Gruppi di società basati sull'attività di direzione e coordinamento e diritto di recesso. Considerazioni sulla trasformazione con mutamento dello scopo sociale e di modifica dell'oggetto sociale della capogruppo (art. 2497-quater, primo co., lett. a) c.c.)

AutoreDaniele U. Santosuosso
Pagine743-750
Daniele U. Santosuosso
Gruppi di società basati sull’attività di direzione
e coordinamento e diritto di recesso. Considerazioni
sulla trasformazione con mutamento dello scopo sociale
e di modica dell’oggetto sociale della capogruppo
(art. 2497-quater, primo co., lett. a) c.c.)
S: 1. Premessa. L’articolo 2497 quater c.c., primo co., lett. a) c.c.). La ratio della norma alla luce
della legge delega e della riforma del 2003, nel quadro della nuova concezione del recesso come rime-
dio a tutela del socio di minoranza. – 2. La trasformazione della capogruppo con mutamento dello
scopo sociale come causa di recesso “di diritto”. Le trasformazioni eterogenee. Le delibere di muta-
mento dello scopo e non dell’organizzazione come causa di recesso (trasformazioni eterogenee di
scopo). – 3. Le modiche dell’oggetto sociale della capogruppo. Diverso settore di attività o merceo-
logico e altro. Alterazione attuale e potenziale. Le modalità dell’alterazione: signicati delle locuzioni
“sensibile e diretto”. Le “condizioni economiche e patrimoniali” della società soggetta a direzione e
coordinamento. La variabile dei vantaggi compensativi. – 4. Questioni comuni alle due cause di reces-
so. Il presupposto dell’attività di direzione e coordinamento. L’assunzione delle delibere di trasforma-
zione e di modica dell’oggetto sociale dalla stessa capogruppo. Derogabilità della disciplina. Possibi-
lità di previsione di ulteriori casi di recesso nello statuto della società diretta e coordinata. Termini e
modalità di esercizio del recesso.
1. L’articolo 2497 quater c.c. prevede che il socio di società soggetta ad attività di
direzione e coordinamento possa recedere, tra le ipotesi più rilevanti per la professione
notarile:
“a) quando la società o l’ente capogruppo ha deliberato una trasformazione che
implica mutamento del suo scopo sociale, ovvero una modica del proprio oggetto so-
ciale consentendo l’esercizio di attività che alterino in modo sensibile e diretto le condi-
zioni economiche e patrimoniali della società soggetta ad attività di direzione e coordi-
namento”.
La norma coglie l’esigenza, tracciata dal legislatore delegante, di “individuare i casi
nei quali riconoscere adeguate forme di tutela al socio al momento dell’ingresso e dell’usci-
ta della società dal gruppo, ed eventualmente il diritto di recesso …” (legge 3 ottobre
2001, n. 366, art. 10, lett. d), attribuendo la facoltà del recesso persino1 al di là dei mo-
menti di inizio e cessazione dello soggezione all’altrui direzione e coordinamento (ipotesi
quest’ultima prevista dall’articolo 2497 quater, lett. c)) per comporre i vari interessi in
gioco in alcuni importanti momenti decisionali della società capogruppo. Essa può così
inquadrarsi nella disciplina dedicata dalla riforma del 2003 al recesso, che appare istituto
nevralgico nell’equilibrio dei poteri, in quanto “estremo, ma ecace mezzo di tutela del
socio avverso cambiamenti sostanziali dell’operazione cui partecipa” (Relazione, § 9): per
1 Evidenzia gli estremi di un possibile eccesso di delega perciò C, Commento, sub Art. 2497-quater,
in Nicc/S ’A (a cura di), Società di capitali, Commentario, Vol. III, p. 1886.

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