Disposizioni urgenti per l'importazione di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato. (Deliberazione n. 85/04).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione dell'11 giugno 2004, Visti

la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999); il decreto del Ministro delle attivita' produttive 17 dicembre 2003, recante modalita' e condizioni per le importazioni di energia elettrica per l'anno 2004 (di seguito: decreto ministeriale 17 dicembre 2003); il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, recante disposizioni in materia di assunzione della titolarita' della funzione di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della societa' Acquirente unico ai sensi dell'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e direttive alla medesima societa' (di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre 2003); l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 18 dicembre 2003, n. 157/03, recante Agreement between Autorita' per l'energia elettrica e il gas and Commission de regulation de l'energie on transfer capacity allocation over the grid interconnecting Italy with France for the year 2004 (di seguito: accordo tra Autorita); l'allegato B alla deliberazione dell'Autorita' 18 dicembre 2003, n. 157/03 (di seguito: deliberazione n. 157/03); l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato); Considerato che

l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, prevede che le modalita' e le condizioni per l'assegnazione della capacita' di trasporto per l'importazione di energia elettrica siano definite tenendo conto di un'equa ripartizione della capacita' di trasporto complessiva tra mercato vincolato e mercato libero; l'art. 9, comma 9.1, della deliberazione n. 157/03, prevede che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2003, la quota di capacita' di trasporto su base annuale per l'importazione strettamente necessaria all'esecuzione dei contratti pluriennali sulla frontiera elettrica con lo Stato confinante in cui ha sede la parte estera titolare del singolo contratto pluriennale sia riservata alla parte italiana titolare dei medesimi o al soggetto acquirente dell'energia elettrica sottesa a detti contratti, qualora l'energia elettrica cosi' importata sia destinata ai clienti del mercato vincolato; l'art. 5 della medesima deliberazione n. 157/03, prevede che per l'importazione di energia elettrica, la capacita' di trasporto assegnabile su base settimanale e giornaliera sia determinata, includendo in detta determinazione, anche la capacita' di trasporto che si rende disponibile con continuita' su base giornaliera o settimanale per effetto di...

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