I contratti di utilizzazione dei computers

AutoreGuido Alpa
CaricaProfessore di Istituzioni di diritto pripato (e supplente di Diritto civile)
Pagine33-43

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@1. Introduzione

Una letteratura ormai imponente descrive le tecniche e i modi di utilizzazione degli elaboratori elettronici, i loro diversi linguaggi, fino ai confini dell'intelligenza umana, i volti di una società in cui il computer assume una posizione centrale, talvolta dominante1. Nel mondo del diritto il computer è entrato portando con sé i ritardi, le cautele, le perplessità e le diffidenze che da sempre circondano i fenomeni nuovi; se è vero che i computers della prima generazione risvegliavano nella coscienza umana lo stupore misterioso che si tributava agli dèi delle epoche più antiche e meno smaliziate, oggi che le generazioni si susseguono a breve termine per effetto delle tecnologie sempre più raffinate il giurista europeo sembra mantenere quel medesimo atteggiamento; altrove è già subentrata l'attenzione sistematica e la ricostruzione sugli schemi della tradizione.

È infatti alla letteratura di common law, particolarmente a quella nordamericana che si deve riconoscere - anche in questo settore - il primato di una interpretazione dei fatti che si allinei alle esigenze della prassi2.

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L'avvento della «macchina analitica», che ha pervaso pressoché tutti i settori produttivi, e anche quelli che compongono la vita quotidiana, è stato infatti studiato con diffuso interesse, anche se molte volte il discorso si è arrestato alla posizione del problema, senza pervenire alla risoluzione di tutte le questioni.

Un primato che si è puntualmente raggiunto nei diversi settori in cui si possono individuare i punti di contatto tra computer e diritto: dalla stessa utilizzazione del computer nella ricerca giuridica (informatica giuridica), in cui il diritto è oggetto del servizio reso dal computer alle tecniche di redazione dei contratti che riguardano il computer (computer coniracts), alle forme di protezione della «idea» racchiusa nel programma inserito nel computer (tutela del software),, alle esigenze di difesa della pripacy dalla raccolta dei dati personali operata con il calcolatore (personal data bank proiectìon). Il ruolo del giurista, qui talvolta circoscritto a quello del traduttore, consiste, come appare ovvio, nell'adattare le forme giuridiche esistenti ale nuove vicende e, se necessario, crearne di specifiche, progettate (anzi, programmate) ad hoc3.

Pur recente, il fenomeno conta tuttavia già una certa attenzione nella nostra esperienza: il più sguarnito di studi è il settore dei contratti, sul quale conviene svolgere qualche considerazione, necessariamente descrittiva.

@2. Modelli contrattuali di utilizzazione del computer

Se si vuoi semplificare in termini elementari il discorso sull'analisi delle tecniche contrattuali di utilizzazione del computer, si rinvengono le situazioni tipiche di ogni ipotesi in cui un soggetto crea un prodotto elo distribuisce sul mercato: con l'avvertenza che in questo caso il prodotto è duplice, perché consiste nella «macchina» - il calcolatore elettronico in senso stretto, c.d. hardware - e nell'« idea », - il programma da inserire nella macchina per ottenere prestazioni, c.d. software4.

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Nascono così rapporti che evolvono con il procedere delle tecnologie e quindi con una semplificazione sempre più spinta delle tecniche di costruzione, con la proliferazione dei modella con la diffusione capillare del prodotto, con l'accesso sempre più esteso del pubblico alla nuova macchina. Formule, oggetti negoziali, distribuzione dei rischi variano da esperienza ad esperienza, e da fase a fase; qui, in via di ricognizione, conviene considerare il fenomeno contrattuale in modo sincronico, prospettandone gli aspetti più ricorrenti.

I criteri che la dottrina segue per definire, qualificare e quindi distinguere per tipi e aspetti i rapporti negoziali che hanno ad oggetto il computer sono tendenzialmente due: quello obiettivo, che attiene alla natura dell'attività considerata, al quid che si chiede al calcolatore; e quello soggetivo, che attiene invece alla natura dei rapporti tra i soggetti del mercato. Si tratta di due modi, tra i tanti, di analizzare il fenomeno: non è che il primo sia più completo o corretto del secondo; cambia solo l'angolo visuale, il punto di ossidazione, e, ad una considerazione complessiva, le due tecniche, incrociate, esplorano tutte (o quasi) le possibilità di utilizzazione contrattuale del computer.

Il criterio soggettivo indica anche l'itinerario della evoluzione delle tecniche di fabbricazione diffusione e uso del computer: da una fase in cui esso, per i suoi altissimi costi e per le difficolti di utilizzazione, appare come un prodotto riservato esclusivamente a pochi costruttori-inventori, bene oggetto di moeopolo o di ristretto oligopolio e quindi le parti sono tendenzialmente circoscritte ai due poli della catena, il produttore da un lato, l'utente dall'altro, si passa ad una fase in cui la diffusione capillare "richiede la progettazione di una complessa catena distributiva, di servizi accessori, di più agevole circolazione degl stessi «programmi» per la realizzazione dei servizi.

Combinando i due criteri, si possono identificare diversi tipi negoziali considerati nella prospettiva dell'utente del computer. Francis Awalt ne indica sette fondamentali: (a) la locazione dell'intero sistema (che si potrebbe definire locazione mobiliare o, se si vuole «noleggio»); (b) l'acquisto (vera e propria compravendita); l'acquisto parziale, commisto con la locazione con uno (e) o più produttori (d); (e) l'acquisto da un'impresa e l'utilizzazione ad opera di altra impresa che fornisce i servizi; (f) l'acquisto di parte del sistema e la realizzazione del programma da parte di impresa diversa da quella produttrice; (g) l'acquisto di «servizi computerizzati» da parte di una impresa specializzata5.

I contratti sub (a)-(e) riguardano l'hardware, o, il computer stesso e il suo apparato meccanico; ma gli autori sottolineano che difficilmente oggetto delPage 36 contratto può essere la «macchina» in quanto tale, anche se una pronuncia nordamericana ha ritenuto che la vendita del computer non implica anche che la macchina fornisca determinati servizi6. Inizialmente, la prassi negoziale ; prevedeva contratti di vendita inclusivi di servizi accessori (assistenza per il programma, training del personale dell'utente addetto all'impiego della macchina, prove di installazione, rimedi per il suo cattivo funzionamento e così via). Ma un contenzioso cospicuo ha indotto i costruttori a preparare contratti separati per ogni operazione e a specificare se il computer è «pronto per Fuso», cioè se può fornire i servizi richiesti dal diente7.

La scelta del tipo o delle combinazioni tra i tipi dipende da una entità amplissima di variabili, relative alle dimensioni dell'impresa utente, all'entità dei fondi stanziati per i servizi computerizzati, alla facilità di compilazione del programma, e così via.

Awerte Awalt che il tipo sub (a) è quello originario; il tipo nel quale la controprestazione, cioè la somma da corrispondere quale canone; è calcolata tenendo presenti le ore di servizio prestate dal personale dipendente per la elaborazione dei programmi e per il funzionamento della «macchina». Insieme con il contratto principale le parti concludono contratti accessori, quali, ad esempio quelli relativi alla manutenzione del computer, oppure ne includono le clausole nei contratti principali. Nello stesso tempo, poiché i programmi forniti dai produttori di hardwares debbono essere adattati alle particolari esigenze che l'attività d'impresa dell'utente presenta, alla figura del fabbricante si affianca quella del programmatore che modifica il programma fornito dal primo o ne inventa di nuovi (è il c.d. turn key serpice)8.

I contratti di servizi (computer serpice; semice bureaus) preparano i conteggi, le statistiche, i servizi matematici, e così via, relativi ale attività dell'impresa utente.

Possono includere ricerche apposite ed hanno quindi vario contenuto. Si può, ad esempio acquistare semplicemente il «tempo» del calcolatore. Trattandosi di servizi ripetitivi, che possono riguardare più imprese del medesimo settore, il fornitore calcola il tempo richiesto per il servizio, gene, ralmente tenendo come punto di riferimento il canone praticato dal produttore o dall'intermediario per la locazione del computer e aggiungendovi il costo del lavoro (purchase of firn e). Ma vi può essere 'anche spazio per contratti che gli utenti concludono tra loro acquistando iti comunione il computer: una sorta di proprietà interinale o di multiproprieti, già diffusa nel mercato turistico-alberghiero e in quello navale (time-sharing). In questoPage 37 caso si osserva, la multiproprietà diventa una sorta di «centro operativo dei dati, in cui l'utente condivide il computer con altri, il vi sono contratti che prevedono un servizio di informazioni (ora resi più accessibili dal...

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