La guida accompagnata (C.D. GA)

AutorePotito L. Iascone - Maurizio Prina
Pagine883-890
883
Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2013
Dottrina
LA GUIDA ACCOMPAGNATA
(C.D. GA)
di Potito L. Iascone ( * ) , Maurizio Prina ( ** )
SOMMARIO
1.1 . Premessa generale . 1.2 . Lineamenti giuridici e opera-
tivi della GA .
1.2.1 . La circolare del Ministero dell’Interno,
Dipartimento Pubblica Sicurezza, 12 agosto 2010, Prot.
n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 . 1.2.2 . L’impatto della Legge
120/2010 sull’art. 115 c.d.s.. Inserimento degli artt. da 1 bis
a 1 septies .
1.2.3 . Le condizioni richieste per effettuare la GA .
1.2.4 . Il Decreto MIT n. 213 dell’11 novembre 2011 . 1.2.5 .
La Circolare MIT Prot. n. 10959 del 19 aprile 2012 . 1.2.6 . Il
Decreto MIT 20 aprile 2012: “Disciplina delle esercitazioni
di guida in autostrada, su strade extraurbane e in condizioni
di visione notturna, del minore autorizzato e dell’aspirante
al conseguimento della patente di categoria B”, come mo-
dif‌i cato dal recente Decreto MIT 3 ottobre 2012 .
1.2.7 . La
Circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento della
Pubblica Sicurezza, Prot. n. 300/A/3670/12/101/3/3/9 del 14
maggio 2012: “Art. 16 Legge 29 luglio 2012, n. 120, modif‌i che
all’articolo 115 del codice della strada in materia di guida
accompagnata” . 1.2.7.1 . Premesse . 1.2.7.2 . Attività di con-
trollo di competenza degli organi di polizia stradale .
1.2.7.3 .
L’impianto sanzionatorio in materia di GA .
1.1 . Premessa generale
Tramite una novità introdotta dalla Legge n. 120/2010,
ma nei fatti resa operativa il 21 aprile 2012, a seguito del
Decreto MIT n. 213 dell’11 novembre 2011 - “ Regolamento
recante disciplina del rilascio dell’autorizzazione a mi-
nore ai f‌i ni della guida accompagnata e relativa modalità
di esercizio ”, pubblicato sulla G.U. n. 298 del 23 dicem-
bre 2011, i diciassettenni potranno mettersi alla guida di
un’autovettura, sebbene solamente a determinate condi-
zioni e se accompagnati.
Resta invariato, invece, ciò che concerne le esercita-
zioni alla guida f‌i nalizzate al conseguimento della patente
di categoria A1, per i sedicenni, nonché per conseguire la
patente di categoria B per i diciottenni.
Sull’esempio di altri Stati dell’UE, dove da tempo è
consentito ai minorenni di esercitarsi alla guida per il
conseguimento della patente di categoria B, anche l’Italia
ha compiuto questo passo importante, f‌i nalizzato ad una
maggiore sicurezza della circolazione inerente i neopaten-
tati, i quali sono responsabili di una quota parte rilevante
dei sinistri stradali; la f‌i nalità precipua è quella di con-
sentire di acquisire un’idonea esperienza ancor prima del
conseguimento della patente di categoria B utile a guidare
poi gli autoveicoli.
1.2 . Lineamenti giuridici e operativi della GA
1.2.1 . La circolare del Ministero dell’Interno, Dipar-
timento Pubblica Sicurezza, 12 agosto 2010, Prot. n.
300/A/11310/10/101/3/3/9
Occorre evidenziare come il Ministero dell’Interno,
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, abbia riassunto
la novità de qua con la circolare 12 agosto 2010, Prot. n.
300/A/11310/10/101/3/3/9.
Con i commi dall’1bis all’1 septies dell’art. 115 c.d.s. è
stato introdotto, nell’ordinamento giuridico italiano, la GA
per i giovani che hanno compiuto i diciassette anni e sono
titolari di patente di guida di categoria A1 o B1, al f‌i ne di
conseguire la patente della superiore categoria B.
Al f‌i ne principale di permettere al giovane interessato
di misurarsi effettivamente con l’attività di guida di un
autoveicolo era stata prevista, inizialmente, un’adeguata e
preliminare formazione: dieci ore di corso pratico di guida,
di cui:
- almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane
- due in condizione di visione notturna presso un’auto-
scuola e con l’ausilio di un istruttore abilitato e autoriz-
zato.
La GA può essere svolta a condizione che sia stata rila-
sciata un’apposita autorizzazione di competenza del MIT
(in sintesi uno speciale “ foglio rosa ”) e che il minore sia
accompagnato da un conducente titolare di patente di
categoria B o superiore conseguita da almeno dieci anni.
Durante la GA sul veicolo non può prendere posto altra
persona oltre a quella che funge da accompagnatore e il
veicolo deve essere munito di un apposito contrassegno
recante le lettere alfabetiche “GA”.
Diversamente da quanto accade per le altre esercita-
zioni f‌i nalizzate al conseguimento della patente di cate-
goria B, si applicano le limitazioni di potenza e di velocità
previste dall’art. 117, commi 2 e 2 bis , c.d.s.. In caso di
violazione dei commi testé citati si applicano le sanzioni
amministrative previste dal successivo comma 5.
Al di là delle ipotesi sanzionatorie di cui all’art. 122
c.d.s., le quali trovano applicazione per le violazioni per
le quali non è prevista una diversa sanzione dalla nuova
norma, il conducente autorizzato ad effettuare l’esercita-

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