Indultino: irrisolto il contrasto giurisprudenziale

AutoreNicolangelo Ghizzardi
Pagine1214-1215

Page 1214

L'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Taranto esamina una problematica di particolare rilevanza in ordine alla quale si registra un contrasto in sede di legittimità e che, di conseguenza, appare meritevole di alcune riflessioni.

L'art. 2 comma quinto della legge 1 agosto 2003 n. 207 stabilisce che «la sospensione dell'esecuzione della pena può essere revocata se chi ne ha usufruito non ottempera, senza giustificato motivo, alle prescrizioni di cui all'art. 4 o commette, entro cinque anni dalla sua applicazione, un delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi».

Il problema interpretativo che tale norma pone è stabilire se le cause di revoca della sospensione della esecuzione della pena siano solo quelle emergenti dalla formulazione letterale della disposizione o se siano individuabili altre cause con la conseguente possibilità di disporre la revoca dell'indultino anche al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, quando ne risulti, comunque, incompatibile la prosecuzione.

La soluzione a cui approda il Tribunale di sorveglianza di Taranto, con la ordinanza che si commenta, è che il c.d. indultino è un beneficio premiale fondato sulla fiducia ed esso è sempre revocabile in tutti quei casi in cui il beneficiario abbia dato prova di inaffidabilità, a causa di comportamenti irregolari e, a fortiori, illeciti.

In particolare, sempre secondo il tribunale di sorveglianza pugliese, tale interpretazione non trova ostacolo né nella norma di cui all'art. 2 comma quinto della legge 207/03, che richiede l'accertamento giudiziale del reato, né nel fatto che, tra le prescrizioni imposte al condannato, non sia espressamente contemplato che egli debba serbare buona condotta e ciò, per effetto dei richiami che l'art. 2 comma ottavo della L. 207/03 fa agli artt. 51 bis e 51 ter della L. 354/75 e stante il tenore dell'art. 4 comma secondo della stessa legge circa l'applicabilità anche delle disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8, 9,10 dell'art. 47 ord. pen.

Ciò posto e come già anticipato, in relazione a questa problematica, è rilevabile un contrasto giurisprudenziale in sede di legittimità ed in seno alla stessa prima sezione della S.C. ed un intervento delle Sezioni Unite sarebbe certamente auspicabile trattandosi di materia di estrema delicatezza meritevole di orientamenti gurisprudenziali uniformi.

Secondo un primo indirizzo interpretativo «La sospensione condizionata della...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT