Il decreto ministeriale sulla morosità incolpevole

AutorePaolo Scalettaris
Pagine511-518
511
dott
Arch. loc. e cond. 5/2014
DOTTRINA
il deCreto ministeriale
sulla morosità
inColpevole
di Paolo Scalettaris
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concer-
to con il Ministro dell’economia e delle f‌inanze ha emanato
il decreto 14 maggio 2014 (in G.U. n. 161 del 14 luglio 2014,
in vigore da tale data) in materia di “morosità incolpevole”
previsto dal 5° comma dell’art. 6 del decreto-legge 31 ago-
sto 2013 n. 102 convertito in legge con modif‌icazioni dalla
1. Per comprendere e valutare il contenuto e la portata
del decreto ministeriale è opportuno ricordare brevemen-
te innanzitutto il contenuto del 5° comma dell’art. 6 del
decreto-legge n. 102 (2), al quale il decreto ministeriale è
diretto a dare applicazione.
Il 5° comma dell’art. 6 anzidetto dispone in sintesi:
- che presso il Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti sia istituito un “fondo destinato agli inquilini morosi
incolpevoli”;
- che la somma costituente il fondo venga erogata ai
Comuni ad alta tensione abitativa che entro la data di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto
abbiano “avviato” dei “bandi” o “altre procedure ammini-
strative” dirette ad erogare contributi agli inquilini “mo-
rosi incolpevoli”;
- che per la ripartizione delle risorse in questione (20
milioni di euro per ciascuno dei due anni previsti, il 2014 e
il 2015: nel frattempo però, con il decreto-legge 28 marzo
2014 n. 47 convertito in legge con la legge 23 maggio 2014
n. 80, tale fondo è stato implementato) tra le Regioni e le
provincie autonome di Trento e Bolzano sia emanato un
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il Ministro dell’economia e delle f‌inanze,
sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni;
- che tale decreto debba disporre che “le risorse” sia-
no “assegnate prioritariamente alle Regioni che abbiano
emanato norme per la riduzione del disagio abitativo,
che prevedono percorsi di accompagnamento sociale per
i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi
comunali”;
- che lo stesso decreto stabilisca “i criteri e le priorità”
che dovranno essere rispettati “nei provvedimenti comu-
nali che def‌iniscono le condizioni di morosità incolpevole
che consentono l’accesso ai contributi”;
- che inf‌ine “a tal f‌ine” i Prefetti adottino “misure di
graduazione programmata dell’intervento della forza pub-
blica nell’esecuzione dei provvedimenti di sfratto”.
2. Il decreto ministeriale previsto dalla disposizione
ricordata è stato appunto ora emanato (3). Qui di seguito
ne esamineremo il contenuto.
2.1. L’art. 1 del decreto, innanzitutto, dispone che la
dotazione del fondo per la morosità incolpevole per l’anno
2014 (pari a 20 milioni di euro) sia attribuita per il 30%
alle sette Regioni (Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia
Romagna, Toscana, Marche e Campania) che hanno ema-
nato, entro il termine costituito dalla data dell’entrata in
vigore della legge n. 124 del 2013, “norme per la riduzione
del disagio abitativo che prevedano percorsi di accompa-
gnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche
attraverso organismi comunali, ed impegnato a tal f‌ine
proprie risorse”.
Quanto al restante 70%, si dispone che questo sia di-
stribuito e ripartito invece tra tutte le Regioni (comprese
anche quelle ora citate) e le Provincie autonome di Trento
e di Bolzano.
Da notare che nel decreto viene precisato che le Regioni
che hanno emanato entro il termine f‌issato le norme so-
praindicate sono le sette Regioni anzidette: ma né nelle pre-
messe né nel testo del decreto viene precisato quali siano
esattamente le norme emanate da ciascuna di tali Regioni
che il Ministro ha ritenuto che corrispondessero alle carat-
teristiche sopra ricordate. Il che – anche in considerazione
del fatto che la def‌inizione delle norme in questione fornita
dal legislatore è assai generica – non consente di sapere
quali valutazioni siano state operate a questo riguardo.
Per il riparto della quota anzidetta del fondo tra le sette
Regioni indicate viene fatto ricorso ad un criterio basato sul
raffronto tra il numero dei provvedimenti di sfratto per mo-
rosità emessi nell’anno 2012, secondo i dati forniti dal Mini-
stero degli interni, in ciascuna delle Regioni interessate.
La scelta di questo criterio dà luogo a qualche perples-
sità. Ricordato che la legge di riferimento non ha detto
quale criterio dovesse essere adottato al proposito, sem-
bra debba opinarsi opportuno che – trattandosi di riparti-
re fondi diretti a venire incontro a condizioni di morosità
incolpevole – la ripartizione fosse operata sulla base del
numero dei casi di morosità incolpevole piuttosto che
sulla base del numero assoluto degli sfratti per morosità
(numero questo che comprende tutti i casi di morosità,
anche i casi di morosità “colpevole”).
Quanto al dato che viene utilizzato quale elemento
base per la ripartizione, va sottolineato che questo è co-
stituito dal numero dei provvedimenti di sfratto emessi
nelle diverse Regioni nel periodo considerato e non invece
dal numero dei provvedimenti di rilascio eseguiti in tale
periodo (si noti peraltro - per inciso - che non sembra sia
possibile conoscere – in base ai dati resi noti dal Ministero
degli interni – il numero delle esecuzioni degli sfratti per
morosità poiché le statistiche del Ministero forniscono
l’indicazione del numero complessivo delle esecuzioni, ma
non distinguono le diverse tipologie dei provvedimenti di
rilascio eseguiti).

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