COMUNICATO - Articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull''immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Programmi di assistenza e di integrazione sociale. (Avviso n. 10 del 10 febbraio 2009).

Il Ministro per le pari opportunita' emana il seguente avviso per la presentazione dei progetti: 1. Premessa

Con il presente avviso si intende dare attuazione ai programmi di assistenza ed integrazione sociale previsti dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato con decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con legge 26 febbraio 2007, n. 17, e dagli articoli 25 e 26 del regolamento di attuazione del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e definiti dall'art. 2, comma 3, del decreto interministeriale del 23 novembre 1999.

La Commissione interministeriale prevista dall'art. 25, comma 2, del regolamento di attuazione del testo unico predetto, ridenominata «Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento» a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 102, valutera' i progetti presentati sulla base dei criteri e delle modalita' previsti dal decreto interministeriale del 23 novembre 1999, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 - serie generale - del 13 dicembre 1999. 2. Obiettivi

Costituiscono oggetto del presente avviso i progetti rivolti specificamente ad assicurare un percorso di assistenza e integrazione sociale, ivi compresa l'attivita' per ottenere lo speciale permesso di soggiorno di cui all'art. 18 del testo unico sopra citato, alle vittime che intendano sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico di persone a scopo di sfruttamento.

In particolare i progetti dovranno prevedere, come minimo, le seguenti fasi:

Attivita' pro-attive e attivita' di primo contatto volte all'emersione delle persone trafficate a scopo di sfruttamento (unita' di strada, sportello, altri servizi a bassa soglia);

Accoglienza abitativa;

Protezione (assistenza sanitaria, psicologica, legale e consulenze varie);

Attivita' mirate all'ottenimento del permesso di soggiorno ex art. 18;

Formazione (alfabetizzazione linguistica, informatica, ecc. e corsi di formazione professionale;

Attivita' mirate all'inserimento socio-lavorativo (borse lavoro, tirocini lavorativi, ecc.).

I progetti possono essere presentati da Regioni, Enti locali, o da soggetti privati convenzionati con tali enti ed iscritti, alla data di presentazione della domanda dei progetti stessi, nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a favore di stranieri immigrati di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b) del regolamento di attuazione del testo unico gia' menzionato, secondo le disposizioni che verranno di seguito indicate. 3. Risorse programmate

L'ammontare delle risorse destinate ai progetti di cui al presente avviso e' di € 4.600.000,00 a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunita', ai sensi dell'art. 18, comma 7, del testo unico indicato e dell'art. 25, comma 1, del regolamento di attuazione del testo unico gia' menzionato.

Le iniziative saranno finanziate come segue:

Nella misura del 70% del totale della spesa a valere sulle risorse statali;

Nella misura del 30% del totale della spesa a valere sulle risorse della regione o dell'Ente locale.

Si precisa che la quota del 30% a carico della regione o dell'Ente locale puo' essere corrisposta in denaro e/o in valorizzazione di: personale, beni, mezzi e attrezzature. Queste ultime voci dovranno essere, in ogni caso, quantificate nel preventivo economico (Allegato 3).

Al fine di assicurare una equa distribuzione delle risorse su tutto il territorio nazionale nessun progetto potra' essere finanziato con risorse statali per un importo superiore ai seguenti massimali:

€. 460.000 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti;

€. 350.000 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente dai 2.000.000 ai 3.000.000 di abitanti;

€. 230.000 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente da 1.000.000 ai 2.000.000 abitanti;

€. 115.000 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente inferiore a 1.000.000.

A tal fine faranno fede i dati Istat relativi all'anno 2008, consultabili sul sito http://demo.istat.it.

Si precisa che tali massimali sono riferiti alla quota finanziabile dallo Stato (70%) che non potranno essere, in ogni caso, superati. 4. Destinatari

Sono destinatari dei progetti, ai sensi dell'art. 18, decreto...

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