La guida in stato di ebbrezza e il rifiuto di sottoporsi all'alcoltest possono andare esenti da pena per 'particolare tenuità del fatto'?

AutorePaolo Diglio
Pagine479-482
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Contrasti
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 6 APRILE 2016, N. 13682 (*)
(UD. 25 FEBBRAIO 2016)
PRES. CANZIO – EST. BLAIOTTA – P.M. STABILE – RIC. C.P.
Guida in stato di ebbrezza y Rif‌iuto di sottoporsi
agli accertamenti alcolimetrici y Cause di non puni-
bilità y Particolare tenuità del fatto y Nuova disci-
plina y Applicabilità.
. La causa di non punibilità per particolare tenuità
del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., è compa-
tibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all’accer-
tamento alcolimetrico, previsto dall’art. 186 C.d.S.,
comma 7. (Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art. 186; c.p.
art. 131 bis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 6 APRILE 2016, N. 13681 (*)
(UD. 25 FEBBRAIO 2016)
PRES. CANZIO – EST. BLAIOTTA – P.M. STABILE (CONF.) – RIC. T.P.
Guida in stato di ebbrezza y Cause di non puni-
bilità y Particolare tenuità del fatto y Applicabilità
y Soglie di rilevanza penale del fatto y Rilevanza y
Esclusione.
. La causa di non punibilità per particolare tenuità del
fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., è compatibile con
il reato di guida in stato di ebbrezza, caratterizzato dalla
presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispe-
cie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accerta-
ti. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 131 bis; nuovo c.s., art. 186)
(*) Le sentenze sono già state pubblicate in questa Rivista 2016, 369
e 374. Se ne ripubblicano solamente le massime con nota di P. DIGLIO.
LA GUIDA IN STATO
DI EBBREZZA E IL RIFIUTO
DI SOTTOPORSI ALL’ALCOLTEST
POSSONO ANDARE ESENTI
DA PENA PER “PARTICOLARE
TENUITÀ DEL FATTO”?
di Paolo Diglio (*)
Il 2 aprile dello scorso anno è approdata sullo scenario
penale la causa di non punibilità della “particolare tenu-
ità del fatto”, disciplinata dal nuovo art. 131-bis c.p. (1).
Quest’istituto, introdotto dal D.L.vo 16 marzo 2015, n. 28,
recante “Disposizioni in materia di non punibilità per par-
ticolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1,
lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67”, rappresenta
uno dei tanti tasselli dell’articolato piano, messo a punto
negli ultimi anni dal nostro legislatore, per fronteggiare
l’intasamento giudiziario e il sovraffollamento carcerario.
Si tratta, in realtà, di uno strumento def‌lattivo non del
tutto inedito, in quanto legato da vincoli di parentela ad
altre f‌igure già vigenti, riferibili, però, ad un diverso ceppo
dogmatico. Stiamo parlando di due distinte cause di non
procedibilità sperimentate da tempo rispettivamente nel
procedimento penale davanti al giudice di pace (art. 34
D.L.vo n. 274/00, dove pure si parla di “particolare tenuità
del fatto”) e in quello davanti al tribunale dei minori (art.
27 D.P.R. n. 448/88, dove si fa, invece, riferimento all’ “irri-
levanza del fatto”).
Su impulso della Quarta Sezione penale (2), l’Aeropago
ha vagliato la compatibilità della recente causa di esen-
zione dalla pena con degli illeciti penali contemplati dal
codice della strada. In particolare, con la sentenza n. 13681
emanata il 25 febbraio di quest’anno, ha affermato la con-
f‌igurabilità del fatto particolarmente tenue anche nell’am-
bito dei reati caratterizzati dalla presenza di soglie di puni-
bilità, tra cui la guida in stato di ebbrezza, sulla quale si è
soffermato. Tale violazione è prevista e punita dall’art. 186,
comma 2, c.d.s., che contempla tre fasce di tasso alcolemi-
co progressivamente crescenti corredate di differenti san-
zioni: la lettera a) del predetto alinea prevede un illecito di
carattere amministrativo, mentre le lettere b) e c) due re-
ati di natura contravvenzionale (3), sussumibili nell’alveo
delle fattispecie di pericolo astratto o presunto (4). Si trat-
ta, cioè, di f‌igure criminose dove l’insidiosità della condot-
ta tipica è sancita una volta per tutte dal legislatore che,
sulla scorta di regole scientif‌iche o massime di comune
esperienza, individua i comportamenti potenzialmente
pregiudizievoli per i beni giuridici tutelati. L’artef‌ice delle
Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2016

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