I beni pubblici

AutoreG. Morri - F. Pontrandolfi - S. Tenca
Pagine369-376
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I BENI PUBBLICI
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Nozione e classif‌icazione codicistica
Sono beni pubblici i beni di proprietà degli enti pubblici che, in
quanto destinati a soddisfare in modo diretto interessi della colletti-
vità, sono assoggettati a un particolare regime giuridico, diverso da
quello dei beni privati. Essi rientrano nella più ampia categoria dei
beni di interesse pubblico, che, appartenenti a soggetti pubblici
o privati, soddisfano direttamente ed istituzionalmente un interesse
pubblico.
Secondo una classif‌icazione formale (rinvenibile nel codice civile)
possono distinguersi tre tipologie di beni pubblici: il demanio, il pa-
trimonio indisponibile ed il patrimonio disponibile.
I beni demaniali (che devono essere necessariamente beni immo-
bili o universalità di beni mobili) si caratterizzano per la necessaria
appartenenza allo Stato o ad enti pubblici territoriali e per il peculia-
re regime giuridico loro applicabile: l’art. 823 c.c. prevede che essi
siano inalienabili (a pena di nullità del trasferimento), insuscettibili
di acquisto per usucapione, insuscettibili di esecuzione forzata e di
espropriazione per pubblica utilità (f‌ino alla loro sdemanializzazione,
come risulta anche dall’art. 4, 1° comma, del D.Lgs. n. 327/2001); tali
beni, inoltre, non possono formare oggetto di diritti a favore dei terzi,
se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.
Per quanto riguarda la tutela di detti beni, l’autorità amministrativa
provvede alla tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico
sia in via amministrativa sia valendosi dei mezzi ordinari a difesa
della proprietà e del possesso regolati dal codice civile (vedi par. 4).
L’accertamento della proprietà pubblica è imprescrittibile.
Nell’ambito dei beni demaniali, possono distinguersi:
- il demanio necessario, che comprende beni immobili che devono
necessariamente essere demaniali (sono def‌initi anche beni dema-
niali per natura) e che appartengono esclusivamente allo Stato e,
in taluni casi eccezionali, alle Regioni. La normativa codicistica fa
rientrare in questa categoria il demanio marittimo (lido del mare,
spiaggia, porti, rade, lagune etc.), il demanio idrico (f‌iumi, laghi e
Beni
demaniali

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