DECRETO 20 dicembre 2005 - Modalita' per il recupero degli idrofluorocarburi dagli estintori e dai sistemi di protezione antincendio
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Vista la legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico, come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, ed in particolare l'art. 3, comma 3; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
249 del 25 ottobre 2001, recante recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione degli halon; Visto il regolamento (CE) n. 2037/2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, come modificato dal regolamento (CE) n.
1804/2003, ed in particolare l'art. 5, n. 3 e l'allegato VII; Vista la decisione della Commissione europea n. 2004/232/CE, del 3 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000 riguardo l'uso di halon 2402; Vista la sentenza della Corte di giustizia europea del 7 luglio 2005, con la quale l'Italia e' stata condannata per il mancato rispetto delle restrizioni e delle condizioni previste dall'art. 5, n. 3, del citato regolamento (CE) n. 2037/2000; Ritenuto necessario uniformarsi alla suddetta sentenza e, pertanto, provvedere alle opportune modifiche al citato decreto 3 dicembre 2001; Decreta
Al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 dicembre 2001, sono apportate le seguenti modifiche
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l'art. 5 e' sostituito dal seguente
´Art. 5. - 1. Ai sensi dell'art. 5, n. 3, del regolamento CE n.
2037/2000, l'uso degli idroclorofluorocarburi e' consentito in sostituzione degli halon nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori esistenti per i soli usi critici previsti nell'allegato VII dello stesso regolamento.
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Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli idroclorofluorocarburi contenuti nei sistemi di protezione anticendio e negli estintori destinati ad usi diversi da quelli previsti al comma 1, devono essere recuperati e avviati al riciclo, alla rigenerazione o alla distruzione dai centri di cui al comma 3.
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I centri autorizzati di raccolta di idroclorofluorocarburi sono...
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