DECRETO 20 dicembre 2005 - Modalita' per il recupero degli idrofluorocarburi dagli estintori e dai sistemi di protezione antincendio

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Vista la legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico, come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, ed in particolare l'art. 3, comma 3; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

249 del 25 ottobre 2001, recante recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione degli halon; Visto il regolamento (CE) n. 2037/2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, come modificato dal regolamento (CE) n.

1804/2003, ed in particolare l'art. 5, n. 3 e l'allegato VII; Vista la decisione della Commissione europea n. 2004/232/CE, del 3 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2037/2000 riguardo l'uso di halon 2402; Vista la sentenza della Corte di giustizia europea del 7 luglio 2005, con la quale l'Italia e' stata condannata per il mancato rispetto delle restrizioni e delle condizioni previste dall'art. 5, n. 3, del citato regolamento (CE) n. 2037/2000; Ritenuto necessario uniformarsi alla suddetta sentenza e, pertanto, provvedere alle opportune modifiche al citato decreto 3 dicembre 2001; Decreta

Al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 dicembre 2001, sono apportate le seguenti modifiche

  1. l'art. 5 e' sostituito dal seguente

´Art. 5. - 1. Ai sensi dell'art. 5, n. 3, del regolamento CE n.

2037/2000, l'uso degli idroclorofluorocarburi e' consentito in sostituzione degli halon nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori esistenti per i soli usi critici previsti nell'allegato VII dello stesso regolamento.

  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli idroclorofluorocarburi contenuti nei sistemi di protezione anticendio e negli estintori destinati ad usi diversi da quelli previsti al comma 1, devono essere recuperati e avviati al riciclo, alla rigenerazione o alla distruzione dai centri di cui al comma 3.

  2. I centri autorizzati di raccolta di idroclorofluorocarburi sono...

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