Il dolo colpito in itinere dall'errore

AutoreIsidoro Palma
Pagine1123-1126

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@1. Premessa: la sentenza n. 12466 del 21 febbraio 2007 ed i precedenti giurisprudenziali.

La sentenza in commento affronta il tema del «dolo colpito in itinere dall'errore». Il caso portato all'attenzione della Suprema Corte era il seguente: una donna, nel corso di una lite per questioni economiche, accoltella la vicina di casa con l'intenzione di ucciderla e, convinta di avere cagionato l'evento letale, arresta la sua azione omicida circa mezz'ora prima del verificarsi dell'evento letale. La difesa censura la sentenza della Corte territoriale, sostenendo che il decesso non sarebbe eziologicamente riconducibile all'azione compiuta, ma alla successiva inerzia colposa dell'agente, di guisa che la condotta dell'imputato dovrebbe essere scomposta in due fasi, costituite dal tentato omicidio e dall'omicidio colposo (o dall'omissione di soccorso). Il giudice di legittimità ritiene, viceversa, che la condotta idonea a cagionare l'evento sia stata unica, non essendosi inserita tra l'azione e l'evento alcuna condotta tale da determinare autonomamente il decorso causale che ha portato all'evento morte.

Si esulerebbe, pertanto, dallo schema del «dolo colpito in itinere dall'errore» che, ricorda la Suprema Corte, ricorre «quando l'agente tiene un determinato comportamento sulla base di una direttiva psicologica rapportabile ad una falsa rappresentazione della realtà fenomenica ed in tali condizioni realizza il risultato preso di mira anteriormente al formarsi dell'erroneo convincimento di averlo già cagionato; in siffatta vicenda criminosa non vi sono uno o più atti tipici contestuali o strettamente consecutivi, ma comunque deponenti a favore dell'unicità dell'azione, bensì azioni plurime, non solo frazionate cronologicamente, ancorché immediatamente consecutive, ma altresì differenziate per l'aspetto attinente all'offesa del bene giuridico protetto e dell'efficacia lesiva, giuridicamente autonome per i profili di tipicità di ciascun segmento comportamentale, sorrette infine da distinti coefficienti psicologici». Il principio affermato dalla Suprema Corte è in linea con l'indirizzo del giudice di legittimità inaugurato con la sentenza «Auriemma» 1 e ribadito con due successive pronunce 2, con cui la Corte ripudia precedenti orientamenti fondati sulla vetusta categoria del dolus generalis o sul criterio causale e accoglie le moderne elaborazioni dottrinali sul tema, che valorizzano, nell'ottica del principio costituzionale di colpevolezza, il dolo come coefficiente psicologico effettivo. Ma il nuovo orientamento della Suprema Corte è caratterizzato altresì dall'assimilazione da parte dei prudentes degli approdi della dogmatica penalistica sul concetto di azione penalmente rilevante e sui criteri distintivi tra unità e pluralità di azioni. A tal proposito, la moderna dottrina, ripudiate le concezioni naturalistica, finalistica e sociale, definisce il concetto di azione alla luce dell'art. 42 primo comma c.p., come movimento corporeo assistito da coscienza e volontà 3 e suggerisce i criteri della contestualità degli atti, dell'unicità del fine e dell'idoneità dei diveri atti tipici ad offendere lo stesso bene giuridico per stabilire se, in presenza di una pluralità di atti dal punto di vista fenomenico, si possa parlare di unità o piuttosto di pluralità di azioni nell'ottica giuridicopenale 4.

Orbene, l'influenza dell'accennato dibattito dottrinale sul concetto unitario di azione emerge con tutta evidenza tra le righe dell'ordito motivazionale della sentenza in commento che, in sintonia con la sentenza «Auriemma», scompone la fattispecie in esame in due distinte condotte in presenza di ben precisi connotati strutturali. La Corte di cassazione, infatti, individua i seguenti requisiti strutturali della fattispecie del «dolo colpito in itinere dall'errore»: a) pluralità di azioni dal punto di vista giuridico-penale; b) distinzione delle azioni sotto i profili della tipicità, dell'offensività, dell'efficacia lesiva, dell'elemento psicologico.

Solo in presenza dei predetti requisiti si potrà parlare di «dolo colpito a mezza strada dall'errore» e non di una condotta complessiva unitaria, a formazione progressiva e imputabile unicamente a titolo di dolo.

@2. La posizione della dottrina.

Sebbene la fattispecie del «dolo colpito in itinere dall'errore» riguardi l'atteggiarsi dell'elemento psicologico nella fase esecutiva di un fatto di reato, parte della dogmatica penalistica ha, tuttavia, focalizzato in passato l'attenzione sul piano oggettivo al fine di addivenire ad un inquadramento normativo della fattispecie. In particolare, i fautori della ricostruzione unitaria affermano l'esistenza di un'unica azione distinta in due momenti: il primo rivolto a cagionare l'evento morte; il secondo, sebbene finalisticamente orientato in modo differente dal primo, sull'erroneo...

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