Il giudicato penale

AutoreStefano Ambrogio
Pagine381-385

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@1 Il passaggio in giudicato

L'esecuzione penale è quella fase del procedimento penale diretta a dare attuazione alla pronuncia del giudice, dopo che la stessa è divenuta irrevocabile ossia non più impugnabile.

La sentenza divenuta irrevocabile si dice passata in giudicato. In particolare, l'espressione passaggio in giudicato viene usata per indicare la data in cui la pronuncia non è più soggetta a mezzi di impugnazione.

Il passaggio in giudicato trova il suo fondamento nell'esigenza di conferire certezza e stabilità alle situazioni giuridiche processualmente acquisite nell'interesse di tutti: la collettività, nel giudicato, ritrova la pace sociale e il rispetto dell'ordinamento dopo la perpetrazione del reato, e l'individuo vi rinviene la sicurezza dei propri diritti, la quale si risolve in una garanzia di libertà (De Luca).

Il giudicato produce due importanti effetti:

- un effetto vincolante in base al quale gli altri giudici civili o amministrativi, che eventualmente debbano decidere su alcuni fatti già accertati nella sentenza penale irrevocabile, devono ritenere "vero" l'accertamento effettuato in sede penale (Tonini);

- un effetto preclusivo che comporta che il soggetto (condannato o prosciolto) non possa essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto. Unica deroga a tale principio si ha nel caso di revisione delle sentenze di condanna (Cap. 29).

Si distingue tra:

- giudicato formale che opera nell'ambito del medesimo processo, fissando il momento dell'irrevocabilità della decisione per impedire una pluralità di sentenze (art. 648 c.p.p.);

- giudicato sostanziale che opera al di fuori del processo, per impedire un'illimitata pluralità di processi sulla medesima questione: l'art. 649 c.p.p. sancisce, infatti, il divieto di un secondo giudizio (ne bis in idem).

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Altra dottrina (Lozzi) indica, con l'espressione giudicato formale, le sentenze processuali divenute irrevocabili, mentre il giudicato sostanziale è riferito solo alle sentenze contenenti un accertamento sul merito dell'imputazione; secondo tale impostazione, il principio che accomuna le due categorie è unico: estinzione del potere del giudice di decidere sul medesimo oggetto.

In definitiva, l'espressione giudicato formale mette in luce l'immutabilità della decisione, derivante dal venir meno del potere del giudice di pronunciare sul medesimo oggetto, e ha la funzione di assicurare la definitività delle situazioni giuridiche, mentre...

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