DECRETO 2 giugno 1998, n. 231 - Regolamento recante la disciplina del termine e delle modalita' per le comunicazioni di disponibilita' agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi per la nomina a presidente, presidente di sezione e giudice delle commissioni tributarie provinciali e regionali, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545

Coming into Force30 Luglio 1998
Published date15 Luglio 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/07/15/098G0279/CONSOLIDATED/20010728
Enactment Date02 Giugno 1998
Official Gazette PublicationGU n.163 del 15-07-1998
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante norme sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria;

Visto il proprio decreto 26 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1996, con il quale sono state insediate le commissioni tributarie di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1996, con il quale e' stato costituito, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 545 del 1992, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

Visto l'articolo 9, comma 5, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, che prevede che il Ministro delle finanze stabilisce con proprio decreto il termine e le modalita' per le comunicazioni di disponibilita' agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi per la nomina a presidente, presidente di sezione, vicepresidente di sezione e giudice delle commissioni tributarie provinciali e regionali;

Visto l'articolo 24 del menzionato decreto legislativo n. 545 del 1992, concernente le attribuzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

Visto l'articolo 9, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 545 del 1992, che prevede che il consiglio di presidenza della giustizia tributaria procede alle deliberazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 9 sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni commissione tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5, per i posti da conferire, che abbiano comunicato la propria disponibilita' all'incarico e siano in possesso dei requisiti prescritti;

Ritenuta l'esigenza di disciplinare in modo generale ed univoco il procedimento di cui all'articolo 9, comma 5, del piu' volte citato decreto legislativo n. 545 del 1992;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del consiglio di presidenza della giustizia tributaria espresso nella riunione del 13 gennaio 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 marzo 1998;

Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 3-2991/UCL dell'11 maggio 1998; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1.

  1. Il consiglio di presidenza della giustizia tributaria da' comunicazione ogni sei mesi, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, delle vacanze che si verificano in seno alle commissioni tributarie provinciali e regionali relativamente agli incarichi...

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