I beni privati

AutoreG. Morri - F. Pontrandolfi - S. Tenca
Pagine377-402
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I BENI PRIVATI
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L’espropriazione: fondamento giuridico e
diritto europeo
L’espropriazione per pubblica utilità va ricondotta nell’ambito dei
procedimenti ablatori reali e può essere qualif‌icata come una pro-
cedura amministrativa complessa f‌inalizzata all’emanazione di un
provvedimento autoritativo con il quale un soggetto viene privato del
diritto di proprietà, o di altro diritto reale, dietro corresponsione di
un indennizzo.
Il fondamento giuridico dell’espropriazione (originariamente indi-
viduato dalla L. 25-6-1865, n. 2359 nell’esecuzione di opere di pub-
blica utilità) è ora rinvenibile nell’art. 42 della Costituzione, laddove
prevede che la proprietà privata può essere espropriata in presenza
di alcune condizioni: la previsione per legge delle ipotesi nelle quali è
ammessa l’espropriazione, l’obbligo di attribuire al privato un inden-
nizzo e la sussistenza di motivi d’interesse generale.
La tutela della proprietà privata rispetto al legittimo potere confor-
mativo di cui dispone, per f‌inalità pubbliche, lo Stato trova il suo
fondamento, prima ancora che nella normativa nazionale (costituzio-
nale e ordinaria) in quella sopranazionale.
A norma dell’art. 1 del Protocollo Addizionale (n. 1) della Conven-
zione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, infatti, “ogni persona f‌isica o giuridica ha diritto al ri-
spetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà
se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla
legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati
di introdurre norme da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso
dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il
pagamento delle imposte o di altre contribuzioni o delle ammende”.
La giurisprudenza europea (Corte Europea dei Diritti dell’uomo,
sez. II, sent. 30maggio 2000), nell’interpretare i suddetti principi, ha
evidenziato tre elementi essenziali: il rispetto della proprietà, le
condizioni per la privazione della proprietà e il riconoscimento agli
Stati del potere di disciplinare l’uso dei beni in conformità all’interes-
se generale.
Procedimenti
ablatori
reali
Giurispru-
denza
Parte IX | L’oggetto dell’attività amministrativa
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Tra le ipotesi di lesione della proprietà vengono evidenziate le cate-
gorie della “privazione della proprietà”, della “disciplina dell’uso dei
beni” e della “lesione della sostanza”: mentre la privazione implica il
trasferimento del bene, la disciplina dell’uso non intacca la titolarità,
bensì solo gli attributi della proprietà. La “lesione della sostanza”,
invece, ricorre nelle ipotesi in cui gli attributi dell’uso e della libera
disposizione del bene sono limitati ma non annullati e ne sia quindi
ancora possibile l’esercizio da parte del proprietario.
L’espropriazione rientra, dunque, nel concetto di privazione previsto
dalla seconda parte del primo paragrafo dell’art. 1 Prot. 1.
Può anche accadere che, nonostante il proprietario non sia stato spogliato del titolo e quin-
di formalmente il suo diritto sia intatto, di fatto egli sia invece stato irrevocabilmente privato
dell’esercizio degli attributi della proprietà, nonché della facoltà di disposizione del bene: in
tal caso, pur in assenza di un trasferimento della cosa, gli effetti sono del tutto equivalenti a
quelli di un’espropriazione formale e si parla pertanto di “espropriazione di fatto”.
Perché si possa parlare di violazione del diritto protetto dall’art. 1
Prot. 1 occorre che la lesione sia ingiustif‌icata e sproporzionata.
Sotto il primo prof‌ilo sono due le verif‌iche cui va sottoposta l’interfe-
renza nel diritto di proprietà per poter considerare la stessa giustif‌i-
cata: l’accertamento della f‌inalità (conformità all’utilità pubblica, in
caso di privazione, o all’interesse generale, in ipotesi di disciplina del-
l’uso) e quello della legalità (l’art. 1 Prot. 1 prevede che la privazione
della proprietà avvenga “nelle condizioni previste dalla legge” e che
la disciplina dell’uso del bene sia fondata sulle leggi ritenute neces-
sarie dagli Stati). In sostanza, i concetti di “utilità pubblica” ed “in-
teresse generale” si ricollegano all’ampio margine di apprezzamento
riservato a benef‌icio dello Stato in materia di lesioni della proprietà.
Il controllo di proporzionalità consiste nella verif‌ica dell’adeguatezza
e proporzionalità della misura di ingerenza nella proprietà rispetto
allo scopo della legge, nel senso del necessario bilanciamento tra in-
teresse collettivo ed interesse individuale. Nelle ipotesi di privazione
della proprietà, “per apprezzare se sia stato conservato un giusto
equilibrio tra i diversi interessi in causa e, tra l’altro, se non sia stato
imposto un peso eccessivo alla persona privata della proprietà, oc-
corre indubbiamente aver accesso alle condizioni di risarcimento”.
Secondo la Corte il rispetto del rapporto di proporzionalità esige
la previsione del diritto ad un indennizzo di un ammontare ragio-
nevole (nel senso deve che rif‌lettere il valore del bene espropriato,
anche se non può essere garantito un indennizzo integrale) a favore
Lesione
Rapporto di
proporzio-
nalità

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