LEGGE 20 febbraio 2006, n. 46 - Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

  1. L'articolo 593 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:

    Art. 593 (Casi di appello). - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna.

    2. L'imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, se la nuova prova e' decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l'inammissibilita' dell'appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado.

    3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali e' stata applicata la sola pena dell'ammenda

    .

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

    dall'ammini-strazione competente per materia, ai sensi

    dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle

    disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

    sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

    e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

    approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

    fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

    modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli

    atti legislativi qui trascritti.

    Art. 2.

  2. All'articolo 443 del codice di procedura penale, al comma 1, le parole: «, quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula» sono soppresse.

    Nota all'art. 2:

    - Si riporta il testo dell'art. 443 del codice di

    procedura penale come modificato dalla legge qui

    pubblicata:

    Art. 443 (Limiti all'appello). - L'imputato e il

    pubblico ministero non possono proporre appello contro le

    sentenze di proscioglimento.

    2.

    3. Il pubblico ministero non puo' proporre appello

    contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di

    sentenza che modifica il titolo del reato.

    4. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste

    dall'art. 599.

    .

    Art. 3.

  3. All'articolo 405 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

    1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si e' pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini

    .

    Nota all'art. 3:

    - Si riporta il testo dell'art. 405 del codice di

    procedura penale come modificato dalla legge qui

    pubblicata:

    Art. 405 (Inizio dell'azione penale. Forme e termini).

    - 1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere

    l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando

    l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V

    del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.

    1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle

    indagini, formula richiesta di archiviazione quando la

    Corte di cassazione si e' pronunciata in ordine alla

    insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi

    dell'art. 273, e non sono stati acquisiti, successivamente,

    ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle

    indagini.

    2. Salvo quanto previsto dall'art. 415-bis, il pubblico

    ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi

    dalla data in cui il nome della persona alla quale e'

    attribuito il reato e' iscritto nel registro delle notizie

    di reato. Il termine e' di un anno se si procede per taluno

    dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a).

    3. Se e' necessaria la querela, l'istanza o la

    richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento

    in cui queste pervengono al pubblico ministero.

    4. Se e' necessaria l'autorizzazione a procedere, il

    decorso del termine e' sospeso dal momento della richiesta

    a quello in cui l'autorizzazione perviene al pubblico

    ministero.

    .

    Art. 4.

  4. L'articolo 428 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:

    Art. 428 (Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere). - 1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre ricorso per cassazione:

    a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale;

    b) l'imputato, salvo che con la...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT