Il decreto legislativo n. 28 del 16 marzo 2015. Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67. questioni di diritto processuale e di diritto sostanziale
Autore | Ugo Domenico Molina |
Pagine | 1-13 |
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Rivista penale 1/2016
Dottrina
IL DECRETO LEGISLATIVO
N. 28 DEL 16 MARZO 2015.
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI NON PUNIBILITÀ
PER PARTICOLARE TENUITÀ
DEL FATTO, A NORMA
DELL’ART. 1, COMMA 1,
LETTERA M), DELLA LEGGE
28 APRILE 2014, N. 67.
QUESTIONI DI DIRITTO
PROCESSUALE E DI DIRITTO
SOSTANZIALE (*)
di Ugo Domenico Molina
(*) Relazione presentata al Convegno "Spending Review nel Proces-
so penale", organizzato dalla Unione delle Camere Penali Italiane a Capo
d’Orlando (ME) - 22/23 maggio 2015.
SOMMARIO
1. Note introduttive e impianto normativo; 1-1) Capitolo
Primo - Premesse di carattere sistematico; 1-1-1) Finalità
dell’istituto. 1-1-2) Natura, contenuti ed effetti della senten-
za emessa ai sensi dell’art. 131 bis, c.p. 1-1-3) L’archetipo
dell’istituto nel processo minorile. 2. Capitolo Secondo -
Questioni di carattere processuale; 2-1) Archiviazione. 2-2)
Udienza preliminare. 2-3) Procedimento per decreto. 2-4)
Giudizio abbreviato. 2-5) Applicazione della pena su richie-
sta delle parti. 2-6) Proscioglimento prima del dibattimen-
to. 2-7) Proscioglimento per particolare tenuità del fatto a
seguito di dibattimento. 3. Capitolo Terzo - Questioni di dirit-
to sostanziale; 3-1) Tipologie di reato alle quali è possibile
applicare l’istituto. 3-2) Questioni di diritto intertemporale.
3-3) Elementi posti a fondamento del giudizio – Valutazione
globale della fattispecie concreta.
1. Note introduttive e impianto normativo
Con la presente relazione, si è tentato di individuare
le principali questioni problematiche connesse all’appli-
cazione pratica dell’istituto introdotto dal D.L.vo n. 28 del
16 marzo 2015 - “Disposizioni in materia di non punibilità
per particolare tenuità del fatto”.
Le questioni trattate in questa sede e i relativi percorsi
argomentativi non hanno pretesa di esaustività e comple-
tezza e le soluzioni interpretative proposte si esauriscono
in meri “suggerimenti” che, in attesa del consolidarsi degli
indirizzi dalla Suprema Corte, sono rimessi alla esclusiva
valutazione critica del lettore.
Di seguito il nuovo impianto normativo, così come in-
trodotto dal decreto legislativo n. 28 del 16 marzo 2015.
“Modifiche al codice penale:
1. Dopo l’articolo 131 del codice penale, le denomina-
zioni del Titolo V e del Capo I sono sostituite dalle seguen-
ti:
«Titolo V - Della non punibilità per particolare tenuità
del fatto. Della modificazione, applicazione ed esecuzione
della pena - Capo I - Della non punibilità per particolare
tenuità del fatto. Della modificazione e applicazione della
pena».
2. Prima dell’articolo 132 è inserito il seguente:
«Art. 131 bis. - (Esclusione della punibilità per parti-
colare tenuità del fatto). Nei reati per i quali è prevista la
pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni,
ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta
pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della
condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate
ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di par-
ticolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità,
ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per
motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di
animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato
delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in
riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta
ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze
non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.
Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore
sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o
per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa
indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato,
sia di particolare tenuità, nonchè nel caso in cui si tratti
di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali
e reiterate.
Ai fini della determinazione della pena detentiva pre-
vista nel primo comma non si tiene conto delle circostan-
ze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce
una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato
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