Il problema

AutoreFrancesco Alicino
Pagine185-217
CAPITOLO QUARTO
B) GLI ATEISMI MILITANTI
S I
Il problema
S: 1. Eguale libertà religiosa, sistema pattizio e ateismo. – 2. La
tematica ateistica nel diritto sovrastatale europeo. – 3. L’emersione della
tematica ateistica nell’ordinamento italiano. – 4. Costituzione, ateismo
e disegno pattizio. Le tappe di un’evoluzione. – 4.1. Le aggettivazioni
dell’ateismo. – 4.2. L’ateismo come côté negativo della libertà religiosa.
– 4.3. Le espressioni dell’ateismo e la caduta del carattere confessionista
dello Stato. – 5. Le identità collettive dell’ateismo in Italia. – 6. La
“religione ateistica”. – 7. L’ateismo e il ragionevole risvolto della
libertà religiosa.
1. Eguale libertà religiosa, sistema pattizio e ateismo
In Italia la disciplina costituzionale garantisce tutela dell’eguale
libertà che, implicando il diritto alla differenza e il rispetto del plu-
ralismo confessionale, si afferma come uno dei pilastri portanti del
principio supremo di laicità1. L’eguale libertà delle religioni è una ne-
cessaria precondizione della laicità dello Stato che, contenendo l’in-
vasività delle rendite di posizione, assicura ai membri delle minoranze
(culturali, religiose e linguistiche) prerogative uguali a quelle delle
confessioni maggiori. In base alla parità dei diritti delle minoranze,
presupposto ineludibile delle democrazie costituzionali, la libertà del
1 Come afferma la Corte costituzionale nella celebre sent. 12 aprile 1989, n.
203.
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singolo non è in tal modo valicata solo perché «i più, la società», sono
di parere contrario2. La reciproca eguaglianza di trattamento nel go-
dimento della libertà religiosa deve in altre parole essere tutelata dai
poteri pubblici afnché, nel libero e religiosamente equidistante (che
non signica indifferente) mercato delle idee, ogni comunità possa
proporre argomenti e, di conseguenza, rivendicare la propria identità
collettiva. Che, peraltro, può essere salvaguardata mediante il ricorso
allo strumento della legislazione di derivazione bilaterale (ex artt. 7
e 8 Cost.) la quale, come si notava in precedenza, è potenzialmente
capace di assurgere a fonte del pluralismo cultural-religioso, garan-
tendo al contempo la specicità, l’indipendenza e l’autonomia delle
singole confessioni interessate; e senza per questo inciare i «diritti
civili e il principio solidaristico cui ogni cittadino è tenuto»3.
Va tuttavia precisato che l’utilizzo delle discipline negoziate in
funzione antidiscriminatoria può determinare una sottovalutazione
della loro “causa” principale4 che non è, almeno non direttamente,
quella di eliminare le irragionevoli discriminazioni, ma di risolvere i
conitti di lealtà fra la civitas, necessariamente aconfessionale, e la
communio delium5, i gruppi religiosi: conitti generati dalla distin-
zione degli ordini civile e confessionale che, a sua volta, si afferma
come una logica conseguenza del principio di laicità. Ne deriva la
richiesta da parte delle religioni di tutelare le proprie soggettività
identitarie, in modo da non (con)fonderle nell’ordinamento generale
dello Stato6. Laddove queste preoccupazioni non sorgano – vuoi per-
2 Come rilevò già nel 1950 P. B, Ancora sui riessi costituzionali in
tema di educazione della prole, in Il Foro padano, 1950, p. 110.
3 Così Cass., Sez. Un. civ., sent. 28 giugno 2013, n. 16305, su cui N. C-
, Ateismo de combat e intesa con lo Stato, in corso di pubblicazione su Il
Diritto ecclesiastico, 2013; J. P C, Accesso alle intese e pluralismo
religioso: convergenze apicali di giurisprudenza sulla “uguale libertà” di avviare
trattative ex art. 8 Cost., terzo comma, in Rivista telematica (www.statoechiese.
it), 2013, n. 26.
4 L. F, Principia juris. Teoria del diritto e della democrazia, Roma-
Bari, Laterza, vol. 1, 2007, pp. 264 ss.
5 Nella quale, per restare alla concezione cristiana, i credenti «vivono nel mon-
do, ma non sono del mondo»; Lettera a Diogneto, a cura di G. Carraro, E. D’ago-
stino, Fontanella di Sotto il Monte (BG), Servitium, 2007, p. 83. Sul punto si veda
anche J. E, Introduction, in The Multiple Self, a cura di J. Elster, Cambridge,
Cambridge University Press, 1987, p. 9; R. C, La Chiesa e la laicità, in
Rivista telematica (www. statoechiese. it.), maggio 2010, pp. 10-11 del Paper.
6 F. M, voce Pluralità degli ordinamenti, in Enc. dir., Roma, 1985,
XXXIV, pp. 49 e 52.
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)    187
ché i gruppi religiosi non rivendicano un ordine proprio, vuoi perché
lo Stato non riconosce alle norme confessionali alcun rilievo –, un
problema di discipline negoziate neppure si pone7.
Tale precisazione è oltremodo importante nel nostro ordinamento
per due ordini di ragioni. Da un lato, essa riduce il pericolo di sotto-
stimare la portata prescrittiva di alcune disposizioni costituzionali, a
cominciare dall’art. 20 Cost. che, creato a presidio antidiscriminato-
rio delle associazioni e delle istituzioni religiose8, in combinato con
gli artt. 2, 3 e 19 Cost., si applica anche ad altri soggetti collettivi
(compresi quelli che afferiscono a concezioni ateistiche e agnosti-
che): in questo senso, l’art. 20 si afferma come un antidoto alle ester-
nalità negative prodotte con il trattamento privilegiato ottenuto da
date confessioni tramite il metodo pattizio9. Dall’altro lato, la detta
precisazione evidenzia una delle più importanti caratteristiche del
modulo convenzionale di cui all’art. 8 Cost. (ma lo stesso si può
dire dell’art. 7 Cost.), volto essenzialmente a soddisfare le peculiari
esigenze dei gruppi confessionali interessati.
Ora, come si è osservato in precedenza, questi elementi sono stati
largamente contraddetti dal pervasivo e “innaturale”10 fenomeno
della standardizzazione delle discipline negoziate di cui all’art. 8
Cost. La pratica degli accordi fotocopia ha generato la progressiva
affermazione del diritto comune delle intese, ridimensionando la
capacità dell’istituto di dare rilevanza alle disposizioni identitarie11
7 N. C, Ateismo de combat e intese con lo stato, cit.
8 F. F, Art. 20, in Commentario della Costituzione, a cura di G.
Branca, Bologna-Roma, Zanichelli-Il Foro italiano, 1977, p. 307. Sul punto cfr. P.
C , Sullo stato giuridico delle organizzazioni agnostiche nell’ordinamento
italiano. La legittimazione all’accesso dell’UAAR, in Il Diritto di famiglia e dello
stato delle persone, 2005, p. 510.
9 Che è poi l’obiettivo principale della legge unilaterale sulla libertà religio-
sa, atteso che «più robusta si delinea la garanzia dell’eguale libertà davanti alla
legge di tutte le confessioni religiose, meno pregiudicata risulta la posizione di
quelle confessioni cui il Governo neghi la possibilità di concludere un’intesa»: L.
D’A, Eguale libertà ed interesse alle intese delle confessioni religiose: brevi
note a margine della sent. Cost. n. 346/2002, in Quaderni di diritto e politica ec-
clesiastica, 2003, n. 3, p. 678; G. C, Diritto ecclesiastico ed attuazione
costituzionale tra de-formazione e proliferazione delle fonti, in Rivista telematica
(www. statoechiese. it), luglio 2010.
10 Come si afferma in Corte Cass., Sez. Un. civ., sent. n. 16305/2013, cit.
11 A. S. M, L’attuazione dell’art. 8.3 della Costituzione. Un bilancio
dei risultati raggiunti e alcune osservazioni critiche, in Rivista telematica (www.
statoechiese.it), febbraio 2010, p. 16.

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