I problemi posti dall'articolo 649 c.p.

AutoreFernando Giannelli, Maria Grazia Maglio
Pagine1087-1101
1087
dott
Rivista penale 11/2013
DOTTRINA
I PROBLEMI POSTI
DALL’ARTICOLO 649 C.P.
di Fernando Giannelli, Maria Grazia Maglio
“Le leggi romane vietavano l’esercizio dell’azione penale
in reati contro la proprietà fra padre e f‌iglio e viceversa e
tra coniugi perché all’azione “non juris constitutio sed atu-
ra rei impedimento est; quia f‌ilius habetur quasi dominus
rerum patris sui”, e, per i coniugi, perché fra essi esiste:
“consortium omnis vitae, divini atque humani juris commu-
nicatio”, quindi non può concepirsi idea di furto (1).
“L’irrogazione di una penalità in questo tèma, oltreché
spargere la costernazione fra tutti i membri di una famiglia,
potrebb’essere eterna sorgente di divisione e di odio (2)”.
Articolo 455 del codice penale per il Regno delle due
Sicilie del 1819: “Per le sottrazioni e pe’ danni qualunque
alle proprietà commessi tra gli ascendenti o aff‌ini nella
stessa linea, tra ‘coniugi, e da’ vedovi sulle cose apparte-
nenti al coniuge trapassato, non vi è azione penale, ma la
sola azione civile pel rifacimento de’ danni”.
“La stessa regola sarà osservata, se i danni siano stati
commessi tra’ collaterali in secondo grado, o tra gli aff‌ini
nello stesso grado; purché questi collaterali o aff‌ini convi-
vevano insieme”.
“Se però tali danni siano stati accompagnati da omi-
cidio, ferita, percossa o sequestro della persona, queste
circostanze distruggeranno l’effetto del favore accordato
alla qualità di congiunto, e sarà applicata la pena stabilita
dalle leggi”.
Articolo 456: “Il favore compreso nell’articolo prece-
dente pe’ danni commessi tra i congiunti non giova agli
estranei correi o complici nei reati medesimi”.
Articolo 457: “Cessa ancora il favore accordato alla
qualità di congiunto, nel caso in cui i danni venissero
commessi in uno de ‘modi pe’ quali vi è reato, anche se il
colpevole offendesse le sue proprietà, a ‘termini dell’arti-
colo 444” (incendio).
Articolo 460: “Quando collo stesso reato si offende la
proprietà del congiunto, a’ termini dell’articolo 455, e la
proprietà dell’estraneo, e sulla pena inf‌luisce la misura
del danno, questa si calcola solamente dal danno arrecato
all’estraneo” (3).
Articolo 635 del codice sardo-piemontese del 1859, reso
esecutivo per le province napoletane con la legge del 17
febbraio 1861: “Non ha luogo l’azione penale per le sottra-
zioni commesse dai mariti a danno delle loro mogli, dalle
mogli a danno dei loro mariti, da un vedovo o da una vedo-
va quanto alle cose che appartenevano al coniuge defunto,
dai f‌igli od altri discendenti a danno dei loro genitori o di
altri ascendenti, dal genero o dalla nuova a danno del suo-
cero o della suocera, o viceversa, come neppure tra fratelli
o aff‌ini nello stesso grado, quando convivevano insieme”.
“Qualunque altra persona, che abbia avuto parte delle
sottrazioni suddette come correo, complice o ricettatore
doloso, sarà punito secondo la disposizione della legge”.
Articolo 636: “Quando nei reati il valore del danno
inf‌luisca sull’applicazione della pena, questo valore non
si desume dall’utile ritratto dal colpevole, ma dal danno
sofferto dal derubato o dal truffato nell’atto del reo”.
(Il codice Zanardelli, all’articolo 431, sanciva: - “Di-
sposizioni comuni ai capi precedenti - Per determinare il
valore, si tien conto di quello che la cosa aveva e del pre-
giudizio recato nel momento del delitto, e non del prof‌itto
ottenuto dal colpevole”).
Articolo 637: “Quando collo stesso reato siasi danneg-
giato il congiunto di cui all’articolo 635 e l’estraneo, la
misura del danno per l’applicazione della pena si desume
da quello cagionato all’estraneo”.
L’articolo 335 del Regolamento Pontif‌icio del 1832
stabiliva: “Non ha luogo l’azione criminale di furto fra gli
ascendenti e discendenti, tra i fratelli e sorelle carnali, tra
i coniugi neppure dopo la morte di uno dei medesimi; ogni
altro complice o partecipe del furto, è punito secondo la
disposizione della legge”.
L’articolo 412 del codice toscano del 1853 esimeva dal-
l’azione penale per furto: i coniugi; i consanguinei ed aff‌ini,
ascendenti e discendenti; il padre ed il f‌iglio adottivo; lo zio
ed il nipote, od i fratelli, qualora vivessero in comunione
domestica; il coniuge preso possesso della cosa medesima”.
L’articolo 413 dello stesso codice dichiarava perseguibi-
li solo a querela della parte lesa i fratelli, gli zii ed i nipoti
che non vivessero in comunione domestica; i consangui-
nei, od aff‌ini, collaterali f‌ino al quarto grado civile.
Le disposizioni degli articolo 412 e 413, secondo il di-
sposto dell’articolo 414, non erano applicabili ai f‌ini di
“furto violento” o di estorsione; agli agenti estranei che
fossero stati coautori, ausiliatori o fautori delle sottrazioni
avvenute fra le indicate persone (4).
L’articolo 433 del codice Zanardelli, immediato pre-
cedente storico dell’articolo 649 c.p. (5), recitava: “Per i
fatti preveduti nei capi I, III, IV e V di questo titolo e negli
articoli 424, prima parte, 426 e 429 non si procede contro
colui che li abbia commessi in danno:
1) del coniuge non legalmente separato;
2) di un parente o aff‌ine in linea ascendente o di-
scendente, del padre o della madre adottivi o del f‌iglio
adottivo;
3) di un fratello o di una sorella che vivano con lui in
famiglia.
“Se il fatto sia commesso in danno del coniuge legal-
mente separato, o di un fratello o di una sorella i quali
non vivevano in famiglia con l’autore del fatto, o di uno zio
o nipote o aff‌ine in secondo grado viventi in famiglia con
esso autore, si procede soltanto a querela di parte, e la
pena è diminuita di un terzo” (6).
Risulta, quindi, l’esclusione della particolare disci-
plina di cui sopra quanto ai delitti previsti dal Capo II

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