I nuovi padroni di fronte alla legge penale: riflessioni sulla legge 29 ottobre 2016, n. 199

AutoreMaria Elena Cassano
Pagine4-11
859
Rivista penale 10/2018
Dottrina
I NUOVI PADRONI DI FRONTE
ALLA LEGGE PENALE:
RIFLESSIONI SULLA LEGGE
di Maria Elena Cassano
SOMMARIO
1. Quali padroni? Un preliminare inquadramento sociologico
e criminologico del “caporalato”. 2. I nuovi scenari: il capo-
ralato “collettivo” ed il caporalato “grigio”. 3. Gli originari
sistemi di controllo penale. Critica; 3-1) Gli interventi “sup-
pletivi” della prassi: dalla contestazione del reato di mal-
trattamenti in famiglia, a quello di estorsione e di riduzione
in schiavitù. Critica. 4. L’introduzione dell’art. 603 bis c.p.
e l’emersione del concetto di interposizione illecita di mano-
dopera. I nuovi parametri sanzionatori delle pene principali
ed accessorie; 5. I nuovi paradigmi di controllo penale del
caporalato: dalla punibilità dell’intermediazione a quella del
reclutamento. La legge 29 ottobre 2016, n. 199 ; 6. Misure di
prevenzione patrimoniali e misure di sicurezza.
1. Quali padroni? Un preliminare inquadramento socio-
logico e criminologico del “caporalato”
«Tutta la vita del nostro tempo è un’organizzazione di
massacri necessari, visibili e invisibili. […] Carne da can-
none e carne da macchina. […] Chi si ribellasse in nome
della vita sarebbe spiaccicato in nome della vita stessa».
Così scriveva Giovanni Papini nel 1913 (1), riecheggiando
il testamento del popolo lavoratore “grigio ed invisibile,
allo stesso tempo urlante e sommesso, forza lavoro brac-
ciantile, giocoforza prostrata e alla mercé della discrezio-
nalità padronale”.
Oggi come allora, vi sono realtà nelle quali i lavoratori
delle campagne italiane sono reclutati dal “padrone” uno
ad uno, nel feroce “mercato delle braccia”, per un lavoro
che inizia prima dell’alba e volge al termine alla sera, dopo
una giornata di fatica e di sfruttamento.
Quali padroni? Il fenomeno dello sfruttamento della
manodopera, o del caporalato, è vasto e trasversale, non
ascrivibile ad una struttura unitaria, come avveniva nel
passato, poiché modulato su basi locali e sociali.
Il tema dell’intermediazione illecita nel lavoro può sem-
brare addirittura anacronistico, se si considera, che il feno-
meno, nei suoi tratti originari, affonda le origini agli inizi
del secolo scorso, come retaggio dell’arretrato sistema lati-
fondista, proprio delle campagne del Mezzogiorno d’Italia:
la dilagante povertà delle compagini sociali agricole, costi-
tuite per lo più da braccianti analfabeti, o da piccoli e vulne-
rabili coltivatori terrieri; l’assenza di alternative lavorative;
la mancanza di f‌lessibilità del sistema di collocamento della
manodopera, avevano favorito il ricorso, da parte dei grandi
proprietari terrieri, a reti informali di “chiamata al lavoro”.
Il sistema così delineato, rimasto immutato nei suoi
stilemi (2), si è evoluto nel tempo e si è adattato alla mu-
tevole realtà economica del mercato del lavoro libero e
f‌lessibile, pervaso da un sistema di produzione di matrice
neoliberista, che “tollera” la deregolarizzazione del sistema
industriale e della circolazione dei capitali, “riduce” le pre-
stazioni del welfare un tempo previste a difesa dei soggetti
più vulnerabili, ed “utilizza” la riduzione dei salari e delle
misure di sicurezza, al f‌ine di incrementare la produttività
aziendale sul mercato nazionale e transnazionale (3).
Il processo di deregulation, iniziato a partire dalla se-
conda metà degli anni ‘70 del secolo scorso, in concomi-
tanza con la prima crisi petrolifera, ha eroso velocemente
la forza delle organizzazioni sindacali e ha inaugurato il
processo di riduzione delle forme di garanzia, comprese
quelle relative ai limiti di impiego f‌lessibile di manodopera
(4). Sotto l’egida del neoliberismo, si è progressivamente
smantellato lo Stato sociale e il capitale ha delocalizzato
la produzione (5), andando alla ricerca di manodopera a
basso costo, annullando un secolo di conquiste sociali dei
lavoratori e spingendo interi ceti sociali alla precarietà,
all’emarginazione e alla disoccupazione (6).
Il reclutamento illecito della manodopera non si mani-
festa in maniera uniforme sul territorio (7), ma muta in
base al settore di riferimento in cui spiega i suoi effetti:
esiste, infatti, un caporalato che opera nel settore turistico,
un altro attivo nel comparto marinaro, nel settore manu-
fatturiero/industriale, nel settore degli appalti e delle false
cooperative, ed in tutti i settori economici che si prestano
a pratiche abusive ed irregolari (8). Anche nel settore mag-
giormente colpito, quello della agricoltura, il caporalato
assume forme differenti in base al tipo di produzione, alla
modalità di coltivazione o, ancora, in base all’estensione
dei terreni coltivabili. Se poi si considera la distribuzio-
ne territoriale, i dati indicano che si tratta di un fenome-
no endemico in tutto il territorio italiano: dalle aree del
nord Italia alle pianure pontine del Lazio, dalle campagne
dell’Emilia Romagna alle zone rurali del Sud e delle Isole.

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