L'ultimo diritto

AutoreFrancesco Alicino
Pagine218-239
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S II
L’ultimo diritto
S: 1. La richiesta dell’UAAR di stipulare un’intesa. – 2. L’avvio
delle trattative per la stipulazione di un’intesa. – 2.1. La natura (non
esclusivamente politica) dell’atto di diniego di avviare le trattative. – 2.2.
I limiti al potere del Governo. – 2.3. I ragionevoli effetti obbligatori. –
3. Esiste un “diritto” all’intesa? – 4. Il sistema delle intese e il ruolo del
giusdicente. – 5. L’UAAR e le confessioni religiose. – 6. L’ateismo e il
diritto comune delle intese. 7. Il test di ragionevolezza. Una pagina aperta.
1. La richiesta dell’UAAR di stipulare un’intesa
Nel 1996 l’UAAR richiede al Governo di avviare le trattative
per la stipulazione di un accordo ex art. 8 (c. 3) Cost.130. Richiesta
respinta con semplice determinazione del Sottosegretario alla Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri131. L’Associazione decide di im-
pugnare tale determinazione con un ricorso al Presidente della Re-
pubblica: ai sensi dell’art. 2 (lett. l) della legge n. 400/1988, «gli atti
concernenti i rapporti previsti dall’art. 8 della Costituzione» sono
soggetti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, cui spetta il
compito di motivare il diniego di avviare le trattative per la stipula-
zione di un’intesa132. Nel novembre del 2003 il Governo conferma il
riuto, lo fa però inoltrandosi sul terreno spinoso delle denizioni:
su quello, in particolare, riguardante la professione di ateismo che,
pur essendo tutelata dall’art. 19 Cost., non «può essere regolata in
modo analogo a quanto esplicitamente disposto dall’art. 8 Cost.»,
130 Costituita nel 1987, dal 13 luglio 2007 l’UAAR è giuridicamente qualicata
come associazione di promozione sociale. Nel proprio Statuto si denisce come
associazione losoca non confessionale, mutuando palesemente la terminolo-
gia utilizzata dall’art. 17 TFUE. Sin dai primi anni della sua costituzione legale,
l’UAAR ha cercato di inoltrare agli organi competenti la richiesta di intraprendere
delle trattative per la stipulazione dell’intesa, ricevendo sempre risposte negative,
fondate sulla non equiparabilità, ai sensi dell’art. 8 (c. 3) Cost., tra confessioni
religiose e organizzazioni ateistiche.
131 Atto protocollato DAGL 1/2.5/4430/23 e comunicato all’UAAR con lettera
datata 20 febbraio 1996.
132 Sul punto si veda Consiglio di Stato, Parere 29 ottobre 1997, n. 3048.
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consacrato alle «sole confessioni religiose», a loro volta descritte
come «un fatto di fede rivolto al divino e vissuto in comune tra più
persone che lo rendono manifesto alla società tramite una particolare
struttura istituzionale». L’Esecutivo, quindi, sembra negare non solo
le ricostruzioni dottrinali e i numerosi dati giurisprudenziali133, ma
anche i suoi stessi orientamenti: che, ad esempio, l’hanno portato a
stipulare una intesa con il buddhismo, quanto di più lontano da una
dimensione trascendente e divinatoria della credenza134.
Ad ogni modo, la deliberazione governativa è impugnata con ri-
corso al TAR Lazio (sede di Roma) che, con sentenza del 5 novem-
bre-31 dicembre 2008 (n. 12539), la denisce come un atto politico,
dichiarandone l’immunità giurisdizionale135. Passano tre anni e sulla
questione interviene il Consiglio di Stato che, con la decisione del
18 novembre 2011 (n. 6083), pur non negando la natura politica alla
determinazione del Governo, ne contesta l’immunità giurisdizio-
nale. Ciò è possibile solo quando in un atto si rinvengano due requi-
siti a carattere rispettivamente soggettivo e oggettivo. Quando cioè
esso (1) provenga da un organo di vertice della pubblica amministra-
zione, individuato fra quelli preposti all’indirizzo e alla direzione
della cosa pubblica, e (2) riguardi la costituzione, la salvaguardia e
il funzionamento dei pubblici poteri, nella loro organica struttura e
nella loro coordinata applicazione136.
133 Fra le altre Cass., sez. pen. II, 5 febbraio 1993, n. 5838, in Il Foro it., 1995,
II, cc. 603 ss.; Cass., sez. pen. VI, 22 ottobre 1997, n. 1329, in Il Diritto ecclesiasti-
co, 1998, I, pp. 23 ss.; Corte D’Appello di Milano, 5 ottobre 2000, n. 4780, in Giur.
it., 2001, cc. 1415 ss.; Cass., sez. trib., sent. 22 ottobre 2001, n. 12871, in Quaderni
di diritto e politica ecclesiastica, 2002, n. 3, pp. 749 ss. Per ulteriori approfondi-
menti, fra gli altri, F. F, Scientology nell’ordinamento italiano, in Il
Diritto ecclesiastico, 1995, I, pp. 603 ss.; B. R, Diversi e uguali. Le con-
fessioni religiose davanti alla legge, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 46 ss.; G. D’A-
, Nuovi movimenti religiosi tra (pretesa) uniformità di qualicazione e (reale)
diversicazione dei relativi proli disciplinari: la Chiesa di Scientology nella più
signicativa giurisprudenza, in Il Diritto ecclesiastico, 2003, I, pp. 603 ss.
134 Sul punto supra, Cap. Terzo, Sez. I.
135 L’art. 7, c. 1 (ultimo periodo) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del
processo amministrativo) dispone infatti che «(n)on sono impugnabili gli atti o
provvedimenti emanati dal Governo nell’esercizio del potere politico». Questa di-
sposizione ribadisce quanto già previsto dal previgente art. 31 del Regio decreto 26
giugno 1924, n. 1054.
136 Si veda Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 23 gennaio 2007, n. 209; Consiglio
di Stato, Sez. IV, sent. 12 marzo 2001, n. 1397; Consiglio di Stato, Sez. IV, sent.
29 febbraio 1996, n. 217.

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