Il matrimonio e i rapporti tra i coniugi

AutoreStefano Ambrogio
Pagine105-122
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Capitolo 9
Matrimonio-
rapporto
Matrimonio-
atto
Il matrimonio come atto
e come rapporto
1
IL MATRIMONIO E I RAPPORTI
TRA I CONIUGI
9
L’art. 29 Cost. stabilisce che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come
società naturale fondata sul matrimonio. Il termine matrimonio, come risulterà
evidente nel prosieguo di questo Capitolo, può essere inteso in due sensi:
- come atto giuridico con il quale si costituisce il vincolo matrimoniale (al
matrimonio-atto si riferisce la disciplina che riguarda le condizioni neces-
sarie per contrarre il vincolo, la celebrazione del matrimonio, le cause di
invalidità dello stesso);
- come rapporto che, a seguito della costituzione del vincolo, si instaura tra
i coniugi (al matrimonio-rapporto si riferisce la disciplina dei diritti e dei
doveri dei coniugi, dei rapporti patrimoniali tra gli stessi, della separazione
personale e dello scioglimento del matrimonio).
2Il matrimonio come atto
Per quanto concerne il matrimonio come atto, va innanzitutto evidenziato che
a partire dal 1929 i cittadini italiani hanno la possibilità di scegliere tra due
forme di celebrazione del matrimonio, entrambe le quali hanno o possono
avere rilievo giuridico. L’11 febbraio 1929, infatti, lo Stato Italiano e la Santa
Sede hanno stipulato un Concordato (i cd. Patti Lateranensi) diretto a rego-
lare i loro rapporti. Tale Concordato, poi confermato da un nuovo Concordato
nel 1984, ha previsto la possibilità di attribuire effetti civili al matrimonio
religioso attraverso la sua trascrizione nei registri dello stato civile.
In virtù di tale accordo, dunque, le due forme di matrimonio rilevanti agli
effetti civili e riconosciute dall’ordinamento giuridico italiano sono:
- il matrimonio civile, celebrato davanti all’uff‌iciale di stato civile e intera-
mente regolato dal diritto civile per quanto riguarda la forma, i presupposti
e gli effetti;
Forme di
matrimonio
IL DIRITTO DI FAMIGLIA
Parte III
106
Effetti
Sponsali
- il matrimonio concordatario, celebrato davanti ad un ministro del culto
cattolico secondo le norme del diritto canonico. Il matrimonio concordata-
rio può acquistare effetti civili a seguito della sua trascrizione. In assenza di
quest’ultima, il matrimonio rimane un atto puramente religioso, vincolante
come sacramento ma irrilevante dal punto di vista giuridico.
3La promessa di matrimonio
La promessa di matrimonio può def‌inirsi, in termini generali, come la
dichiarazione con la quale due persone promettono, l’una nei confronti
dell’altra, di prendersi in matrimonio. Nell’ambito della promessa di ma-
trimonio, però, è necessario distinguere tra:
- la promessa solenne (i cd. sponsali), caratterizzata dalla presenza dei
requisiti di forma e di sostanza indicati dall’art. 81 c.c.;
È def‌inita solenne la promessa:
- fatta da un uomo ed una donna vicendevolmente (non è dunque giuridicamente
vincolante, ai f‌ini della previsione dell’art. 81 c.c., la promessa unilaterale);
- contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata oppure risultante dalla
richiesta della pubblicazione; tale forma evidenzia, infatti, la serietà della promessa
(Finocchiaro).
- la promessa semplice, che non presenta tali requisiti di forma e di so-
stanza e che si risolve in un mero fatto sociale.
In entrambi i casi, la promessa non determina il sorgere dell’obbligo di con-
trarre matrimonio e/o di eseguire le prestazioni eventualmente pattuite per
l’ipotesi di inadempimento (art. 79 c.c.); il promittente, però, può doman-
dare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio,
se questo non è stato contratto (art. 80 c.c.).
Solo la promessa solenne, invece, obbliga al risarcimento del danno il promit-
tente che senza giusto motivo rif‌iuti di eseguirla o che, con il proprio compor-
tamento colpevole, dia un giusto motivo di rif‌iuto all’altro (art. 81 c.c.).
Sono considerati giusti motivi di rif‌iuto quei fatti che, se conosciuti al momento della
promessa, avrebbero dissuaso il promittente dal prestarla (ad esempio, infedeltà,
malattie sessuali, condotta immorale, commissione di reati). I danni risarcibili sono
le spese fatte e le obbligazioni assunte a causa della promessa (si pensi all’acquisto
dell’abito da sposa o alle spese anticipate per il ricevimento).

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