Imputazione coatta per reati diversi da quelli indicati nella richiesta di archiviazione: abnormità dell'atto e legittimazione dell'indagato a ricorrere per cassazione

AutoreSonia Sciarra
Pagine20-21
1070
giur
12/2018 Rivista penale
CONTRASTI
atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di (omissis) aff‌inché provveda, comunque, all’iscrizione
della notizia di reato indicata dal giudice nel registro di
cui all’art. 335 c.p.p.
A diverse conclusioni occorre pervenire in riferimen-
to all’ordinanza in esame nella parte in cui l’imputazione
coatta è stata disposta per il delitto di cui all’art. 393 c.p.,
giacché al riguardo non ricorre l’ipotesi di nuova conte-
stazione di reato rispetto alla quale manchi l’iniziativa
del pubblico ministero, bensì quella di una diversa quali-
f‌icazione della condotta per la quale il pubblico ministero
aveva comunque promosso l’azione penale, di guisa che il
giudizio espresso risulterebbe coerente con la disciplina
procedimentale vigente e rispettosa del riparto di pote-
ri (sez. l, n. 47919 del 29 settembre 2016, Guarnieri, Rv.
268138; sez. II, n. 31912 del 7 luglio 2015, Giovinazzo, Rv.
264509; sez. V, n. 24030 del 4 giugno 2015, Richetto; sez. VI,
n. 34284 del 22 giugno 2011, Polese, Rv. 250836). (Omissis)
IMPUTAZIONE COATTA
PER REATI DIVERSI DA QUELLI
INDICATI NELLA RICHIESTA
DI ARCHIVIAZIONE:
ABNORMITÀ DELL’ATTO
E LEGITTIMAZIONE
DELL’INDAGATO A RICORRERE
PER CASSAZIONE
di Sonia Sciarra
In data 24 settembre 2018 sono state depositate le mo-
tivazioni della pronuncia resa il 22 marzo dalla Cassazione
Penale, chiamata sul punto a pronunciarsi nella più auto-
revole formazione circa il quesito inerente l’ammissibilità
del ricorso per Cassazione proposto dall’indagato avverso
il provvedimento del giudice per le indagini preliminari
che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ordini,
ai sensi dell’art. 409 c.p.p., comma 5, al pubblico ministero
di formulare l’imputazione per un reato diverso da quello
oggetto della richiesta stessa.
Come sostenuto da una cospicua giurisprudenza in ma-
teria, l’atto del giudice per le indagini preliminari di impu-
tazione coatta per fatti diversi da quelli indicati nella richie-
sta di archiviazione è da considerarsi certamente abnorme.
Ciò che risultava dibattuto era, tuttavia, la legittimità della
persona sottoposta alle indagini ad esperire il relativo mez-
zo di impugnazione, vale a dire il ricorso per Cassazione.
Anzitutto, giova una breve ricostruzione del caso di
specie.
All’esito delle indagini preliminari, il pubblico mini-
stero richiedeva il provvedimento di archiviazione nei
confronti del M.G., indagato per il reato di tentata concus-
sione. Di contro, il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di (omissis), ricostruiva la vicenda, procedendo
ad una differente riqualif‌icazione del fatto anche alla luce
di condotte non considerate dal pubblico ministero nella
richiesta di archiviazione. Per tali motivi rigettava la pre-
detta richiesta, disponendo, a norma dell’art. 409, comma
5 c.p.p., che la pubblica accusa elevasse l’imputazione nei
confronti del M.G. per i diversi reati di esercizio arbitrario
delle proprie ragioni e di violenza privata.
Avverso tale provvedimento la persona indagata pre-
sentava ricorso per Cassazione, adducendo l’illegittimità
per violazione dell’art. 409 c.p.p., artt. 111 e 112 Cost, sul
rilievo che il provvedimento impugnato integrasse un’ipo-
tesi di atto abnorme, poiché imponeva al pubblico mini-
stero il compimento di un atto non previsto dall’ordina-
mento processuale.
Il ricorso veniva assegnato alla VI Sezione della Corte
la quale, alla luce del contrasto interpretativo in materia,
rimetteva la decisione alle Sezioni Unite.
Come anticipato, nessun dubbio di sorta coinvolgeva il
giudice di legittimità circa la qualif‌icazione dell’atto del
giudice per le indagini preliminari quale atto abnorme.
L’atto abnorme rappresenta una creazione giurispru-
denziale, che comporta l’invalidità degli atti colpiti da
anomalie talmente gravi da renderli eccentrici rispetto
all’intero sistema del codice. Si tratta di provvedimenti
che risultano estranei all’intero contesto ordinamentale,
a causa della loro singolarità e stranezza del contenuto –
abnormità strutturale – o nel caso di potere che si esplica
al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di
là di ogni ragionevole limite - abnormità funzionale.
Il mezzo di impugnazione ritenuto dalla giurispruden-
za idoneo ai f‌ini della rimozione del provvedimento abnor-
me consiste nel ricorso per Cassazione.
Con particolare riferimento all’atto de qua, la medesi-
ma Corte si era già pronunciata (1) circa l’abnormità del
provvedimento mediante il quale il giudice per le indagini
preliminari ordina al pubblico ministero l’imputazione co-
atta per fatti diversi da quelli per i quali sia stata richiesta
l’archiviazione. Difatti, procedendo in tal senso, il giudice
f‌inirebbe per espropriare la pubblica accusa dell’esercizio
dell’azione penale, al di fuori delle ipotesi nelle quali la leg-
ge espressamente glielo consente. Al contempo, l’indagato
risulta privato di tutte le garanzie operanti nella fase delle
indagini preliminari, atteso che, nel caso dell’imputazione
coatta de qua, non è neppure normativamente prevista la
notif‌ica dell’avviso di conclusione delle indagini ai sensi
dell’art. 415 bis c.p.p., con le garanzie ad esso connesse.

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