LEGGE 20 febbraio 2006, n. 46 - Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
-
L'articolo 593 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
Art. 593 (Casi di appello). - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna.
2. L'imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, se la nuova prova e' decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l'inammissibilita' dell'appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado.
3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali e' stata applicata la sola pena dell'ammenda
.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'ammini-strazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Art. 2.
-
All'articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole: «, quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula» sono soppresse.
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 443 del codice di
procedura penale come modificato dalla legge qui
pubblicata:
Art. 443 (Limiti all'appello). - L'imputato e il
pubblico ministero non possono proporre appello contro le
sentenze di proscioglimento.
2.
3. Il pubblico ministero non puo' proporre appello
contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di
sentenza che modifica il titolo del reato.
4. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste
dall'art. 599.
.
Art. 3.
-
All'articolo 405 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si e' pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini
.
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 405 del codice di
procedura penale come modificato dalla legge qui
pubblicata:
Art. 405 (Inizio dell'azione penale. Forme e termini).
- 1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere
l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando
l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V
del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.
1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle
indagini, formula richiesta di archiviazione quando la
Corte di cassazione si e' pronunciata in ordine alla
insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi
dell'art. 273, e non sono stati acquisiti, successivamente,
ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle
indagini.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 415-bis, il pubblico
ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi
dalla data in cui il nome della persona alla quale e'
attribuito il reato e' iscritto nel registro delle notizie
di reato. Il termine e' di un anno se si procede per taluno
dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a).
3. Se e' necessaria la querela, l'istanza o la
richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento
in cui queste pervengono al pubblico ministero.
4. Se e' necessaria l'autorizzazione a procedere, il
decorso del termine e' sospeso dal momento della richiesta
a quello in cui l'autorizzazione perviene al pubblico
ministero.
.
Art. 4.
-
L'articolo 428 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
Art. 428 (Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere). - 1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre ricorso per cassazione:
a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale;
b) l'imputato, salvo che con la...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA