DECRETO 5 agosto 2008 - Imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotta Albenga-Roma Fiumicino e viceversa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, concernente disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della Comunita' alle rotte intracomunitarie ed in particolare l'art. 4;

Visto l'art. 36 della legge del 17 maggio 1999, n. 144, che assegna al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la competenza di disporre con proprio decreto, in conformita' alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/1992, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativi agli scali nello stesso contemplati;

Visto l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha esteso le disposizioni emanate dall'art. 36 della legge n. 144 sopra citata anche ad altri aeroporti tra cui quello di Cuneo;

Vista la delega conferita con nota n. M TRA/UDCM/GAB - AC n. 0001788 del 31 gennaio 2008 dal Ministro dei trasporti illo tempore al Presidente della regione Liguria, ai sensi del comma 2 dell'art. 36 della legge n. 144 del 17 maggio 1999, ad indire e presiedere la Conferenza di servizi, al fine di determinare il contenuto degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Albenga;

Viste le risultanze della Conferenza di servizi che si e' tenuta il 2 aprile 2008;

Vista la nota n. 8582 del 25 luglio 2008 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la quale viene comunicata alla Commissione europea l'intenzione del Governo italiano di imporre gli oneri di servizio pubblico sulla rotta Albenga-Roma Fiumicino e viceversa;

Vista la nota informativa n. 3430 dell'11 luglio 2008 con la quale, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento CEE n. 2408/1992, viene comunicato al vettore aereo Air One che e' stata avviata la procedura per l'imposizione degli oneri di servizio pubblico;

Vista la nota informativa n. 3431 dell'11 luglio 2008 con la quale si invitano IBAR e Assaereo a divulgare presso i propri associati i contenuti dell'imposizione;

Considerato che, al fine di evitare pregiudizi alla continuita' dei servizi di trasporto aereo sulla rotta Albenga- Roma e viceversa, la data dalla quale gli oneri di servizio pubblico divengono obbligatori deve essere subordinato all'accertamento dell'eventuale espletamento della gara di appalto di cui all'art. 4, paragrafo1, lettera d) del Regolamento n. 2408/1992 CEE;

Considerato altresi', che tale accertamento e' condizionato alla facolta' dei vettori di pronunciarsi in ordine alla accettazione dei medesimi oneri e che, pertanto, occorre rinviare la determinazione della predetta data ad un provvedimento successivo;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di assicurare l'effettuazione di un collegamento aereo adeguato regolare e continuativo, il servizio...

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