IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante norme sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria;
Visto il proprio decreto 26 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1996, con il quale sono state insediate le commissioni tributarie di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1996, con il quale e' stato costituito, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 545 del 1992, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
Visto l'articolo 9, comma 5, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, che prevede che il Ministro delle finanze stabilisce con proprio decreto il termine e le modalita' per le comunicazioni di disponibilita' agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi per la nomina a presidente, presidente di sezione, vicepresidente di sezione e giudice delle commissioni tributarie provinciali e regionali;
Visto l'articolo 24 del menzionato decreto legislativo n. 545 del 1992, concernente le attribuzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
Visto l'articolo 9, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 545 del 1992, che prevede che il consiglio di presidenza della giustizia tributaria procede alle deliberazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 9 sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni commissione tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5, per i posti da conferire, che abbiano comunicato la propria disponibilita' all'incarico e siano in possesso dei requisiti prescritti;
Ritenuta l'esigenza di disciplinare in modo generale ed univoco il procedimento di cui all'articolo 9, comma 5, del piu' volte citato decreto legislativo n. 545 del 1992;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del consiglio di presidenza della giustizia tributaria espresso nella riunione del 13 gennaio 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 marzo 1998;
Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 3-2991/UCL dell'11 maggio 1998; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1.
Il consiglio di presidenza della giustizia tributaria da' comunicazione ogni sei mesi, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, delle vacanze che si verificano in seno alle commissioni tributarie provinciali e regionali relativamente agli incarichi...