Il diritto dei computers

AutoreGuido Alpa
Pagine53-61

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@1. Verso una nuova branca del diritto?

Una letteratura ormai imponente descrive le tecniche e i modi di utilizzazione degli elaboratori elettronici, i loro diversi linguaggi, fino ai confini dell'intelligenza umana, i volti di una società in cui il computer assume una posizione centrale, talvolta dominante. Nel mondo del diritto il computer è entrato portando con sé i ritardi, le 'cautele, le perplessità e le diffidenze che da sempre circondano i fenomeni nuovi; se è vero che i computers della prima generazione risveglitvano nella coscienza umana lo stupore misterioso che si tributava agli dei dele epoche più antiche e meno smaliziate, oggi che le generazioni si susseguono a breve termine per effetto delle tecnologie sempre più raffinate il giurista europeo sembra mantenere quel medesimo atteggiamento; altrove è già subentrata l'attenzione sistematica e la ricostruzione sugli schemi della tradizione.

E infatti alla letteratura di common law, particolarmente a quella nordamericana, che si deve riconoscere - anche in questo settore - il primato di una interpretazione dei fatti che si allinei alle esigenze della prassi. L'avvento della «macchina analitica», se si deve fare ricorso ala terminologia di Bernstein, che ha pervaso pressoché tutti i settori produttivi, e anche quelli che compongono la vita quotidiana, è stato infatti studiato con diffuso interesse, anche se molte volte il discorso si è arrestato ala posizione del problema, senza pervenire alla risoluzione di tutte le questioni.

Un primato che si è puntualmente raggiunto nei diversi settori in cui si possono individuare i punti di contatto tra computer e diritto; dalla stessa utilizzazione dell'elaboratore nella ricerca giuridica (informatica giuridica), in cui il diritto è oggetto del servizio reso dal computer, alle tecniche di redazione dei contratti che riguardano sistemi edp (computer contracts), alle forme di protezione della «idea» racchiusa nel programma inserito nell'elaboratore (tutela del software), aie esigenze di difesa della privacy dalla raccolta dei dati personali operata con'il calcolatore (personal data batik protectìon). Il ruolo del giurista, qui talvolta circoscritto a quello del traduttore, consiste, come appare ovvio, nel'adattare le forme giuridiche esistenti alle nuove vicende, e, se necessario, crearne di specifiche, progettate (anzi, programmate) ad hoc.

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Dopo la consumer law, l'environtnental law, la media law, si annovera oggi nelle branche giuridiche anglo-americane la «computer law». Quattro aspetti della società post-moderna che associano al termine «diritto» l'oggetto che si deve nominare. Fra le nuove province, portato più evidente di un mondo giuridico in costante rincorsa alla (più veloce) evoluzione tecnologica ed istituzionale, questo oggetto è di volta in volta il consumo di prodotti standard, l'ambiente e il mondo naturale, la comunicazione in tutte le sue forme, finalmente il computer. Dal punto di vista sociologico ben si potrebbe tracciare una linea di collegamento tra questi quattro settori, discuterne la connessione con le fasi del capitalismo maturo, soprattutto, individuate le cause dei singoli fenomeni,, analizzare la omogeneità o la congruenza delle risposte giuridiche. Ora la computer law si appresta ad aggredire anche il nostro ordinamento. Ai fini di queste note sia sufficiente descrivere le tecniche di reazione al fenomeno, i centri di interesse che esso crea, e le possibili scelte che il legislatore, entro breve termine, sarà costretto ad operare.

L'utilità della formula «computer law», al di là del sapore innovativo quanto mai allettante in un mondo giuridico che si è - per atteggiamento mentale diffuso - portati a raffigurare con immagini, ha un suo significato, in ciascuno dei quattro settori: allude infatti ad una ricognizione della gran parte 'dei problemi che riguardano, nella diversa prospettiva, l'oggetto normato, operata tuttavia con metodo unificante. L'interrelazione delle questioni diviene così strumento di analisi assai più penetrante di quanto non avverrebbe se ciascun problema fosse trattato in modo monografico e quindi atomistico.

L'utilità, almeno per il momento, non si spinge oltre.

Per quanto, dal punto di vista dell'organizzazione degli studi, corrispondente ai settori specifici di disciplina, corsi di informatica giuridica si stiano con molte cautele avviando in alcune facoltà: segno che il giurista non solo non può fare a meno dello strumento «computer», ma neppure ignorarlo nella sua preparazione di base. Che poi questo settore abbia dignità di autonomia culturale, che esso possa costituire branca di una o più. materie specialistiche, che l'intervento legislativo in diversi momenti della sua evoluzione sia tale da individuare un corpo omogeneo e organico di norme sono tutte questioni che non vengono, qui, in rilievo.

@2. L'atteggiamento del giurista

Certo, con la proposizione di quella formula, d'importazione, si vuoi descrivere un atteggiamento costruttivo del giurista: il computer e i rapporti che si intrecciano intorno ad esso sono destinatati di norme preesistenti ed adattate al fenomeno, o di nuova elaborazione, che ne fanno non uno spettro da esorcizzare, (come si è fatto, e correttamente, per l'inquinamento e il diritto dell'ambiente salubre) ina un prodotto da usare in modo economicamente...

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