La guida in stato di ebbrezza e il rifiuto di sottoporsi all'alcoltest possono andare esenti da pena per 'particolare tenuità del fatto'?
Autore | Paolo Diglio |
Pagine | 767-769 |
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Rivista penale 10/2015
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. VI, 11 AGOSTO 2015, N. 34782
(UD. 30 APRILE 2015)
PRES. CONTI – EST. CITTERIO – P.M. X – RIC. G. ED ALTRO
Delitti contro la personalità dello Stato y At-
tentato per finalità terroristiche o di eversione y
Elemento oggettivo y Atti idonei diretti in modo
non equivoco a provocare morte o lesioni y Anche
in danno di una sola persona y Sufficienza.
. Per l’integrazione del delitto di cui all’art. 280 c.p. è
necessario il compimento, per finalità di terrorismo o
di eversione dell’ordine democratico, di atti idonei di-
retti in modo non equivoco a provocare morte o lesioni
in danno anche di una sola persona, essendo l’incolu-
mità e la vita del singolo beni giuridici primari ed es-
senziali. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 280) (1)
(1) Sostanzialmente nel medesimo senso si veda Cass. pen., sez.
VI, 27 giugno 2014, n. 28009, pubblicata in questa Rivista 2014, 785.
Sulla nozione di eversione dell’ordine democratico Cass. pen., sez. V,
27 giugno 2012, n. 25428, in Ius&Lex dvd n. 2/2015, ed. La Tribuna,
precisa che non può identificarsi in una qualsiasi azione politica vio-
lenta, non potendo rappresentare un’endiadi della finalità di terrori-
smo, ma si identifica necessariamente nel sovvertimento del basilare
assetto istituzionale e nello sconvolgimento del suo funzionamento,
ovvero nell’uso di ogni mezzo di lotta politica - caratterizzato o meno
dall’uso della tradizionale violenza - che sia in grado di rovesciare,
destabilizzando i pubblici poteri e, minando le comuni regole di civile
convivenza, sul piano strutturale e funzionale, il sistema democrati-
co previsto dalla Carta costituzionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. È indiscusso in atti che N.G. e A.C. la mattina del 7
maggio 2012 hanno ferito alla tibia della gamba destra, con
un colpo di pistola cal. 7,62 sparato a distanza ravvicina-
ta, R.A., amministratore delegato di (omissis) spa, appena
uscito di casa. Il primo imputato ha materialmente spara-
to, il secondo è il conducente dello scooter con cui i due
sono arrivati e ripartiti. L’azione è stata rivendicata da un
sedicente “nucleo (omissis)”, con un documento inviato
ad un quotidiano, dalla cui valutazione gli inquirenti sono
giunti ai due, dopo plurimi riscontri in fatto tutti coerenti
nella loro individuazione; nel corso del giudizio abbreviato
definito dal Gup di Genova con sentenza del 12 novembre
2013, gli imputati hanno espressamente rivendicato l’azio-
ne (p. 8 e 9 sent. primo grado).
1.1 Le imputazioni originarie contestavano:
il concorso (anche con persone da identificare) nei
reati: ex art. 280 comma 2 c.p., per avere attentato all’in-
columità di A. in ragione della sua qualità di ammini-
stratore delegato di (omissis) e a causa del suo impegno
professionale in favore dell’utilizzo dell’energia nucleare,
per finalità di terrorismo ed eversione dell’ordine demo-
cratico, quali componenti del nucleo (omissis) creatosi
all’interno del (omissis), cagionandogli lesioni gravi (capo
1); di lesioni pluriaggravate: dall’uso dell’arma, dall’aver
provocato un’incapacità di attendere alle ordinarie occu-
pazioni per tempo superiore ai quaranta giorni, dal fine
di commettere il reato sub 1 e dalla finalità di terrorismo
ed eversione dell’ordine democratico (capo 2); di furto
pluriaggravato dello scooter usato per l’azione e sottratto
esposto alla pubblica fede (capo 4, consumato tra l’11 e il
12 febbraio 2012);
il reato “p. e p. dagli artt. 61 n. 2 c.p., 2 e 4 L. 895/67
per avere portato in luogo pubblico o aperto al pubblico”
l’arma da fuoco utilizzata per commettere i primi due reati
(capo 3).
Il Gup affermava la colpevolezza degli imputati per i
reati di cui ai capi l, 3 e 4, giudicando assorbito nel capo 1
il delitto di lesioni contestato al capo 2, e determinava le
pene nei seguenti termini:
per C., giudicato più grave il reato del capo l, ritenuta
la recidiva reiterata senza tuttavia applicare il pertinen-
te aumento (così, con pertinente specifica motivazione,
esercitando la discrezionalità attribuita dall’art. 63 n. 4
c.p.): pena base di dodici anni di reclusione (minimo pre-
visto per la fattispecie ex art. 280 comma 2 c.p.); aumenti
per la continuazione: di un anno dieci mesi per il reato ex
art. 2 legge armi, di un anno dieci mesi per il reato ex art. 4
legge armi, di quattro mesi di reclusione per il furto; dalla
pena complessiva di sedici anni riduzione del terzo impo-
sto dalla legge per il rito prescelto e quindi pena finale di
dieci anni otto mesi di reclusione;
per G., ritenuta la recidiva semplice e quindi con quan-
tificazione degli aumenti per la continuazione non vinco-
lati nel loro minimo, pena base di dodici anni di reclusione
ed aumenti di mesi undici per ciascuno dei reati ex artt. 2
e 4 legge armi e di mesi due per il furto: dalla complessiva
pena di quattrodici anni, riduzione del terzo imposto dalla
legge per il rito prescelto e quindi pena finale di nove anni
quattro mesi di reclusione.
Provvedeva poi sulle pertinenti pene accessorie e mi-
sure di sicurezza patrimoniale; condannava infine gli im-
putati in solido al risarcimento dei danni in favore delle
parti civili costituite (A., (omissis), Ministero dell’Interno,
Presidenza del Consiglio dei ministri), rimettendo le parti
al giudice civile per le quantificazioni, nonché alla rifusio-
ne delle spese di difesa da quelle sostenute per il grado.
Legittimità
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