del termine e delle

modalita' per le comunicazioni di disponibilita' agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi per la nomina a presidente, presidente di sezione e giudice delle commissioni tributarie provinciali e regionali, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante norme sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria; Visto il proprio decreto 26 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1996, con il quale sono state insediate le commissioni tributarie di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1996, con il quale e' stato costituito, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 545 del 1992, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; Visto l'articolo 9, comma 5, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, che prevede che il Ministro delle finanze stabilisce con proprio decreto il termine e le modalita' per le comunicazioni di disponibilita' agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi per la nomina a presidente, presidente di sezione, vicepresidente di sezione e giudice delle commissioni tributarie provinciali e regionali; Visto l'articolo 24 del menzionato decreto legislativo n. 545 del 1992, concernente le attribuzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; Visto l'articolo 9, comma 2, del richiamato decreto legislativo n.

545 del 1992, che prevede che il consiglio di presidenza della giustizia tributaria procede alle deliberazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 9 sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni commissione tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5, per i posti da conferire, che abbiano comunicato la propria disponibilita' all'incarico e siano in possesso dei requisiti prescritti; Ritenuta l'esigenza di disciplinare in modo generale ed univoco il procedimento di cui all'articolo 9, comma 5, del piu' volte citato decreto legislativo n. 545 del 1992; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.

400; Udito il parere del consiglio di presidenza della giustizia tributaria espresso nella riunione del 13 gennaio 1998; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 marzo 1998; Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 3-2991/UCL dell'11 maggio 1998;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

  1. Il consiglio di presidenza della giustizia tributaria da' comunicazione ogni sei mesi, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, delle vacanze che si verificano in seno alle commissioni tributarie provinciali e regionali relativamente agli incarichi di presidente, presidente di sezione, vicepresidente di sezione e giudice.

    Art. 2.

  2. Coloro che aspirano a ricoprire gli incarichi di cui all'art. 1 presentano domanda al consiglio di presidenza della giustizia tributaria nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso, nella Gazzetta Ufficiale.

  3. Al fine della tempestivita' della presentazione della domanda fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio ricevente. Si considerano presentate tempestivamente anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al comma 1. In questo caso fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

  4. Nella domanda gli aspiranti indicano i propri dati anagrafici e il codice fiscale e dichiarano il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

  5. Gli aspiranti dichiarano, altresi', di non versare in alcuna delle cause di incompatibilita' di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992.

  6. Ove gli incarichi da conferire siano piu' di uno, gli aspiranti precisano per quali dei detti incarichi intendono concorrere, indicando il relativo ordine di preferenza.

    Art. 3.

  7. La domanda di cui all'articolo 2, comma 1, pena l'esclusione dagli elenchi, e' corredata dai documenti, in originale o in copia autenticata, attestanti l'appartenenza, in relazione a ciascun incarico richiesto, alle categorie elencate, negli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

  8. Alla domanda di cui al comma 1 sono allegati i documenti, in originale o in copia autenticata, comprovanti il possesso dei titoli di servizio, professionali, accademici e di carriera, di cui alla tabella E; il servizio prestato nelle commissioni tributarie di primo e di secondo grado e nella commissione tributaria centrale, di cui alla tabella F, entrambe allegate al medesimo decreto n. 545 del 1992, nonche' il servizio prestato nelle commissioni tributarie provinciali e regionali, valutabile, secondo i criteri indicati nell citata tabella F, in base al punteggio previsto per il servizio prestato, rispettivamente, nelle commissioni tributarie di primo e di secondo grado.

  9. In alternativa ai documenti di cui ai...

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