I rapporti familiari in generale

AutoreStefano Ambrogio
Pagine99-104
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Capitolo 8
Art. 30 Cost.
Art. 29 Cost.
La nozione giuridica di famiglia
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I RAPPORTI FAMILIARI IN GENERALE
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Al gruppo familiare fanno riferimento alcune norme della Costituzione che
aprono il Titolo dedicato ai “rapporti etico-sociali”:
- l’ar t. 29 Cost. stabilisce che la Repubblica riconosce i diritti della fami-
glia come società naturale fondata sul matrimonio ed aggiunge che que-
st’ultimo è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con
i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare;
La famiglia è qualif‌icata, in primo luogo, come una società naturale, cioè come un
gruppo di persone che non viene “creato” dal diritto, ma che nasce e si sviluppa
spontaneamente per soddisfare esigenze primarie nella vita degli individui ed è re-
golato, prima di tutto, da leggi sociali, da principi che si sono sviluppati nel tempo e
che sono il frutto dell’evoluzione culturale della nostra società. Qualif‌icare la famiglia
come “società naturale” ha una conseguenza molto importante: il legislatore, infatti,
può porre i principi fondamentali che regolano i rapporti familiari e può determinare
quali conseguenze giuridiche derivano dalla nascita di una nuova famiglia, ma non
può in nessun caso intervenire dall’esterno a guidare la vita del gruppo familiare (non
può stabilire che tipo di educazione i genitori devono impartire ai loro f‌igli, dove
deve risiedere la famiglia etc.).
La famiglia presa in considerazione dalla norma, in secondo luogo, è la famiglia fon-
data sul matrimonio. In questo modo, la nostra Costituzione riconosce e tutela un
particolare tipo di famiglia e, precisamente, la cd. famiglia legittima, cioè la famiglia
che si fonda su un atto giuridico con il quale un uomo e una donna si impegnano a
condividere la propria vita, il matrimonio.
È affermata, inf‌ine, la regola dell’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Dal
matrimonio, quindi, derivano eguali doveri ed eguali diritti in capo ai coniugi (egua-
glianza giuridica) e la disciplina dei loro rapporti deve essere tale da proteggere in
modo eguale la dignità personale di ciascuno e da evitare qualsiasi sacrif‌icio della
personalità di un coniuge a vantaggio dell’altro (eguaglianza morale).
- l’art. 30 Cost. dispone che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire
ed educare i f‌igli, anche se nati fuori del matrimonio. La legge, anzi, assicura
ai f‌igli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile
con i membri della famiglia legittima;

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