I reati omissivi e la posizione di garanzia dello psichiatra

AutoreChiara Picardi - Francesca Picardi
Pagine115-117
723
Rivista penale 7-8/2016
Varie
I REATI OMISSIVI
E LA POSIZIONE DI GARANZIA
DELLO PSICHIATRA
di Chiara Picardi, Francesca Picardi
I comportamenti esteriori dell’uomo possono costituire
reato solo qualora si sostanzino in una condotta materiale
offensiva e colpevole. Materialità, offensività e soggettivi-
tà sono i tre principi cardine del nostro diritto penale e del
principio di legalità su cui lo stesso si fonda.
L’analisi del reato è tradizionalmente incentrata sullo
studio del reato commissivo, ciononostante, ormai da tem-
po dottrina e giurisprudenza hanno delineato i conf‌ini ed
i limiti del reato omissivo, essendo tale f‌igura giuridica al
centro di numerosi dibattiti non privi di pregio dogmati-
co, quali tra i tanti, la compatibilità del tentativo punibile
con i reati omissivi, la conf‌igurabilità in forma omissiva
dei reati di pura condotta ed il reato omissivo colposo, in
relazione al concorso colposo nel delitto doloso (1).
La clausola di equivalenza, contenuta nell’articolo 40
del codice penale, consente di stabilire che un’ omissio-
ne, dunque, assume rilievo per il diritto, quando consiste
nel mancato compimento di una condotta, che il soggetto
agente ha l’obbligo di porre in essere.
Sulla base della teoria formale, la fonte di tale obbligo
giuridico è rinvenibile oltre che nella norma penale, anche
in norme extrapenali, in contratti ed addirittura nella ne-
gotiorum gestio; un’ulteriore teoria dottrinaria, sposando
una teoria funzionale ritiene, al contrario, che esista una
posizione sostanziale di garanzia solo qualora il soggetto
garante possieda un potere di signoria, ovvero un potere
impeditivo, rispetto alla possibile verif‌icazione di determi-
nati eventi lesivi del bene protetto. Invero, l’orientamento
giurisprudenziale e dottrinale prevalente in virtù di una
tesi formale – funzionale sostiene, al riguardo, che solo
una fonte normativa, conformemente al principio di riser-
va di legge, possa creare una posizione di garanzia, che
inoltre la stessa non possa avere un contenuto generico
ed indeterminato, alla luce del principio di tassatività, ed
inf‌ine che in base al principio di personalità della respon-
sabilità penale, la sussistenza di una posizione di garanzia
debba fondarsi su effettivi poteri impeditivi in capo al ga-
rante che si specif‌icano, ulteriormente, in poteri di vigi-
lanza sulle fonti di pericolo. Inoltre, sempre alla luce di
tale insegnamento, la posizione di garanzia prevista dalla
legge deve essere prevista come tale, già in un momento
precedente all’insorgenza della situazione di pericolo, in
cui viene richiesto al garante di intervenire, ed ancora
che si tratti di una condotta impeditiva possibile, in virtù
dell’antico brocardo “ad impossibilia nemo tenetur”.
Ebbene è indubbio che tali evenienze ricorrano, tut-
te, in ordine alla posizione di garanzia gravante su ogni
medico in ordine alla salute ed al benessere psico - f‌isico
della persona aff‌idata alle sue cure.
Giova sottolineare che il Codice di deontologia medica
all’articolo 8 impone a qualsiasi medico “di tempestiva-
mente attivarsi per assicurare ogni specif‌ica e adeguata
assistenza… indipendentemente dalla sua abituale attivi-
tà” (2) (art. 8 CDM).
Tale norma, ed ancor prima gli articoli 2, 3 e 32 della
Costituzione, oltre agli obblighi derivanti per il medico dal
rapporto di lavoro che lo lega alla struttura dove opera,
salvo che il medesimo svolga attività medica privata, fon-
dano la posizione di garanzia che caratterizza il rapporto
con il paziente allo stesso aff‌idatosi.
Quindi, seppur gravi sul medico una generica posizione
di garanzia, in relazione al bene giuridico - salute del pa-
ziente sottoposto alle sue cure, è opportuno chiedersi in che
termini e sino a che punto la stessa si possa ritenere operan-
te, indistintamente, in ordine ad ogni emergenza medica, ed
in relazione ad ogni f‌igura professionale medica.
In particolare, anche a seguito del superamento della
logica custodialistica e manicomiale, operato dalla legge
n. 180 del 1978 (3), che ha abrogato le contravvenzioni di
omessa custodia ed omessa denuncia originariamente pre-
viste dagli articoli 714 e 715 del codice penale, ci si inter-
roga, ancora, se gravi sul medico psichiatra, e soprattutto
in che misura, anche al di fuori dei casi di ricovero coatto,
una posizione di garanzia, ovvero un dovere di protezione
e di sorveglianza del paziente, in relazione al pericolo che
lo stesso possa ledere la propria e l’altrui incolumità f‌isica.
Preliminarmente è necessario ricordare che, innan-
zitutto, viene chiesto al medico psichiatra, di tutelare la
salute del paziente, anche in relazione al pericolo che lo
stesso ponga in essere comportamenti auto od etero ag-
gressivi, e non salvaguardare l’incolumità f‌isica di terzi,
che possano venire in contatto con il medesimo.
Infatti, seppur la funzione terapeutica è, frequente-
mente, inscindibile dal prof‌ilo della cura e della vigilanza
e, conseguentemente, annessa anche ad esigenze di difesa

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