Il potenziamento della querela-selezione e la sua gestione giudiziale in presenza di condotte riparatorie

AutoreFausto Giunta
Pagine5-9
1055
Rivista penale 12/2018
Dottrina
IL POTENZIAMENTO
DELLA QUERELA-SELEZIONE
E LA SUA GESTIONE
GIUDIZIALE IN PRESENZA
DI CONDOTTE RIPARATORIE (*)
di Fausto Giunta
1. Secondo un insegnamento risalente, l’opzione legi-
slativa per la perseguibilità a querela mirerebbe principal-
mente a tutelare la riservatezza della vittima dall’incre-
sciosa pubblicità del dibattimento e dalla sua attitudine
ad assecondare, se non a fomentare, l’interesse morboso di
terzi estranei per i fatti oggetto del processo.
Al riguardo, ho parlato in altra sede di querela-garan-
zia (1), allo scopo di sottolineare la ratio della deroga alla
procedibilità ex off‌icio: consentire al soggetto passivo di
sottrarsi a un’ulteriore lacerazione morale e sociale con-
nessa alla ricostruzione del reato subito. Questa doverosa
attenzione per la persona offesa, pur senza pregiudicare la
presunzione di non colpevolezza dell’imputato, destinata
a resistere f‌ino alla condanna def‌initiva, prende in seria
considerazione l’ipotesi che la vittima sia veramente tale,
dato che, diversamente, non potrebbe essere pregiudicata
dal clamore di un processo che ha attivato in modo pre-
testuoso e al quale si è esposta con intenti calunniatori.
Nell’impianto originario del codice Rocco, venivano in
rilievo, in quest’ottica, i delitti contro la libertà sessua-
le (v. l’abrogato art. 542 c.p.) e quelli concernenti, lato
sensu, la sfera della sessualità, come le non più vigenti
fattispecie di adulterio e concubinato (artt. 559-560 c.p.),
nella misura in cui l’accertamento dalla condotta del co-
niuge fedifrago poteva arrecare indirettamente disdoro al
soggetto passivo e, per altro verso, rendere più diff‌icile la
ricomposizione coniugale. L’obiettivo della perseguibilità
a querela era (e rimane per gli attuali delitti sessuali, ai
sensi dell’art. 609-septies c.p.) lo strepitus fori; espressio-
ne, questa, che, nell’evocare una moltitudine di curiosi
assiepati nelle retrovie dell’aula di udienza, rivela tutta la
sua obsolescenza. Le aule dei tribunali non sono popolate
da una comunità partecipe, ma fungono da sale di attesa
per gli avvocati dei processi successivi.
A una logica similare, concernente in particolare il
riserbo della vita familiare, obbediva e obbedisce tuttora
la perseguibilità a querela dei delitti contro il patrimonio
commessi da familiari conviventi (zio, nipote o aff‌ine) o
meno (fratello o sorella), ex art. 649, comma 2, c.p., quale
disciplina di minor favore rispetto alla causa soggettiva di
non punibilità prevista per i medesimi delitti commessi da
persone legate alla vittima da rapporti di parentela ancora
più stretti o da fratelli conviventi, ai sensi dell’art. 649,
comma 1, c.p. Qui la querela consentiva e consente alla
vittima di evitare, ancor prima del dibattimento pubblico,
l’illuminazione delle vicende patrimoniali tra familiari ad
opera del processo in se stesso; con l’incongruenza che un
analogo blocco del processo non è prodotto invece dalla
causa di non punibilità contemplata dall’art. 649, comma
1, c.p., la quale non rientra nell’ambito operativo dell’art.
129 c.p.p., proprio per la ragione che la sua operatività
presuppone l’accertamento del fatto di reato.
Del tutto residuale – sotto il prof‌ilo non tanto numerico,
ma della pregnanza politico-criminale – veniva considera-
ta invece l’operatività della c.d. querela-opportunità (2),
volta a consentire una valutazione del bisogno di pena da
parte del titolare del bene giuridico tutelato o di persona
comunque vicina al punto di incidenza della lesione. Nel
codice del 1931, si trattava di una manciata di fattispecie
incriminatrici connotate da scarso disvalore e tra loro ete-
rogenee. La macchina repressiva di allora non soffriva del
sovraccarico odierno e non reclamava rimedi def‌lattivi. In
breve: la deroga alla perseguibilità ex off‌icio mirava a evi-
tare che, stante la modesta gravità dell’offesa, una tutela
incondizionata risultasse in concreto, se non superf‌lua,
almeno sgradita al soggetto passivo, che avrebbe potuto
preferire la spontanea ricomposizione del conf‌litto.
Oggi le cose sono cambiate radicalmente. La querela-
garanzia vede indebolito il suo fondamento giustif‌icativo.
Una rinnovata sensibilità culturale nei confronti del sog-
getto passivo valorizza altri e più eff‌icaci rimedi contro
il rischio della c.d. vittimizzazione processuale (3). Per
converso, l’obiettivo def‌lattivo è diventato sempre più la
ratio della procedibilità a querela, al punto che nell’area
della c.d. querela-opportunità ha assunto un’importanza
crescente la c.d. querela-selezione (4), intesa a conciliare
sinergicamente la superf‌luità della pena in concreto con il
contenimento del sovraccarico giudiziario.
In questa prospettiva, e con la sola eccezione della pe-
culiare disciplina del falso in bilancio, oggi abrogata (5),
si collocano gli interventi di potenziamento della perse-

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