In tema di scarico di rifiuti liquidi

AutoreStefano Maglia e Maurizio Santoloci
Pagine728-730

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Sono più d'uno gli aspetti su cui ci costringe a soffermarci la sentenza che si annota.

In primo luogo è da notare che la terza sezione penale della Cassazione in questa recentissima pronuncia giunge infatti ad affermare, seppur incidentalmente, che anche dopo l'entrata in vigore del D.L.G. 22/97, per effetto della norma transitoria di cui all'art. 57, c. 1, del medesimo decreto (che equipara i rifiuti tossici e nocivi della normativa precedente con i rifiuti pericolosi della normativa vigente) restano sempre esclusi dalla disciplina sulla tutela delle acque i rifiuti pericolosi.

Ciò, ad una superficiale lettura, costituirebbe un insidioso revirement del principio ormai ritenuto pressocchè assodato che i rifiuti pericolosi sono soltanto quelli contenuti nell'elenco di cui all'allegato D del decreto Ronchi. Già due anni fa la medesima sezione del Supremo Collegio si era espressa in tal senso cassando una pronuncia della Corte di appello di Torino, e tale impostazione è stata da poco confermata nella sua sostanza da un'altra sentenza della Cassazione (sez. III, 18 dicembre 1998, n. 2866, Agustoni), per cui fermo restando che in tanto un rifiuto è da considerare pericoloso in quanto sia previsto come tale dagli allegati al D.L.vo n. 22/1997, occorre in concreto verificare la portata del D.M. 5 febbraio 1998, il quale, essendo un atto amministrativo a carattere generale, potrebbe essere disapplicato dal giudice ordinario se ritenuto non conforme alla legge, ovvero rimesso alla Corte di Giustizia della C.E. se in contrasto con le direttive comunitarie. Il relativo confronto permette di acclarare che nessun contrasto esiste tra direttive, legge formale e decreto ministeriale.

Analizzando però un po' più attentamente il principio come enunciato nella sentenza n. 2358/99, notiamo peraltro lo stretto collegamento con quanto prevede il primo comma dell'art. 57 del decreto Ronchi, per cui "le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del presente decreto. A tal fine ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi".

Ciò significa che in realtà e concretamente l'elenco di cui all'allegato D del D.L.G. 22/97 è ancora da ritenere tassativo, per cui "pericolosi" sono solo i rifiuti in esso contenuti, tranne il solo caso in cui ci si riferisca alle norme...

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