Modifiche ed integrazioni al regolamento delle attivita' di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas, di cui alla deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04, per gli impianti di utenza nuovi. (Deliberazione n. 87/06).

L'AUTORITA'

PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 aprile 2006;

Visti:

la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;

la legge 5 marzo 1990, n. 46 (di seguito: legge n. 46/1990);

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 18 marzo 2004, n. 40/04, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 40/04);

la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 168/04 (di seguito: deliberazione n. 168/04);

la deliberazione dell'Autorita' 20 settembre 2005, n. 192/05 (di seguito: deliberazione n. 192/05);

la deliberazione dell'Autorita' 27 febbraio 2006, n. 42/06 (di seguito: deliberazione n. 42/06);

il documento per la consultazione 1° marzo 2006 «Modifiche al regolamento delle attivita' di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas nuovi (deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04)» (di seguito: documento per la consultazione);

Considerato che:

con la deliberazione n. 40/04 l'Autorita' ha emanato il regolamento delle attivita' di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas (di seguito: regolamento);

al fine di garantire un graduale impatto degli effetti derivanti dall'adozione del regolamento, la deliberazione n. 40/04 ne ha previsto l'attuazione fissando l'avvio degli accertamenti per gli impianti di utenza nuovi, a partire dal 1° ottobre 2004, con possibilita' di differimento al 1° luglio 2005;

per superare i disagi segnalati da clienti finali nell'attivazione della fornitura di gas, resi ancor piu' gravi dall'imminente inizio della stagione invernale, e per tenere conto delle segnalazioni delle associazioni di categoria dei distributori e dei venditori di gas nonche' delle associazioni di categoria degli installatori, l'Autorita' ha provveduto con la deliberazione n. 192/05:

ad emanare d'urgenza disposizioni transitorie, valide fino al 30 settembre 2006, che consentissero l'attivazione della fornitura di gas ai clienti finali anche in attesa dell'effettuazione dell'accertamento documentale;

ad avviare un'istruttoria conoscitiva volta ad accertare l'adeguatezza dei comportamenti messi in atto dai distributori e dai venditori di gas per l'attuazione della deliberazione n. 40/04;

ad istituire un gruppo di lavoro finalizzato ad individuare eventuali semplificazioni al regolamento che ne facilitassero l'attuazione;

il resoconto in esito all'istruttoria conoscitiva di cui sopra, approvato e pubblicato con la deliberazione n. 42/06, ha evidenziato risultati di tutto rilievo per il primo anno termico di attuazione della deliberazione n. 40/04 ed in particolare come piu' di 77.000 impianti di utenza a gas nuovi siano stati attivati a seguito di accertamento documentale con esito positivo;

al gruppo di lavoro, avviato in data 3 novembre 2005, hanno partecipato il Ministero delle attivita' produttive, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, il Comitato italiano gas, le associazioni dei distributori e dei venditori di gas, le associazioni degli installatori, gli ordini ed i collegi professionali;

l'attivita' del gruppo di lavoro ha evidenziato l'opportunita' che le eventuali modifiche alla deliberazione n. 40/04 fossero comunque adottate a seguito di un'ampia consultazione di tutti i soggetti interessati;

l'Autorita' ha pertanto emanato in data 1° marzo 2006, tenuto conto anche degli esiti dell'attivita' del gruppo di lavoro, il documento per la consultazione che propone modifiche al regolamento delle attivita' di accertamento della sicurezza limitatamente agli impianti di utenza a gas nuovi;

le osservazioni inviate in merito al documento per la consultazione hanno evidenziato un ampio consenso sulle proposte di:

rafforzare il ruolo dei comuni sia mediante un'informazione tempestiva ai comuni stessi dei casi nei quali l'accertamento documentale sia stato impedito per mancato invio della documentazione completa sia mediante il riconoscimento ai comuni di un contributo per ogni verifica diretta su impianti di utenza con accertamento impedito;

una migliore definizione del ruolo dell'accertatore mediante la predisposizione da parte del Comitato italiano gas (di seguito: Cig) di linee guida alle quali debbano attenersi gli accertatori incaricati dai distributori per le attivita' di accertamento previste dalla deliberazione n. 40/04;

una semplificazione degli allegati alla deliberazione n. 40/04 mediante l'adozione di un unico allegato da sottoscrivere da parte del cliente finale e di un unico allegato da sottoscrivere da parte dell'installatore;

prevedere la negazione della fornitura di gas nel solo caso di esito negativo dell'accertamento documentale e la sospensione della fornitura di gas nel solo caso in cui l'installatore comunichi al distributore l'esito negativo delle prove di sicurezza e funzionalita' delle apparecchiature installate;

le associazioni dei distributori e dei venditori di gas hanno richiesto di:

elevare l'importo riconosciuto alle imprese di distribuzione nel caso di accertamento impedito, dato che l'importo proposto risulta inadeguato per la copertura dei costi conseguenti all'attuazione delle proposte indicate nel documento di consultazione;

disincentivare i casi di accertamento impedito mediante:

  1. l'innalzamento degli importi addebitati al cliente finale rispetto a quelli previsti in caso di effettuazione dell'accertamento;

  2. l'aumento del contributo riconosciuto al comune nel caso di verifica diretta su un impianto di utenza con accertamento impedito;

  3. l'indicazione esplicita nella comunicazione ai clienti finali che richiedano l'attivazione della fornitura del fatto che, in caso di accertamento impedito, oltre all'importo previsto per l'effettuazione dell'accertamento verra' loro addebitato il costo della verifica diretta da parte del comune;

    prevedere che il tempo per l'attivazione della fornitura di gas decorra per il distributore, anziche' dalla data di ricevimento della richiesta dell'attivazione della fornitura di gas da parte di un venditore, dalla data di ricevimento della documentazione minima per l'individuazione del cliente finale e dell'installatore interessati, intendendosi per tale documentazione minima l'allegato A, o C, e l'allegato B, o D, stante il fatto che il distributore deve comunque attendere che gli pervenga tale documentazione per avviare la pratica di attivazione della fornitura di gas;

    prevedere che la richiesta di attivazione della fornitura venga annullata da parte del distributore qualora, dopo un congruo periodo di tempo, non sia pervenuta a quest'ultimo almeno la documentazione minima di cui sopra, ai fine di ridurre l'elevato numero di pratiche in sospeso data anche la possibilita' che piu' venditori richiedano l'attivazione della fornitura di gas per uno stesso cliente finale;

    alcune associazioni dei distributori e dei venditori di gas hanno segnalato:

    la loro contrarieta' alla previsione di accertamenti impediti, che non fossero limitati ad una fase transitoria, stante il rischio che tale modalita' di accertamento possa diventare la prassi usuale, in contrasto con le finalita' della deliberazione n. 40/04, vanificando in tal modo gli sforzi messi in atto dalle imprese per dare piena attuazione al regolamento;

    la necessita' di prevedere tempi piu' lunghi di quelli proposti nel documento per la consultazione per l'attuazione delle modifiche, prevedendone l'implementazione non prima del 1° aprile 2007 al fine di assicurare alle imprese tempi adeguati per le necessarie modifiche sia di tipo organizzativo che informatico;

    un'associazione dei distributori e dei venditori di gas ha condiviso:

    la proposta dell'Autorita' di prevedere accertamenti impediti, se pure come modalita' residuale e non limitata ad una fase transitoria, stante il fatto che difficilmente tutti i clienti finali saranno in grado di produrre nei tempi previsti dalla deliberazione n. 40/04 la documentazione completa, con il conseguente rischio per alcuni clienti finali della mancata attivazione della fornitura di gas per mera incompletezza della documentazione inviata;

    l'attuazione delle modifiche a far data dal 1° ottobre 2006, ritenendo congruo il tempo concesso, ma richiedendo una precisa regolazione per le pratiche pregresse per le quali fosse gia' avvenuta l'attivazione della fornitura di gas e non fosse ancora pervenuta la documentazione completa;

    alcune associazioni degli installatori hanno condiviso le proposte di semplificazione alla deliberazione n. 40/04 ed in particolare degli allegati alla stessa deliberazione, evidenziando la necessita' di evitare qualsiasi personalizzazione da parte di distributori e venditori di gas del modulo da sottoscrivere da parte dell'installatore al fine di assicurarne la facile reperibilita', anche tramite il sito internet dell'Autorita';

    un'associazione dei consumatori ha evidenziato la necessita' di evitare, con le modifiche alla deliberazione n. 40/04, un rimbalzo di responsabilita' tra i vari soggetti coinvolti ed il rigore solo formale nell'attuazione del regolamento per contrastare la diffusa disapplicazione della legge n. 46/1990;

    sono necessari ulteriori approfondimenti sulle disposizioni riguardanti l'accertamento della sicurezza degli impianti di utenza in servizio, per le quali non si puo' comunque prevedere l'entrata in vigore prima della pubblicazione da parte dell'Uni dalla norma tecnica che definisce le modalita' di verifica su impianti di utenza in servizio dei criteri essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumita';

    Ritenuto che:

    risulti confermata la validita' dell'impianto della deliberazione n. 40/04, stanti i significativi risultati ottenuti nel primo anno termico di attuazione di tale provvedimento come anche evidenziato dal resoconto in esito all'istruttoria conoscitiva, approvato e pubblicato con la deliberazione n. 42/06;

    l'attivazione della fornitura di gas ad impianti di utenza nuovi...

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