DECRETO 12 febbraio 2003 - Impegno di Euro 27.109.243,55 ed erogazione di Euro 22.515.621,23 a favore delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano - Interventi in materia di parcheggi

IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1978, n. 281, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo; Visto l'art. 3, comma 1, della legge n. 158/1990, con il quale, viene stabilito che, a decorrere dall'anno 1991, il sopracitato fondo e' costituito da una quota fissa, pari a quella assegnata per l'esercizio 1990, e da una quota variabile determinata con la legge finanziaria comprendente gli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore; Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122, recante norme in materia di parcheggi in particolare gli articoli 3 e 6 che disciplinano gli interventi, rispettivamente, per le generalita' dei comuni e quelli ad alta tensione di traffico; Visto l'art. 12, comma 1, della legge n. 537/1993 - recante interventi correttivi di finanza pubblica - il quale stabilisce, fra l'altro, che gli interventi in materia di parcheggi, ex lege 24 marzo 1989, n. 122, s'intendono di competenza regionale ed i relativi finanziamenti confluiscono, dal 1 gennaio 1994, previa riduzione del 15 per cento, nella richiamata quota variabile, di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 158/1990; Visto, inoltre, l'art. 12, comma 3, della legge n. 537/1993, con il quale viene stabilito che la conferenza Stato regione indica i criteri di riparto degli stanziamenti confluiti nel fondo regionale di sviluppo; Vista la legge di bilancio n. 290 del 27 dicembre 2002, per il 2003; Visti i criteri direttivi della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano emanati nella seduta del 24 novembre 1994, in particolare le allegate tabelle 1) e 3), rispettivamente, relative alle quote da devolvere per le finalita' di cui agli articoli 3 e 6 dell'ex lege n.

122/1989; Visto, in particolare, il punto 5) dei sopracitati criteri direttivi il quale stabilisce che le delibere di approvazione dei programmi regionali costituiscono titolo necessario per il trasferimento delle somme da ammettere a contributo entro il residuo limite di stanziamento di competenza; Visto l'art. 3, comma 1, della legge n. 549/1995 - recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica - il quale stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 1996 cessano i finanziamenti in favore delle regioni a statuto ordinario, previsti dalle disposizioni di cui alla tabella B, allegata alla legge, fra i quali quelli previsti...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT