Il diritto di sciopero

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine297-308
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Capitolo 16
16
IL DIRITTO DI SCIOPERO
1
Nozione
Lo sciopero è il principale strumento a disposizione dei lavoratori per la
difesa dei propri diritti e per la tutela dei propri interessi. Esso consiste nel-
l’astensione volontaria, collettiva ed organizzata dal lavoro da parte dei
lavoratori subordinati (compresi i dipendenti pubblici) diretta al raggiun-
gimento di determinati f‌ini di ordine economico, politico o sindacale.
Per i lavoratori autonomi, i professionisti e i piccoli imprenditori non si parla di scio-
pero ma di astensione collettiva dalle prestazioni a f‌ini di protesta o di rivendicazioni
di categoria (art. 2, 1° comma, L. n. 83/2000).
Il diritto di sciopero rappresenta, quindi, una forma di autotutela degli
interessi dei lavoratori, ed è stato riconosciuto dall’art. 40 della Costituzione
repubblicana del 1948 (tale norma dispone che il diritto di sciopero si eser-
cita nell’ambito delle leggi che lo regolano), mentre f‌ino a quel momento
era considerato reato. La dittatura fascista, infatti, vietò ogni attività sinda-
cale, che tuttavia si manifestò ugualmente, in particolare con gli scioperi
politici indetti nel marzo del 1943 nel triangolo industriale Torino-Genova-
Milano.
Tradizionalmente si afferma che il diritto di sciopero è un diritto indivi-
duale quanto alla titolarità (spetta a ciascun lavoratore subordinato) e
collettivo quanto al suo esercizio. Lo sciopero, infatti, è uno strumento
di lotta attuato necessariamente in forma collettiva, per la difesa di interessi
comuni: l’astensione dal lavoro di un singolo lavoratore non può conside-
rarsi, perciò, esercizio del diritto di sciopero (Cass. n. 3419/1982).
L’iniziativa dello sciopero, in ogni caso, non deve necessariamente prove-
nire dalle associazioni sindacali, poiché l’esercizio del diritto di sciopero è
attribuito direttamente ai lavoratori, i quali, anche se non costituiti in un
gruppo sindacale, possono attuare uno sciopero astenendosi collettivamente
dal lavoro (Cass. n. 2480/1976), e la relativa deliberazione può essere presa
da un comitato di lavoratori, da un’assemblea spontanea ecc.
Lo sciopero
Diritto
individuale
e collettivo
Esercizio

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